Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2009
Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a), della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;
Visto il decreto del 22 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2009, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;
Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 156 del 25 settembre 2009, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita' degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entita' dei valori medi dei prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2 dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2010;
Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, e' opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in euro 0,233 al litro e in euro 0,155 al litro per il gasolio e per il petrolio;
Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2008, per quanto concerne gli oli combustibili;
Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:
1) olio combustibile fluido: (al quintale):
a) superiore a 3° E - euro 3,60;
b) fino a 5° E - euro 3,30;
2) olio semifluido denso: (al quintale):
a) da 5° fino a 7° E - euro 4,30;
b) superiore a 7° E - euro 3,60;

Decreta:

Art. 1

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in euro 0,233 al litro per la benzina, euro 0,100 al litro per il gasolio uso trazione, euro 0,030 al litro per il gasolio uso riscaldamento ed euro 0,050 al litro per il petrolio.
 
Art. 2

L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.
 
Art. 3

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010.
L'Ufficio delle entrate di Tirano e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: Tremonti
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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