Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 19 novembre 2009
Divieto di fabbricazione, importazione, immissione sul mercato e uso di achil-nitriti alifatici, ciclici o eterociclici e loro isomeri, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli (Poppers).


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904, recante «Attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997, n. 192 supplemento ordinario, recante «Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, (REACH) che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare l'art. 129;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Considerato che la sostanza «nitrito di isoamile» (n. CAS 110-46-3, n. CE 203-770-8 e n. d'Indice 007-020-00-9) e' classificata ufficialmente facilmente infiammabile, con frase di rischio R11, nociva per inalazione e ingestione, con frase di rischio R20/22, di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato al XXI adeguamento al progresso tecnico (ATP), contenuto nel citato decreto 28 aprile 1997;
Considerato che la sostanza «nitrito di isobutile» (n. CAS 542-56-3, n. CE 208-819-7, n. d'Indice 007-017-00-2) e' classificata ufficialmente facilmente infiammabile, con frase di rischio R11, nociva per inalazione e ingestione, con frase di rischio R20/22, cancerogeno di categoria 2, con frase di rischio R45, mutageno di categoria 3, con frase di rischio R68, di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, XXI ATP, contenuto nel citato decreto 28 aprile 1997, ed e' pertanto vietata la vendita al pubblico della sostanza come tale o di preparati che ne contengano quantita' superiori allo 0,1%, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904;
Considerato che molte sostanze appartenenti alla famiglia degli achil-nitriti alifatici, ciclici, o eterociclici e loro isomeri, comunemente denominate poppers, sono utilizzate come droghe inalabili e vengono commercializzate soprattutto via internet, allo scopo non esplicitamente dichiarato di sostanze di abuso;
Acquisite le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanita';
Considerato che sono stati osservati gravi effetti avversi dovuti all'inalazione di sostanze appartenenti alla famiglia degli alchil-nitriti;
Tenuto conto che gli alchil-nitriti sono stati riconosciuti come immunosoppressori e promotori della replicazione virale e delle cellule tumorali, nonche' l'assunzione abituale di dette sostanze e' stata associata ad aumento di rischio di infezioni virali trasmissibili per via sessuale e di sarcoma di Kaposi;
Ritenuto pertanto di dover adottare specifiche disposizioni per limitare l'uso non regolare di sostanze denominate «poppers» in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli;
Rilevato che e' necessario e urgente mantenere, fino a quando non si disporra' di una soluzione permanente, disposizioni cautelari a tutela dell'incolumita' pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008, n. 122, recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Ordina:

Art. 1
Campo di applicazione

1. E' vietata la fabbricazione, immmissione sul mercato e l'uso di alchil-nitriti alifatici, ciclici o eterociclici e loro isomeri in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli, destinati a consumatori.
 
Art. 2
Ritiro dal commercio

1. Le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'art. 1, gia' immessi sul mercato, devono essere ritirati dal commercio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
 
Art. 3
Vigilanza

1. Le Autorita' sanitarie di controllo e gli organi di polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza della presente ordinanza.
 
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali

1. La presente ordinanza ha validita' di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.
2. La presente ordinanza entra in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2009

Il vice Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 177
 
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