Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 200 |
Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato; Visto l'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante il regolamento per la riscossione e per la ripartizione degli onorari e delle competenze spettanti all'Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; Ritenuta l'opportunita', in conformita' al predetto parere, di subordinare transitoriamente il diritto alla ripartizione degli onorari del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilita' della condotta sul piano disciplinare, in attesa dell'auspicato apprestamento di specifici ed obiettivi strumenti di misurazione della produttivita' del personale medesimo, adeguati alla peculiarita' delle funzioni dell'Avvocatura, allo stato non ancora individuati; Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Fondo di perequazione
1. Al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono: a) gli importi relativi all'attivita' di segretario di collegi arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»: «4. E' istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo e' attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo e' attribuita, altresi', una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'art. 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.». - Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»: «Art. 21. - L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione. Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara' corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara' corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione. Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformita' delle tariffe di legge. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici. E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici. Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalita' di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»: «Art. 61. - Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze e la loro ripartizione e' fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, reca il «Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta l'art. 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127: «Art. 14 (Rimborso spese generali). - 1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio e' dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.».
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| Art. 2 Modalita' di gestione e di ripartizione delle somme
1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. 2. La ripartizione e' eseguita tra gli aventi diritto con le seguenti modalita': a) una quota pari a sei decimi e' ripartita su base territoriale, secondo le disposizioni del comma 3, in proporzione allo stipendio tabellare annuo lordo in godimento, esclusi ogni altra indennita' o assegno; b) la restante quota pari a quattro decimi e' ripartita tra tutto il personale amministrativo in proporzione allo stipendio tabellare in godimento, esclusi ogni altra indennita' o assegno. 3. La ripartizione su base territoriale e' eseguita con le seguenti modalita': a) gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono ripartiti tra il personale in servizio presso ciascuna sede cui appartiene il dipendente che ha espletato la funzione di segretario del collegio arbitrale; b) le competenze di cui alla lettera b) del medesimo articolo 1 sono ripartite tra il personale in servizio presso ciascuna sede competente a curarne la riscossione. 4. Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalita' disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di assegnazione. 5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972 e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»: «Art. 5. - Le somme riscosse da ciascun Ufficio dell'Avvocatura dello Stato sono divisibili fra gli avvocati, i procuratori e gli altri impiegati dell'Ufficio stesso, quando sia o divenga irretrattabile il titolo - sentenza o rinunzia o transazione - in base al quale la riscossione fu eseguita. Il riparto vien fatto quadrimestralmente secondo le norme di cui agli articoli seguenti.». «Art. 6. - Nell'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e dicembre, ciascuna Avvocatura chiude la contabilita' del quadrimestre e trasmette all'Avvocatura Generale dello Stato il rendiconto, dal quale devono risultare le somme riscosse, le somme prelevate ai sensi dell'art. 2 e quelle versate all'Erario. A tale rendiconto devono essere allegati: 1) elenco delle quietanze di versamento delle somme esatte nel quadrimestre e divenute divisibili; 2) un elenco delle quietanze di versamento delle somme esatte nel quadrimestre e non ancora divenute divisibili; 3) un elenco delle somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri e divenute divisibili nell'ultimo quadrimestre; 4) un elenco delle somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri e non ancora divenute divisibili; 5) un elenco delle quietanze di versamento riflettenti i rimborsi delle spese di stampa e di altre somme pagate sull'apposito capitolo di bilancio o anticipate dalle Amministrazioni, Aziende ed Amministrazioni autonome ed Enti pubblici nonche' delle quietanze relative alle competenze pagate ai procuratori fuori sede di Ufficio di Avvocatura a norma dell'art. 2; 6) i prospetti di riparto tra il personale delle somme divenute nel quadrimestre divisibili. Quando tra le somme di cui al n. 6) ve ne siano di quelle riscosse e versate durante esercizi finanziari precedenti all'esercizio in corso, se ne faranno separati prospetti di riparto.». «Art. 10. - Nel caso di nuova qualifica o di aumento di stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo stipendio non e' considerato per i quadrimestri anteriori alla data del provvedimento. Si terra' conto, invece, della nuova qualifica o dell'aumento di stipendio disposti nel corso del quadrimestre, e per il periodo relativo, purche' il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei Conti prima della scadenza del termine quadrimestrale. Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio l'interessato partecipa, per l'intero quadrimestre, al riparto di quest'ultimo Ufficio, qualora il provvedimento abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del termine quadrimestrale.». «Art. 11. - Colui che entra a far parte dell'Avvocatura dello Stato nel corso del quadrimestre, partecipa al riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di immissione in possesso dell'Ufficio.». «Art. 15. - Gli avvocati, procuratori ed impiegati dovranno rilasciare al capo dell'ufficio, al Segretario Generale o all'impiegato designato di cui all'articolo precedente la delegazione a riscuotere, giusta l'art. 383 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. La delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo del mandato di pagamento.». «Art. 16. - Nel caso di morte dell'impiegato la quota ad esso spettante sino al giorno del decesso, e' pagata agli eredi, i quali dimostrino tale loro qualita' con i documenti prescritti dalle norme di contabilita' generale dello Stato.».
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| Art. 3 Esclusione dal diritto al riparto
1. Sono esclusi dal diritto al riparto per l'intero quadrimestre coloro che, nel corrispondente periodo, abbiano tenuto condotte sanzionate disciplinarmente. 2. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l'esclusione dal diritto al riparto si estende a ciascun quadrimestre, per intero, nel corso del quale la sospensione abbia avuto concreta applicazione. 3. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il diritto al riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel corso del quale e' stata tenuta la condotta sanzionata. 4. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo: a) coloro che siano stati assenti dal servizio per qualsiasi causa, con esclusione dell'assenza per ferie; b) coloro che si trovino in posizione di comando presso altre Amministrazioni, di fuori ruolo o in aspettativa per qualsiasi causa. |
| Art. 4 Disposizione transitoria
1. Con riguardo al quadrimestre con scadenza al 31 agosto 2009, la quota di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e' riferita alla somma corrispondente a cinquantanove centoventitreesimi delle competenze spettanti per il quadrimestre medesimo agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 191 |
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