Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 luglio 2009
Modalita' applicative all'articolo 1, commi 1088-1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), concernenti agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 1088 dell'art. 1 con il quale e' stato riconosciuto alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'art. 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti;
Visto il successivo comma 1089 dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2006 che riconosce alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea il credito di imposta di cui al citato comma 1088 nei limiti regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. del 28 dicembre 2006 n. L 379;
Visto, inoltre, il comma 1090 dell'art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalita' applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, recante modifiche all'art. 1, commi da 1088 a 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categorie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 214/3 del 9 agosto 2008;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319/01 del 27 dicembre 2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 277/1 del 21 ottobre 2005;
Visti i commi 421, 422 e 423 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni in tema di controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la disciplina dei consorzi volontari di tutela;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2008)668 del 13 febbraio 2008 recante autorizzazione al regime di aiuti n. 451/2007;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 1088 a 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, individua le modalita' applicative del credito di imposta per investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'art. 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.
 
Art. 2
Ambito soggettivo

1. Possono fruire delle agevolazioni di cui all'art. 1, anche se costituite in forme cooperativa:
a) le imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
b) le piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, recante recepimento della raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
c) le imprese, diverse dalle piccole e medie imprese di cui alla lettera precedente, anche organizzate in cooperative agricole, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel citato Allegato I.
2. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per gli anni 2008 e 2009, e' concesso nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul capitolo n. 3884, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritte ai sensi del comma 1090 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), un credito di imposta pari al 50 per cento dell'incremento degli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti; ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), l'agevolazione e' riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»).
b) ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 eccedenti la media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti.
3. L'incremento di cui al comma 2 e' determinato con riguardo a ciascun Paese estero in cui e' realizzato l'investimento.
 
Art. 3
Ambito oggettivo

1. Sono agevolabili:
a) gli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita' definito come prodotto che soddisfa i criteri dettati dall'art. 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa. Si considerano tali le campagne pubblicitarie e di promozione attuate mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione diretta, quali stampa, cartelloni pubblicitari, televisione, ricette culinarie, organizzazione e partecipazione ad eventi a scopo di promozione come fiere, manifestazioni, esposizioni, forum con operatori economici delle filiere agroalimetari e altre azioni di comunicazione diretta rivolte ai consumatori o agli operatori stranieri attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione appropriati;
b) le spese sostenute per la locazione, installazione e gestione dello stand nonche' le spese sostenute per servizi forniti da consulenti esterni per l'assistenza tecnica, con esclusione dei servizi continuativi o periodici e connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, in occasione della prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione.
2. Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti connessi all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attivita' di esportazione se realizzati dai soggetti di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 2.
 
Art. 4
Termine per la presentazione delle istanze

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 inoltrano un'apposita istanza, consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e tutela del consumatore - Ufficio Saco XI che ne attesta la data di avvenuta presentazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, come indicato dall'art. 2, comma 2, e comunica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, o per l'esaurimento dei fondi stanziati.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia sempre con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 5
Dichiarazione dei redditi e utilizzabilita'
del credito di imposta

1. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta e' indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito e' utilizzato. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo in base alle disposizioni dell'art. 4.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 6
Trasmissione degli elenchi dei soggetti

1. Con provvedimento dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione, mediante procedure telematiche, all'Agenzia, dell'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito di imposta completo dei dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, la data di approvazione delle pratiche, e i relativi importi, nonche' l'ammontare del credito di imposta concesso nell'anno solare precedente a quello di trasmissione dei dati stessi.
 
Art. 7
Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora accerti, a seguito di eventuali controlli, successivi all'invio degli elenchi di cui all'art. 6, che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e comunica all'Agenzia delle entrate, con le modalita' previste all'art. 6, l'entita' del credito di imposta revocato o rideterminato per il successivo recupero. In tal caso, l'Agenzia delle entrate procede al recupero, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito di imposta e' revocato o rideterminato.
2. Su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Agenzia trasmette i dati concernenti il credito di imposta revocato o rideterminato.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2009

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 247
 
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