Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2010 (vai al sommario)
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 204
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, con la correzione risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3
Intese intergovernative

1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.
 
Art. 4
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1500):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (La Russa) il 3 aprile 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 aprile 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 aprile 2009 e l'11 giugno 2009.
Esaminato in aula ed approvato, con modficazioni, il 24 giugno 2009. Camera dei deputati (atto n. 2552):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 6 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 1º, 7, 14 e 21 ottobre 2009.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 28 ottobre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1500-B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, il 3 novembre 2009 con pareri delle commissioni 4ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 aprile 2009 e l'11 giugno 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 26 novembre 2009.
 

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.

Considerato il desiderio delle Parti di aumentare la cooperazione in materia di difesa a sostegno della stretta amicizia fra le due Parti;
Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite ed aderendo al principio del pieno rispetto della loro sovranita', indipendenza ed integrita' territoriale, le Parti hanno stabilito una cooperazione in materia di difesa sulla base dei principi di indipendenza, sovranita', uguaglianza, benefici comuni e non interferenza negli affari interni di ciascun Paese;
Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero della Difesa Italiano e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, rappresentato dal Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, d'ora innanzi chiamati le "Parti",

Hanno concordato quanto segue:

Articolo (1)

Le Parti agiranno in conformita' alle rispettive leggi nazionali e ai loro impegni internazionali allo scopo di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio di reciprocita'.

Articolo (2)

Le Parti attueranno gli articoli di questo Accordo costituendo un comitato di cooperazione nel campo della difesa, che si incontrera' regolarmente in ciascuno dei due paesi per stabilire un meccanismo idoneo per l'esecuzione del presente Accordo e definire dei punti di contatto per organizzare le attivita' fra le Parti.

Articolo (3)

La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nei seguenti campi:
a. sicurezza e politica di difesa;
b. sviluppo delle procedure di cooperazione nel settore della difesa; c. esportazioni ed importazioni di armamenti;
d. addestramento militare;
e. industria della difesa, altri materiali e ricerca scientifica;
f. sanita' militare;
g. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
h. attivita' culturali e sportive in campo militare;
i. questioni relative all'ambiente ed inquinamento causato dalle attivita' militari;
j. altri settori da concordare successivamente.

Articolo (4)

La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme:
a. visite ufficiali e riunioni di lavoro.
b. visite ufficiali e scambi di visite a navi da guerra, aerei da combattimento e unita';
c. scambio di esperienze militari;
d. frequenza di corsi, addestramento militare e manovre;
e. partecipazione ad altre attivita' ufficiali organizzate dalle Parti.

Articolo (5)

Al fine di semplificare l'attuazione delle procedure concernenti la supervisione delle attivita' di importazione ed esportazione di mezzi e materiali d'armamento, le Parti concordano di individuare materiali d'armamento delle Forze Annate che possono essere oggetto di scambio direttamente fra le Parti o fra aziende private autorizzate nei seguenti campi:
a. anni ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
b. bombe, mine, missili,, siluri e loro dispositivi di controllo;
c. aeromobili, elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
d. polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
e. sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici espressamente costruiti per uso militare;
f. materiali specifici per uso militare;
g. macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e munizioni;
h. equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
i. satelliti;
j. sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti;
k. equipaggiamenti digitali per le comunicazioni;
l. equipaggiamenti per la guerra elettronica;
m. computers ed informazioni tecnologiche;
n. carri armati e veicoli appositamente costruiti per uso militare.

Articolo (6)

Per cio' che attiene all'esecuzione del presente Accordo, o di qualsiasi altra attivita' da esso derivante, a meno che non sia deciso altrimenti, ogni Parte in visita sosterra' i costi relativi alla propria permanenza sul territorio della Parte ospitante. Per cio' che attiene ai programmi addestrativi a lungo termine, le Parti potranno concordare successivamente le disposizioni di carattere economico quando si renda necessario.

Articolo (7)

A. Il personale di ciascuna Parte dovra' rispettare le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti nell'altro Paese durante la permanenza sul suo territorio e inoltre non dovra' svolgere alcuna attivita' che possa compromettere la sicurezza dell'una o dell'altra Parte.
B. Il personale del Paese Inviante sara' soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel Paese ospitante durante la permanenza sul suo territorio.
C. Le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese Ospitante da personale del Paese inviante contro personale del Paese ospitante o di qualsiasi terza parte saranno trattate da una commissione d'inchiesta congiunta. In caso di condanna il Paese Inviante adottera' le misure previste dalla propria legislazione.
D. Le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese ospitante da personale della Parte ospitante saranno trattate da una commissione d'inchiesta congiunta. In caso di condanna il Paese ospitante adottera' le misure indicate dalle proprie leggi e regolamenti.

Articolo (8)

A. La trattazione delle informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo avverra' in conformita' con le leggi di protezione delle informazioni classificate della Parte che le ha originate.
B. Ciascuna Parte garantira' a tutti i materiali classificati, progetti, disegni, specifiche tecniche e qualsiasi altra informazione ricevuti in base a questo Accordo un livello di segretezza non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha originati e prendera' tutte le misure necessarie perche' tale classifica venga mantenuta fin quando richiesto dalla Parte originante..
C. Per informazioni, documenti e materiali classificati si intende qualsiasi documento contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualsiasi circostanza e con qualsiasi mezzo, contenente tali informazioni.
D. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle parti e' la seguente:
Repubblica Italiana Emirati Arabi Uniti Inglese SEGRETISSIMO non leggibile TOP SECRET SEGRETO non leggibile SECRET RISERVATISSIMO non leggibile CONFIDENTIAL RISERVATO non leggibile RESTRICTED

E. Le Parti garantiranno che i documenti, i materiali e la tecnologia scambiati ai sensi del presente Accordo siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati e nell'ambito delle finalita' di questo Accordo.
F. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa, classificati e non classificati, acquisiti nel contesto del programma di cooperazione previsto da questo Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'autorita' competente della Parte originatrice, salvo accordi diversi tra le Parti.
G. In caso di scambio di informazioni ai' sensi del presente Accordo fra industrie e/o enti diversi dalle Parti, procedure a parte saranno predisposte dalle Autorita' competenti delle due Parti. Nel corso delle discussioni relative a tali accordi, le misure di sicurezza sopra citate saranno applicate a tutte le informazioni classificate scambiate durante le negoziazioni contrattuali.

Articolo (9)

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti fra i rappresentanti delle due Parti e, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

Articolo (10)

A. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
B. Il presente accordo avra' una validita' di cinque (5) anni a partire dalla data di effettiva entrata in vigore e potra' essere rinnovato per altri cinque anni tramite consenso scritto delle Parti.
C. Ciascuna delle Parti ha il diritto di porre termine all'accordo in ogni momento notificandone l'intenzione all'altra Parte per iscritto. La cessazione dell'Accordo avra' validita' a partire da sei (6) mesi dopo la data di notifica.
D. Nel caso che questo Accordo cessi di avere effetto o non venga rinnovato, ciascuna delle Parti dovra' adempiere agli obblighi assunti da esso risultanti.

Articolo (11)

Entrambe le Parti possono proporre emendamenti al presente Accordo. Se l'altra Parte approva tali emendamenti, essi entreranno in vigore dopo il completamento della procedura prevista all'Articolo (10), paragrafo A di questo accordo.

Articolo (12)

Il presente Accordo e' stato redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, fara' fede il testo in lingua inglese.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto Dubai in questo giorno 13 dicembre 2003, Emirati Arabi Uniti.
Per Per il Governo della il Governo degli Repubblica Italiana; Emirati Arabi Uniti On. Prof. Gen. S.A. Sceicco Antonio Martino Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Ministro della Difesa Principe Ereditario di Dubai
Ministro della Difesa EAU Firma non leggibile Firma non leggibile

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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