Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009
Disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola de «La Maddalena». (Ordinanza n. 3838).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena»;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Considerato che la manifestazione avra' notevole risonanza a livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle presenze nel territorio d'interesse, con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e portuale e delle attivita' connesse;
Ravvisata la necessita' di disporre misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a garantire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione, nell'ambito di operativita' delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la Convenzione del 9 giugno 2009 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la MITA Resort S.r.l. che disciplina l'affidamento in concessione alla predetta societa' delle aree, degli immobili e delle strutture, anche portuali, relative all'ex arsenale sito in «La Maddalena»;
Visti gli esiti delle riunioni tenutesi rispettivamente in data 23 ottobre 2009 presso l'isola de «La Maddalena» e in data 12 novembre 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato per provvedere, ferme restando le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare velistiche della «Louis Vuitton World Series», che avranno luogo nell'isola de «La Maddalena».
2. Il Commissario delegato provvede altresi' alla realizzazione delle seguenti iniziative sull'isola di Caprera, facente parte dell'arcipelago de «La Maddalena»:
predisposizione di un Piano antincendio;
valorizzazione dei beni culturali presenti sull'isola con oneri a carico del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area «Punta Rossa» sentiti gli assessorati interessati della regione autonoma della Sardegna.
3. Il Commissario delegato per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, nonche', in qualita' di soggetto attuatore, del Capo di Gabinetto del Presidente della regione autonoma della Sardegna per assicurare la gestione dei rapporti con gli enti locali e territoriali. Ai predetti soggetti attuatori potra' essere riconosciuto un compenso con apposito provvedimento del Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 7.
4. Per il necessario supporto tecnico alle iniziative previste dalla presente ordinanza e per i profili organizzativi della competizione a livello sportivo, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del Team Ospitante, nonche' di altri soggetti attuatori cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo. Il Commissario delegato puo' avvalersi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali dell'Unita' tecnica di missione di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della Protezione civile servizi S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 195.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4 il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 
Art. 2

1. Il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il cronoprogramma delle opere e degli interventi occorrenti all'organizzazione dell'evento.
2. Il Commissario delegato assicura il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 in condizioni di sicurezza.
3. Il Commissario delegato e' autorizzato a conseguire sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie o altre utilita' per la realizzazione degli interventi e delle opere e per il conseguimento dei servizi necessari per la celebrazione dell'evento, nonche' per l'organizzazione di ogni altra iniziativa funzionale al buon esito delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per consentire la realizzazione del «grande evento» di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad istituire un'apposita struttura composta complessivamente da non piu' di cinque unita' di personale appartenenti alla pubblica amministrazione.
5. Al personale della struttura di cui al comma 7 e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 70 ore di lavoro straordinario.
6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
7. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi e delle opere, nonche' per curare gli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa, e' istituita con apposito decreto del Commissario delegato una Commissione generale d'indirizzo per gli aspetti organizzativi, composta da sei membri, di cui due designati dal Dipartimento della protezione civile, due della regione autonoma della Sardegna, uno dalla provincia di Olbia e Tempio Pausania, uno dal comune de «La Maddalena» ed uno dal soggetto concessionario dell'area nella quale verra' ospitata la manifestazione velica.
8. Il Commissario delegato provvede altresi' all'espletamento delle iniziative volte a favorire la promozione dell'evento, anche presso club nautici ed altre realta' internazionali che si propongono di sostenere le relative spese.
9. Per I'espletamento delle occorrenti attivita' previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato e' attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento con oneri posti a carico dell'art. 7.
 
Art. 3

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso Commissario delegato.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 
Art. 4

1. Ferme restando le procedure e le deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile indicate in premessa, per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 25, 128, 130, 132, 141, 143,144,153, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197 e 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 5

1. Al fine di realizzare le opere infrastrutturali a mare necessarie al «grande evento» nelle aree dell'ex Arsenale militare di La Maddalena ricomprese nel sito d'interesse nazionale e di riqualificare definitivamente le aree di grande interesse ed il patrimonio artistico e paesaggistico il Commissario delegato e' autorizzato a procedere, nelle more dell'ultimazione degli eventuali interventi di bonifica, utilizzando, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste dall'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008. Riguardo alle aree predette il Commissario delegato approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i progetti di dragaggio, di bonifica, di deposito temporaneo dei sedimenti e di trattamento degli stessi, in deroga all'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il provvedimento di approvazione dei progetti sopra indicati costituisce altresi' autorizzazione al trasporto dei materiali, alla gestione degli stessi nonche' allo sversamento in idonea cassa di colmata all'uopo selezionata. Ai fini della classificazione dei materiali di dragaggio possono essere utilizzati i risultati ottenuti a seguito del campionamento del fondo scavo gia' eseguito nelle predette aree.
2. I materiali di dragaggio di cui al comma 1 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'art. 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. Le Autorita' marittime competenti presso i porti di provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto degli stessi.
 
Art. 6

1. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento del «grande evento» nell'isola di La Maddalena, la regione autonoma della Sardegna e, per essa, l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa sono autorizzate a procedere all'assegnazione prioritaria di alloggi agli attuali residenti nei fabbricati distinti in catasto al foglio n. 15, particelle n. D238 e D239, nel territorio del comune di La Maddalena, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e nella legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 7

1. Per consentire l'organizzazione, la realizzazione degli interventi funzionali all'evento e delle connesse attivita' finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, oltre ad una contribuzione del soggetto concessionario dell'area nella quale verra' ospitata la manifestazione velica, e' stanziata la somma di euro 4.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal commi 1 si provvede:
quanto a euro 3.750.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sara' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
quanto a euro a euro 250.000,00 a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite direttamente sulla contabilita' speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato e' autorizzato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di euro 2.300.000,00 a valere sulle somme disponibili sulla contabilita' speciale di cui al comma 3.
5. A conclusione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Comitato organizzatore provvede a trasmettere una dettagliata relazione in ordine all'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 30 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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