Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 dicembre 2009 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti dalla societa' CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.). (Decreto n. 48656). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto l'accordo in data 30 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2009, in favore di un numero massimo di 13 lavoratori della societa' di cui trattasi; Vista l'istanza presentata in data 30 settembre 2009, con la quale la societa' CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010, in favore di 13 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma; Vista la nota del 23 ottobre 2009 con la quale la CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.) ha dichiarato che la societa' dispone di un'unica unita' produttiva sita nell'Aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino - RM) con un numero totale di 13 lavoratori; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010, in favore di 13 lavoratori dipendenti dalla societa' CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 30 settembre 2009, in favore di 13 lavoratori dipendenti dalla societa' CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), unita' in Roma, per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010. Matricola INPS: 7006525876. Pagamento diretto: NO. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 4
La societa' CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli |
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