Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 dicembre 2009
Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Porto Cesareo».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1998, con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Porto Cesareo»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 14 marzo 2003, di affidamento della gestione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo»;
Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo», formulata e adottata in data 18 marzo 2008 dal Consorzio costituito dai comuni di Porto Cesareo e Nardo' e dalla Provincia di Lecce, in qualita' di ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;
Considerato che la commissione di riserva e' in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Porto Cesareo» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo»;

Decreta:

1. E' approvato l'allegato, regolamento di esecuzione di organizzazione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo», formulato e adottato dal consorzio costituito a ai comuni di Porto Cesareo e Nardo' e dalla provincia di Lecce, in qualita' di ente gestore.
Roma, 9 dicembre 2009

Il Ministro: Prestigiacomo
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA "PORTO CESAREO"
(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

II presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Porto Cesareo", nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;
i) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di' ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore;
j) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
k) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;
I) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
m) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
n) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
o) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
p) «noleggio di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
q) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
r) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;
s) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
t) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a
bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
u) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
v) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
w) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;
x) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
y) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
z) «visite guidate», le attivita' professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
aa) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
bb) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Articolo 3 - Finalita', delimitazione e attivita' non consentite
nell'area marina protetta

Sono fatte salve la delimitazione dell'area marina protetta "Porto Cesareo", le finalita' e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 - Gestione dell'Area marina protetta

1) La gestione dell'area marina protetta Porto Cesareo e' affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma
37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e dal decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
2) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'Area marina protetta "Porto Cesareo" a cui si deve attenere il soggetto gestore.
3) Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4) Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 - Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile e' individuato e nominato dall'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'Area Marina Protetta viene conferito dall'Ente Gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione;
b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g. qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 - Commissione di Riserva

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'Area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di Riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, lo stesso Soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore. Resta salva la possibilita' per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e', comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'Area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di l° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Articolo 7 - Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone
dell'area marina protetta

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta "Porto Cesareo", di cui all'articolo 4 del decreto istitutivo 12 dicembre 1997.

Articolo 8 - Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
3. La mancata osservanza di tali disposizioni, gia' ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 32.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per gli scarichi idrici le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Articolo 9 - Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e
servizio

Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 10 - Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

5. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
6. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b. parametri analizzati;
c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
7. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
8. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta "Porto Cesareo".
9. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
10. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
11. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
12. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Articolo 11 - Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 12 - Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nella zona A non e' consentita la balneazione.
2. La balneazione e' consentita liberamente nelle zone B e C.

Articolo 13 - Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee in notturna, individuali o in gruppo, svolte con o senza autorespiratore.
2. Nelle zone A e B e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo, svolte con o senza autorespiratore.
3. Nella zona C le immersioni subacquee diurne con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici.
4. Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:
a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b. non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;
d. e' fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
e. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
f. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
5. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nella zona C, i richiedenti, entro 24ore dall'inizio dell'immersione devono:
a. indicare data e orario d'immersione, numero di subacquei, sito d'immersione, tipologia dell'immersione, caratteristiche dell'unita' navale utilizzata; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa.
b. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28;
8. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attivita' svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 14 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1) Nelle zone A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attivita' di didattica subacquea.
2) Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee e le attivita' di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalita':
a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
3) Nelle grotte sommerse sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalita':
a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
c) le visite guidate subacquee notturne sono consentite previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore.
4) Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 4.
5) Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
6) La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita nelle zone B e C a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
7) Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8) Nelle zone C l'ormeggio delle unita' dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
9) Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
10) Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovra' essere esibito all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalita' istituzionali.
11) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
a) avere sede legale o operativa nei Comuni di ricadenti nell'area marina protetta, o risultare operanti nella stessa da almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
b) attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione e' qualificato con grado minimo "DiveMaster", e/o titolo equipollente in stato attivo riconosciuto dalle scuole di abilitazione nazionali o internazionali;
c) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli operatori, guide e istruttori;
d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'Ente Gestore;
e) versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28;
12) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti:
a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
c) attestazione che almeno uno dei soci del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
d) periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche.
13) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
a) i siti di immersione;
b) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
c) il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
d) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
e) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee;
f) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.
14) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
15) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15 - Disciplina della navigazione da diporto

1) Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2) Nella zona A non e' consentita la navigazione.
3) Nelle zone B e C e' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
4) Nelle zone B e' consentita la navigazione a motore, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a natanti e imbarcazioni, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
5) Nelle zone C e' consentita la navigazione a motore, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a natanti e imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
6) Nelle zone B e C, entro la distanza di 300 m dal perimetro delle zone A, e' consentita la navigazione a velocita' non superiore a 5 nodi e comunque con scafo in dislocamento.
7) Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
8) Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
9) L'Ente gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
10) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unita' da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 16 - Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nelle zone A e B non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto.
2. Nelle zone C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'Ente gestore, presso le opere portuali, i moli, le banchine, i pontili e i gavitelli installati nei siti individuati dall'Ente gestore.
3. Nelle zone C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unita' navali autorizzate dall'Ente gestore, impiegate per le attivita' di visite guidate subacquee, pescaturismo, noleggio e locazione, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
4. Nelle zone B e C non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle attivita' di cui al precedente comma 3.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;
b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
c) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa;
d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione);
f) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocita' non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
7. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di
tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale;
c) alla durata della sosta.
9. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28.
10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i proprietari di unita' da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
c. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
d. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 17 - Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non e' consentito.
2. Nella zona C l'ancoraggio non e' consentito
a) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, individuate e opportunamente segnalate dall'Ente gestore;
b) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;
3. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio e' consentito, a natanti e imbarcazioni.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da
biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.
5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Articolo 18 - Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e
visite guidate

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la navigazione e la sosta ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio e alle navi da crociera.
2. Nella zona A non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate.
3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate e' consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
4. E' consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
5. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. In zona C, l'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate e' consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28, commisurato:
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma;
c) alla durata del permesso.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unita' cabinate;
b) unita' dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unita' da diporto;
c) unita' munite di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
11. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore puo' stabilire un numero massimo di unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unita' navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Articolo 19 - Disciplina delle attivita' di noleggio e locazione di
unita' da diporto

1) L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unita' da diporto per la navigazione nell'area marina protetta e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio di cui agli articoli 15, 16 e 17.
2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento le unita' navali impiegate dovranno risultare in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di' bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
3) Fino al termine temporale di cui al precedente comma, i proprietari delle unita' navali impiegate in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente comma godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore
4) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo autonomo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente alle societa' e agli armatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente alle societa' e agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita';
b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28.
6) Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvedera' ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
7) I comandanti o l'equipaggio delle unita' navali destinate al noleggio dovranno assicurare la presenza a bordo degli stessi mezzi, nonche' l'uso di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a bordo,che dovranno essere opportunamente conferiti a terra per il debito smaltimento.
8) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di
a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente regolamento.
9) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 20 - Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo, la pesca a strascico, a circuizione e con reti tipo cianciolo e la pesca subacquea professionale.
2. Nella zona A non e' consentita qualunque attivita' di pesca professionale.
3. In zona C, l'attivita' di pesca professionale non e' consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
4. Nelle zone B e C e' consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con i seguenti attrezzi, in alternativa fra loro:
a. reti da posta, con le seguenti modalita':
i. dal 1 febbraio al 30 settembre, esclusivamente reti con maglia di dimensioni non inferiori a 24 mm, detta "maglia del 12";
ii. dal 1 ottobre al 30 gennaio, reti con maglia di dimensioni 20mm, detta "maglia del 14";
iii. le misure sopra indicate ai punti i) e ii) sono obbligatorie trascorsi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
iv. fino al termine di cui alla precedente punto iii) sono consentite reti con maglia delle dimensioni previste dalle norme vigenti ed il rispetto delle misure di cui ai punti i) e ii) costituisce titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione;
v. lunghezza massima totale delle reti pari a 5.000 m per imbarcazione;
vi. le misure sopra indicate ai punti i) e ii) non si applicano per la pesca allo zerro (Spicara smaris);
vii. le reti devono essere segnalate con boe riportanti il numero di matricola dell'unita' navale e da bandierine gialle con lettera R a carattere cubitale di colore nero, distanziate tra loro non piu' di 200 m, e, nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, calate ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri;
b. palamiti, secondo le seguenti modalita':
i. con ami con larghezza della pancia non inferiore a lOmm (Mustad n° 14);
ii. nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, calati ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa;
iii. e' obbligatorio segnalare i palamiti con boe riportanti il numero di matricola dell'unita' navale e da bandierine bianche con lettera P a carattere cubitale di colore nero, distanziate tra loro non piu' di 500 m;
c. fonti luminose, esclusivamente oltre la distanza di 200 m dalla costa e all'esterno delle insenature;
d. nasse, secondo le seguenti modalita':
i. con un numero massimo di 1.500 nasse per unita' navale;
ii. esclusivamente dal 1 dicembre al 30 giugno, rimuovendole nei mesi restanti;
iii. e' obbligatorio segnalare le nasse con boe riportanti il numero di matricola dell'unita' navale e da bandierine gialle con lettera N a carattere cubitale di colore nero;
e. ferrettara (sgomberara, occhiatara e palamitara), segnalata come previsto per le reti da posta;
5. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca di polpi (Octopus spp.), aventi un peso inferiore ai 200 grammi, e il prelievo del corallo rosso (Corallium rubrum).
6. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita' da pesca e' consentito esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo.
7. E' fatto obbligo di segnalare all'Ente Gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parti di essi.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono
a. inoltrare richiesta presso l'Ente gestore entro il 30 maggio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
b. assicurare la presenza a bordo di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere appositamente conferiti a terra per il debito smaltimento.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 21 - Disciplina dell'attivita' di pescaturismo

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo.
3. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al pescaturismo nell'area marina protetta, i richiedenti devono assicurare la presenza a bordo delle unita' navali di sistemi per la raccolta delle acque nere e di sentina, nonche' di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, compresi quelli per le attivita' di ristorazione/degustazione, che dovranno essere appositamente conferiti a terra per il debito smaltimento.
6. Le imprese di pescaturismo autorizzate devono riportare in un apposito registro predisposto dal Soggetto Gestore, per ogni escursione, la data, i siti raggiunti, gli estremi dei partecipanti. (in conformita' alle previsioni di cui alla normativa inerente la privacy - dlgs. 196/03 e ss.). I registri dovranno essere tenuti aggiornati a fine escursione ed esibiti a richiesta all'Autorita' Marittima e al Soggetto Gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal Soggetto Gestore unicamente a scopo statistico ed ai fini della tutela ambientale.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 22 - Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva

1. La pesca subacquea in apnea non e' consentita nell'area marina protetta. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.
2. Nell'area marina protetta, l'attivita' di pesca sportiva non e' consentita
a. con sistemi di pesca non individuali e con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, quali affondatori elettrici e salpa bolentini;
b. con l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
c. con fonti luminose per la pesca e con procedure di pasturazione;
d. con monel, piombo guardiano e vertical jigging, traina di fondo o attrezzi da pesca similari;
e. con utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
f. con le seguenti tecniche e attrezzi di pesca:
i. palamito;
ii. pesca con fiocina, anche con l'uso di lampada;
iii. coppo o bilancia;
iv. giacchio o rezzaglio o sparviero;
v. nassa e qualsiasi altra tipologia di trappola;
vi. nattelli (corona) per la pesca in superficie.
3. Nelle zone A e B e nella fascia di mare ampia 300 m dal limite delle predette zone non e' consentita qualunque attivita' di pesca sportiva.
4. In zona C, l'attivita' di pesca sportiva non e' consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
5. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la pesca sportiva, con i seguenti attrezzi e modalita':
a. esclusivamente dalle ore 06.00 sino alle ore 22.00;
b. da riva, con lenza e canna a non piu' di 3 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm, e con lenze per cefalopodi, massimo 2 attrezzi per pescatore sportivo;
c. da unita' navale, con bolentino con lenza o canna, a non piu' di tre ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm (spazio pari al diametro di una sigaretta) e non piu' di 2 lenze o canne per unita' navale, nel caso in cui a bordo ci sia piu' di una persona;
d. e' consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 5 kg per persona e massimo 10 kg per unita' navale, nel caso in cui a bordo ci sia piu' di una persona. Il quantitativo massimo pescabile puo' essere superato dalla cattura di un singolo esemplare. Ai fini del controllo va scartato l'esemplare di taglia maggiore e valutato se il pescato rimanente rientri nel massimo quantitativo pescabile;
e. per un massimo giornaliero di n. 5 esemplari di polpi (Octopus spp.) aventi un peso minimo di 250 grammi;
f. esclusivamente dal 20 ottobre al 31 marzo, per la pesca al calamaro.
6. In zona C sono consentite le gare di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5.
7. Il transito di unita' navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di pesca sportiva per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono
a. versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28;
b. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
9. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca sportiva
le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
CONSENTITE
NELL'AREA MARINA PROTETTA "PORTO CESAREO"

Articolo 23 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta "Porto Cesareo", come previste dal decreto istitutivo.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'Area Marina Protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 24 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
c. le generalita' del richiedente;
d. l'oggetto;
e. la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
f. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta "Porto Cesareo".
6. E' facolta' dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 25 - Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 26 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 24 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 27.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
Articolo 27 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, e' effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'Ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'Ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite.
6. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a. qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;
b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
c. qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', sara' motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione verra' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 26.
Articolo 28 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di
segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore potra' awalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche dell'unita' navale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva in zona C e' disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della tipologia di pesca.
11. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati al precedente articolo 16, comma 10.
12. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita':
a. con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore dell'area marina protetta "Porto Cesareo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
b. presso la sede o altri uffici a cio' designati dall'Ente gestore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Monitoraggio e aggiornamento

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socioeconomiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 30 - Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. L'ente gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Articolo 31 - Pubblicita'

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sara' affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvedera' all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'Ente gestore provvedera' alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 32 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovra' essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvedera' ad irrogare la relativa sanzione.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.
 
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