Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2010 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2009
Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005»;
Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia;
Visto quanto disposto dal medesimo art. 11, comma 2, in base al quale ferme le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalita' statistiche di cui al richiamato comma 1 la Banca d'Italia puo' chiedere alle banche e agli altri intermediari finanziari notizie e dati relativi alla propria attivita', stabilendo altresi' con proprio provvedimento termini e modalita' per la trasmissione delle informazioni;
Visto il comma 6 dello stesso articolo, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui al medesimo art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;
Visto il comma 7 del richiamato articolo, secondo cui, ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi delle leggi speciali, l'inosservanza delle disposizioni di cui al cennato comma 2, e' punita con sanzioni amministrative pecuniarie per la cui irrogazione si applica la procedura di cui all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1, ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, nonche' il comma 2 relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione;
Vista la direttiva (CE) n. 64/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e, in particolare, l'art. 4, numero 13 che definisce il servizio di «rimessa di denaro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»:
Considerati gli indirizzi e le migliori pratiche adottati a livello comunitario e internazionale volti a promuovere la raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l'estero anche direttamente presso gli operatori residenti che detengono posizioni sull'estero o effettuano operazioni con l'estero;
Considerata l'esigenza di contenere gli oneri a carico dei soggetti segnalanti e di evitare duplicazioni informative;
Considerata altresi' l'opportunita' di garantire la semplificazione, l'economicita' e l'efficacia della complessiva azione amministrativa nell'ambito delle funzioni assegnate alla Banca d'Italia in materia di statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, anche con riguardo allo svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori;

E m a n a
le seguenti disposizioni

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) «impresa residente»: l'impresa, avente o meno personalita' giuridica e diversa dalle persone fisiche, che abbia nel territorio nazionale italiano un centro di interesse economico come definito nell'allegato A del regolamento (CE) 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, la cui funzione principale consiste nel produrre, finanziare, assicurare o ridistribuire;
b) «rilevazione»: la raccolta, attraverso un questionario, di dati e informazioni su fenomeni economici relativi a imprese residenti;
c) «servizio di rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo;
d) «Manuale»: il documento allegato, contenente istruzioni applicative delle disposizioni del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2
Finalita'

1. La Banca d'Italia svolge i compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia; contribuisce altresi' alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro.
2. I dati e le informazioni, acquisiti per finalita' statistiche, sono trattati in conformita' con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali.
3. Le informazioni relative alle banche e agli altri intermediari finanziari necessarie alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero sono raccolte nell'ambito del sistema integrato delle segnalazioni trasmesse da tali soggetti per finalita' statistiche e di vigilanza informativa.
 
Art. 3
Destinatari delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano a un campione di imprese residenti selezionato periodicamente dalla Banca d'Italia.
2. La selezione del campione di imprese residenti e' effettuata secondo criteri differenziati per tipologia di rilevazione e sulla base di variabili quali il fatturato, l'attivo di bilancio, la presenza di partecipazioni in societa' non residenti, l'esistenza di soci esteri, l'area geografica di insediamento.
3. La Banca d'Italia comunica alle imprese residenti, selezionate in base ai criteri di cui al comma 2, l'inclusione nel campione nonche' le tipologie di rilevazioni cui le stesse sono tenute a partecipare, secondo il profilo segnaletico di cui al successivo art. 4.
 
Art. 4
Oggetto delle rilevazioni

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le transazioni e le posizioni internazionali concernenti attivita' e passivita' finanziarie e le transazioni internazionali non finanziarie diverse da quelle per merci, servizi di trasporto merci e passeggeri e viaggi internazionali relative ad imprese residenti. Sono altresi' raccolti dati ed informazioni relativi alle caratteristiche strutturali delle societa' estere controllate da imprese residenti.
2. Sono previsti i seguenti tipi di rilevazione:
a) «Transazioni Trimestrali Non Finanziarie» (TTN), per la raccolta di dati su servizi, royalties e licenze, donazioni, salari e stipendi;
b) «Eventi Mensili Finanziari» (EMF), relativa ad acquisizioni/cessioni di partecipazioni;
c) «Operazioni Mensili Finanziarie» (OMF), relativa a prestiti, conti correnti, strumenti derivati, crediti/debiti commerciali;
d) «Operazioni Trimestrali Finanziarie» (OTF), relativa a prestiti, conti correnti, strumenti derivati, crediti/debiti commerciali;
e) «Consistenze Annuali Finanziarie» (CAF) per la raccolta di informazioni sulle partecipazioni attive e passive, prestiti, conti e depositi, crediti/debiti commerciali, strumenti derivati;
f) «Statistiche Annuali sulle Controllate Estere» (SAC) per la rilevazione di variabili strutturali delle controllate estere delle imprese residenti.
3. Al fine di modulare la richiesta di dati e informazioni in relazione alla rilevanza statistica delle imprese residenti del campione, le rilevazioni di cui al comma precedente sono distribuite, secondo differenti combinazioni, in sette profili di segnalazione descritti nel Manuale. A ciascuna impresa residente e' attribuito un unico profilo di segnalazione.
 
Art. 5

Modalita' di compilazione, frequenza e termini di invio delle
rilevazioni

1. I questionari relativi a ciascuna rilevazione sono compilati dalle imprese residenti in conformita' con gli schemi di segnalazione e secondo le istruzioni riportate nel Manuale.
2. I dati e le informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia:
- con frequenza mensile, per le rilevazioni EMF ed OMF, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento;
- con frequenza trimestrale, per le rilevazioni TTN e OTF, entro la fine del mese successivo al termine del trimestre di riferimento;
- con frequenza annuale, per le rilevazioni CAF e SAC. La prima, entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; la seconda entro la fine del mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La segnalazione va resa anche nel caso in cui l'impresa residente, per una determinata rilevazione ed in corrispondenza di un determinato periodo di riferimento, non abbia fenomeni da segnalare (c.d. «segnalazione nulla»). La segnalazione nulla non deve essere effettuata per la rilevazione «Eventi Mensili Finanziari» (EMF).
4. Le modalita' di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Banca d'Italia sono disciplinate nel Manuale.
 
Art. 6
Obblighi di segnalazione

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari che prestano il servizio di rimessa di denaro, nonche' Poste Italiane S.p.A., trasmettono alla Banca d'Italia dati e informazioni relativi alle operazioni di trasferimento di denaro da e verso l'estero effettuate per conto della clientela.
2. I dati e le informazioni sono trasmessi alla Banca d'Italia in forma aggregata, con periodicita' mensile e con scadenza alla fine del mese successivo a quello di riferimento, secondo gli schemi e le modalita' riportati nel «Manuale».
 
Art. 7
Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di segnalazione di cui al precedente Titolo II e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro.
2. La Banca d'Italia, nel rispetto del principio di imparzialita', puo' adottare metodi selettivi nell'effettuazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di segnalazione, di cui al precedente Titolo II.
 
Art. 8
Procedura sanzionatoria

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 7, si osserva la procedura indicata di seguito:
a) la contestazione avviene mediante apposita notifica entro novanta giorni dall'accertamento; l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e' disposto dal Capo del Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche della Banca d'Italia;
b) gli interessati possono presentare deduzioni nel termine di novanta giorni dalla data di notifica della lettera di contestazione degli addebiti;
c) il Comitato tecnico per la bilancia dei pagamenti istituito presso la Banca d'Italia, valutati le irregolarita' contestate, le deduzioni degli interessati e ogni altro elemento istruttorio, propone al Direttorio della Banca d'Italia l'irrogazione delle sanzioni o l'archiviazione del procedimento sanzionatorio;
d) la decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni e' assunta dal Direttorio.
2. Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della lettera di contestazione. Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche della Banca d'Italia.
3. Contro il provvedimento sanzionatorio puo' essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per il caso in cui la violazione sia commessa da banche ovvero da altri intermediari finanziari. A tali soggetti si applica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 7, secondo periodo del decreto legislativo n. 195 del 19 novembre 2008, la procedura sanzionatoria di cui all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il Servizio Rapporti esterni e affari generali della Banca d'Italia.
 
Art. 9
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 7, tra un limite minimo di cinquecento euro ed un limite massimo di diecimila euro, si ha riguardo:
a) al profilo di segnalazione attribuito all'impresa, nonche' alle sue condizioni e dimensioni economiche;
b) all'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
c) all'elemento soggettivo, avuto particolare riguardo alla sussistenza di dolo o colpa grave nella determinazione dell'illecito.
2. I criteri di cui al precedente comma non si applicano per il caso in cui la violazione sia commessa da banche ovvero da altri intermediari finanziari. A tali soggetti si applicano i criteri previsti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, nell'ambito della procedura sanzionatoria disciplinata dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 - «Istruzioni di vigilanza per le banche», in attuazione di quanto previsto dall'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie

1. Le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia alle imprese residenti incluse nel campione relativo al 2009 continuano ad applicarsi fino all'adempimento degli obblighi riferiti alla scadenza segnaletica del 31 marzo 2010.
2. Restano in vigore in via transitoria, fino all'adempimento degli obblighi segnaletici riferiti alla data contabile del 30 giugno 2010:
a) le Istruzioni UIC RV n. 1998/1 del 27 febbraio 1998, recanti «Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche di Bilancia dei Pagamenti. Comunicazione Valutaria Statistica» e successive modifiche ed integrazioni;
b) la Comunicazione UIC RV n. 1998/3 del 31 marzo 1998, recante «Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche di Bilancia dei Pagamenti - Istruzioni di Matrice valutaria», e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 11
Entrata in vigore

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 16 dicembre 2009

Il direttore generale: Saccomanni
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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