Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 203 |
Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI); Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI; Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242; Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI e' stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979, con il quale l'UNUCI e' stata dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI e' stato confermato quale ente pubblico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009; Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Natura e finalita' dell'ente
1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata: "UNUCI", costituita e dotata di personalita' giuridica propria con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, e' riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonche' alle connesse attivita' divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unita' militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni: a) collabora con le competenti autorita' militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che abbia prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento; b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalita' culturali e promozionali; c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedelta' alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarieta' fra il mondo militare e la societa' civile; d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilita' ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile; e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilita', assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.
Avvertenza: II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 (Costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia» ed approvazione dello statuto relativo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1927, n. 21. - La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in legge del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 concernente la costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia») e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1928, n. 51. - La legge 24 dicembre 1928, n. 3242 (Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1929, n. 34. - Il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697 (Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1934, n. 254. - Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (Soppressione del Partito nazionale fascista), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1943, n. 180. - La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1979, n. 113. - L'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 224, concerne disposizioni in materia di trasferimento di funzioni degli pubblici alle regioni e agli enti locali. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1981, n. 341. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103. - Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e' il seguente: «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. 635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.». - Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' il seguente: «Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. 3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.». - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195. - L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». - La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179. Note all'art. 1: - Per il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, si veda nelle note alle premesse. - Per la legge 12 febbraio 1928, n. 261, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 2 Soci ordinari
1. Possono fare parte dell'UNUCI, in qualita' di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare. |
| Art. 3 Organi centrali
l. Sono organi dell'UNUCI: a) il presidente nazionale; b) il consiglio nazionale; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori. 2. Il presidente e' tratto dai soci dell'UNUCI provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalita' previste dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato con le modalita' di cui al comma 4. 3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo 5. 4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'UNUCI in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri e' designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, e' nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente. 5. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 4, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.». - La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n. 31.
|
| Art. 4 Statuto
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UNUCI sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' al presente regolamento. Lo statuto e' deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa.
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione: a) le categorie di soci; b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3; c) le modalita' di svolgimento dell'attivita' di istituto; d) eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria; e) la costituzione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle sezioni; f) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'UNUCI nei confronti delle sezioni, nonche' le modalita' di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali; g) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita' e' attribuita agli organi centrali con possibilita' di delegare la gestione alle sezioni.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, e' il seguente: «Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico: 1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali; 2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi; b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali; c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attivita'; d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza; e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore; f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione; g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non piu' di due mandati; h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria; i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio; l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi; o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; p) previsione della facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale; q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente. 2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi. 3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni: a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di vigilanza di nominare un commissario straordinario; b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio. 4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione. ». - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 5 Articolazioni territoriali
1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'UNUCI, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all'articolo 4, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato. |
| Art. 6 Entrate
1. Le entrate dell'UNUCI sono costituite da:
a) quote dei soci; b) rendite patrimoniali; c) corrispettivi per servizi resi; d) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione; e) eventuali contributi pubblici; f) entrate eventuali e diverse. |
| Art. 7 Amministrazione e contabilita'
1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UNUCI.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e' il seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 2 Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilita' nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento. 3. Il regolamento di contabilita', deliberato dall'organo di vertice, e' trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
|
| Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' adottato lo statuto di cui all'articolo 4. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio nazionale e' convocato dal presidente dell'UNUCI, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per procedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 3, comma 4. 3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, e' confermato nelle funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti in carica, di cui all'articolo 17 dello statuto dell'UNUCI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735. 4. Il presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni, fino al completamento della durata del mandato ovvero dell'eventuale rinnovo, secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 6. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 novembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 193
Note all'art. 8: - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1981, n. 341.
|
|
|
|