Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2009
Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;
Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2» e che «i posti funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7»;
Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2004 con cui, in attuazione dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state determinate in complessivi ottantaquattro unita' per i dirigenti di prima fascia ed in complessivi duecentoquarantanove unita' per i dirigenti di seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311, con cui sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di prima fascia e di seconda fascia, rispettivamente, in ottantatre unita' e in duecentotrentanove unita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2006, con il quale, a parziale modifica del citato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 ed al fine di rendere corrispondenti le dotazioni organiche all'assetto organizzativo vigente ed ai posti di funzione censiti nelle strutture generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, sono state rideterminate le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia, rispettivamente, in diciotto posti di capo dipartimento, ottantacinque posti di prima fascia e duecentotrentacinque posti di seconda fascia;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, di riordino delle attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 «Regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante «Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) e la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale», ai sensi del quale sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un posto di organico di dirigente di prima fascia e otto posti di organico di dirigente di seconda fascia;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007, vistato ed annotato all'Ufficio bilancio e ragioneria al n. 2447/2007 del 23 luglio 2007, concernente l'inquadramento, in fase di prima applicazione, nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 concernente «Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport», ai sensi del quale e' trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un posto di organico di dirigente di seconda fascia;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 2007, vistato ed annotato all'Ufficio bilancio e ragioneria al n. 3373/2007 in data 7 novembre 2007, concernente l'inquadramento, in fase di prima applicazione, del personale dirigenziale e non del Servizio I della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, operante presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2007, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007, registro n. 1, foglio n. 163, concernente la determinazione degli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 recante «Ricognizione delle competenze e delle relative risorse trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle competenze in materia di turismo, in attuazione dell'art. 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233», ai sensi del quale sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dieci posti di organico di dirigente di seconda fascia;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2008, vistato ed annotato all'Ufficio bilancio e ragioneria al n. 656/2008 in data 27 febbraio 2008, concernente l'inquadramento, in fase di prima applicazione, del personale gia' appartenente alla soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 103, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento della gioventu'», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 203, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione per lo sport, costituente ufficio di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 205, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche antidroga», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 206, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche della famiglia», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2008, registro n. 10, foglio n. 275, con il quale e' stato disposto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, struttura amministrativa soppressa ai sensi dell'art. 68 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data in data 19 novembre 2008, vistato e annotato all'Ufficio bilancio e ragioneria il 27 novembre 2008 al n. 4279/08, con il quale si e' provveduto ad effettuare la ricognizione delle risorse umane a valere sul contingente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2008, n. 258, disponendone il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione di quanto disposto dal citato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297, con il quale si e' provveduto ad una nuova organizzazione degli uffici e dei servizi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Considerato che l'attuazione delle richiamate disposizioni normative ha comportato cambiamenti nell'assetto strutturale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tali cambiamenti organizzativi hanno implicato modifiche all'organizzazione delle strutture gia' facenti parte dell'ordinamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, nonche' l'istituzione delle altre strutture generali e di missione sopra indicate per lo svolgimento dei nuovi e diversi compiti trasferiti;
Considerato che e' necessario procedere alla ricognizione dei posti di funzione dirigenziale che, a seguito dei sopra indicati processi di trasferimento di funzioni e risorse, formano l'attuale organico dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di provvedere alla stabilizzazione delle strutture di missione deputate allo svolgimento delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante l'istituzione di altrettante strutture generali che ne mantengano l'attuale articolazione;
Ritenuto, altresi', di inserire nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, le disposizioni concernenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e la Commissione per le adozioni internazionali, per esigenze di coerenza sistematica ed in via meramente ricognitiva;
Ravvisata la necessita', in conformita' all'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di recepire nell'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri le suindicate modifiche, rideterminando di conseguenza le dotazioni organiche in misura corrispondente ai posti di funzione individuati all'esito dei suddetti trasferimenti, pari a ventuno posti di capo Dipartimento, novantacinque posti di prima fascia e duecentosessantuno posti di seconda fascia;
Considerato che, in virtu' del combinato disposto di cui all'art. 74, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto necessariamente delle esigenze di funzionalita' dei propri assetti istituzionali, in coerenza con le priorita' dell'azione di Governo individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che, pertanto, in ossequio al principio di autonomia organizzativa della medesima Presidenza del Consiglio, resta fermo lo speciale procedimento previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Sentiti i Ministri senza portafoglio interessati ed il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Istituzione strutture generali

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti il Dipartimento per le politiche della famiglia, il Dipartimento della gioventu', il Dipartimento per le politiche antidroga e l'Ufficio per lo sport, quali strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni.
 
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, lettera a), il n. 9-bis) e' sostituito dal seguente: «9-bis) il Dipartimento per le politiche della famiglia;»;
b) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo il n. 9-bis) sono inseriti i seguenti;
«9-ter) il Dipartimento della gioventu';
9-quater) l'ufficio per lo sport;»;
c) all'art. 2, comma 1, lettera a), il n. 13-bis) e' sostituito dal seguente: «13-bis) il Dipartimento per le politiche antidroga;»;
d) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo il n. 18) e' inserito il seguente: «19) il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;»;
e) all'art. 5, comma 5, al secondo periodo le parole: «undici ulteriori unita'» sono sostituite con le parole: «dodici ulteriori unita'» e al terzo periodo le parole: «undici unita'» sono sostituite con le parole: «dodici unita'»;
f) l'art. 18-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis (Dipartimento per le politiche antidroga). - 1. Il Dipartimento per le politiche antidroga e' la struttura di supporto per la promozione, il coordinamento ed il raccordo dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga.
2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' a promuovere e realizzare attivita' di collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunita' terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attivita' di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, cosi' come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore. Promuove, finanzia e coordina attivita' di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalita' correlata all'uso di droga e alcol.
3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'osservatorio permanente italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze, come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, che cura la raccolta, anche provvedendo al coordinamento dei flussi di dati dalle amministrazioni interessate, l'elaborazione e l'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di quattro servizi.»;
g) dopo l'art. 18-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-ter (Dipartimento per le politiche della famiglia). - 1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia e' la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali.
2. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle politiche per la famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternita' e la paternita'; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attivita' di informazione e di comunicazioni istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.
«Art. 18-quater (Dipartimento della gioventu'). - 1. Il Dipartimento della gioventu' e' la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventu'.
2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventu', con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari; alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle risorse comunitarie per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e comunitari istituiti in materia di politiche giovanili.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di quattro servizi.»;
h) all'art. 19, comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
i) all'art. 21 dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2008, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008.»;
l) l'art. 23-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Ufficio per lo sport). - 1. L'Ufficio per lo sport e' la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'Ufficio provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina ed attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.
2. L'Ufficio per lo sport si articola in non piu' di due servizi.»;
m) dopo l'art. 35 e' inserito il seguente:
«Art. 36 (Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo). - 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo ed e' organizzato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, citato nelle premesse.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici ed in non piu' di nove servizi.».
 
Art. 3
Rideterminazione delle dotazioni organiche

1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, 4 maggio 2007 e 22 ottobre 2007, citati in premessa, e dal presente decreto, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previste dalle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2006, sono rideterminate secondo quanto previsto dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.
2. Resta salvo quanto disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, 4 maggio 2007 e 22 ottobre 2007, circa il mantenimento dello stato giuridico ed economico in godimento da parte del personale dirigenziale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale rimane, pertanto, inquadrato nei rispettivi ruoli provvisori istituiti con i decreti del Segretario generale 11 luglio 2007, 19 ottobre 2007 e 12 febbraio 2008, citati nelle premesse.
 
Art. 4
Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sono adottati, per le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), i decreti di organizzazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche.
2. Fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 1, l'organizzazione delle strutture di cui al medesimo comma resta disciplinata dai decreti organizzativi relativi alle strutture di missione citate in premessa.
 
Art. 5
Oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Letta Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 62
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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