Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 dicembre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Bautista Martinez Diana Yuditxa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Bautista Martinez Diana Yuditxa, nata a Ciego de Avila (Cuba) il 6 aprile 1973, cittadina cubana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogado», conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado en Derecho», conseguito presso l'«Universidad de la Habana» in data 10 luglio 1996 e della laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Universita' degli Studi di Milano in data 29 giugno 2009;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Registro de Abogados» della Repubblica di Cuba dal 5 luglio 1999 e al «Registro General de Juristas del Ministerio de Justicia» de Cuba dal 12 marzo 2001;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 settembre 2009;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella Conferenza dei servizi di cui sopra;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Bautista Martinez Diana Yuditxa, nata a Ciego de Avila (Cuba) il 6 aprile 1973, cittadina cubana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.
 
Art. 3

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.
d) La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone