Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 dicembre 2009 |
Riconoscimento, al sig. Al Badri Tarik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza del sig. Al Badri Tarik, nato al Cairo il 22 gennaio 1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, di cui e' in possesso, conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» sez. A, settore civile-ambientale; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Bachelor in Ingegneria architettonica» conseguito presso l'«Universita' del Cairo», in data luglio 2003; Preso atto che l'istante e' iscritto presso l'«Associazione degli Ingegneri» dal 10 dicembre 2003; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2009; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che la formazione accademico professionale dell'istante e' focalizzata essenzialmente all'edilizia e all'urbanistica e che manca interamente la componente civile e che quindi e' necessario applicare una consistente misura compensativa; Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Al Badri Tarik, nato al Cairo il 22 gennaio 1981, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalita' di svolgimento delle prove sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) elementi di scienza delle costruzioni; 2) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; 3) costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti; (solo orale): 4) geotecnica e tecnica delle fondazioni, 5) costruzioni di ponti, 6) costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, 7) deontologia e ordinamento professionale. Roma, 9 dicembre 2009
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale. |
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