Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 203
Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;
Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI e' stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979, con il quale l'UNUCI e' stata dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI e' stato confermato quale ente pubblico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;
Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Natura e finalita' dell'ente

1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata: "UNUCI", costituita e dotata di personalita' giuridica propria con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, e' riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonche' alle connesse attivita' divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unita' militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con le competenti autorita' militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che abbia prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalita' culturali e promozionali;
c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedelta' alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarieta' fra il mondo militare e la societa' civile;
d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilita' ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;
e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilita', assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.



Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352
(Costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia» ed approvazione dello statuto relativo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1927, n. 21.
- La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in
legge del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352
concernente la costituzione della «Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia») e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1928, n. 51.
- La legge 24 dicembre 1928, n. 3242 (Riordinamento
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1929, n. 34.
- Il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697
(Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul
riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1934, n. 254.
- Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704
(Soppressione del Partito nazionale fascista), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1943, n. 180.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo
1979 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1979,
n. 113.
- L'art. 113 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega
di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 agosto 1977, n. 224, concerne disposizioni in
materia di trasferimento di funzioni degli pubblici alle
regioni e agli enti locali.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio
1981, n. 735 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1981, n. 341.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
- Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e' il
seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
- Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.».
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195.
- L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.».
- La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi nonche' proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
Note all'art. 1:
- Per il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352,
si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 12 febbraio 1928, n. 261, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2
Soci ordinari

1. Possono fare parte dell'UNUCI, in qualita' di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.
 
Art. 3
Organi centrali

l. Sono organi dell'UNUCI:
a) il presidente nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente e' tratto dai soci dell'UNUCI provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalita' previste dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato con le modalita' di cui al comma 4.
3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo 5.
4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'UNUCI in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri e' designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, e' nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente.
5. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 4, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del
Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina
in ordine all'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari.».
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il
controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n.
31.



 
Art. 4
Statuto

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UNUCI sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' al presente regolamento. Lo statuto e' deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:
a) le categorie di soci;
b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3;
c) le modalita' di svolgimento dell'attivita' di istituto;
d) eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;
e) la costituzione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle sezioni;
f) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'UNUCI nei confronti delle sezioni, nonche' le modalita' di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;
g) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita' e' attribuita agli organi centrali con possibilita' di delegare la gestione alle sezioni.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, e' il seguente:
«Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il
carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla
dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o
giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze
conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
un organo collegiale, denominato consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e
composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della
gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i
componenti del consiglio; previsione che il presidente
possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli
organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed
all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento
a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le
esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai
quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui
alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla
data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1°
gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai
criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del
nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti
e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova
istituzione. ».
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5
Articolazioni territoriali

1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'UNUCI, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all'articolo 4, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.
 
Art. 6
Entrate

1. Le entrate dell'UNUCI sono costituite da:

a) quote dei soci;
b) rendite patrimoniali;
c) corrispettivi per servizi resi;
d) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
e) eventuali contributi pubblici;
f) entrate eventuali e diverse.
 
Art. 7
Amministrazione e contabilita'

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UNUCI.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e' il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 2 Gli enti
destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed
organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato
in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione
e la contabilita' nelle materie non specificatamente
disciplinate dal presente regolamento.
3. Il regolamento di contabilita', deliberato
dall'organo di vertice, e' trasmesso all'amministrazione
vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».



 
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' adottato lo statuto di cui all'articolo 4.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio nazionale e' convocato dal presidente dell'UNUCI, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per procedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 3, comma 4.
3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, e' confermato nelle funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti in carica, di cui all'articolo 17 dello statuto dell'UNUCI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735.
4. Il presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni, fino al completamento della durata del mandato ovvero dell'eventuale rinnovo, secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 6.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 193



Note all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio
1981, n. 735 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1981, n. 341.



 
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