IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il Capo V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal Capitolo VII della SOLAS 74/78 come emendata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005 n. 134, concernente il regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose e, piu' in particolare, l'art. 3 comma 2 che consente all'amministrazione di adottare, per la navigazione nazionale, misure equivalenti a quelle previste dal Codice IMDG purche' tali misure garantiscano lo stesso livello di sicurezza; Considerata la necessita' di adottare misure equivalenti a quelle previste dal Codice IMDG per il trasporto, in viaggi nazionali su navi da passeggeri, di bombole di gas per uso domestico;
Decreta: Articolo unico
Le navi da passeggeri, in navigazione nazionale, possono trasportare bombole di gas per uso domestico, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) possono essere trasportate unicamente merci pericolose classificate UN 1965 dal Codice IMDG; b) le merci pericolose sopra descritte devono essere stivate soltanto sopra il ponte di coperta, a poppavia della paratia di collisione, ad una distanza dalle murate non inferiore ad 1/5 della larghezza nave ed in zone non accessibili alle persone non autorizzate; c) e' vietato trasportare recipienti di capacita' superiore a 150 litri; d) e' vietato trasportare piu' di 50 passeggeri; e) la durata del viaggio non deve essere superiore alle due ore e trenta minuti; f) il trasporto deve essere effettuato unicamente in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate; g) e' vietato effettuare tali trasporti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre su navi con piu' di 25 passeggeri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2009
Il comandante generale: Pollastrini |