Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 3834).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009;
Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere ulteriori misure idonee a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sopra citati;
Considerata la necessita' di favorire l'immediato rientro delle persone nelle abitazioni distrutte o danneggiate, nonche' la ripresa delle attivita' produttive nel territorio interessato dalla esplosione e dall'incendio in rassegna;
Vista la nota del 25 agosto 2009 del Presidente della regione Toscana, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si chiede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari in favore degli abitanti, degli esercenti le attivita' di impresa e professionali, nonche' dei soggetti occupati nelle attivita' medesime, colpiti dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009;
Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 settembre 2009, con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009;
Vista la nota del 12 ottobre 2009 del Presidente della regione Toscana, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si trasmette l'elenco, fornito dal comune di Viareggio, degli aventi diritto alla sospensione degli adempimenti tributari;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il 3 novembre 2009, tra rappresentanti della regione Toscana, il Presidente della Provincia di Lucca, il Sindaco della citta' di Viareggio e il Dipartimento della protezione civile;
Viste le richieste della regione Toscana del 4 e 11 novembre 2009 e del 2 dicembre 2009;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 dicembre 2009;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 21 dicembre 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1
1. All'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e' aggiunto il seguente periodo: «nonche' al rimborso delle spese straordinarie sostenute dall'Asl 12 della Versilia per gli interventi sanitari ivi compresi i maggiori oneri per lavoro straordinario del personale medico e infermieristico della UOC emergenza, per attivita' di medicina legale, per farmaci, per dispositivi medici, per gestione Centrale 118, per ricovero pazienti presso rianimazioni e Centri ustioni di ospedali fuori il territorio regionale;».
2. All'art. 1, comma 4, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e' aggiunto il seguente periodo: «, tenuto conto della volonta' espressa dai residenti alla data dell'incidente. La coerenza edilizia e' valutata dal Commissario d'intesa con il comune sulla base delle determinazioni adottate per la ridefinizione urbanistica dell'area;».
3. All'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e' aggiunto il seguente periodo: «In alternativa al conferimento degli incarichi e negli stessi limiti di durata e di numero, il Commissario puo' rimborsare le spese sostenute da parte della regione e del comune di Viareggio per il reclutamento di personale mediante contratti a tempo determinato finalizzato al rafforzamento degli uffici regionali e comunali incaricati di collaborare all'attivita' commissariale».
4. All'art. 1, comma 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo le seguenti parole: «comune di Viareggio» e' aggiunto il seguente periodo: «a titolo gratuito all'atto dell'erogazione del contributo per l'acquisto di unita' immobiliare sostitutiva di quella distrutta o non ripristinabile».
5. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: «9. I contratti di surrogazione e cessione del credito, stipulati tra il Commissario delegato o la Regione Toscana e i soggetti beneficiari di contribuiti e/o rimborsi a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 della presente ordinanza, sono esenti da imposte di bollo e registro. Limitatamente ai casi di delocalizzazione degli immobili privati, i contratti di acquisto stipulati dai soggetti interessati ed aventi ad oggetto nuovo immobile sostitutivo di quello distrutto o non ripristinabile, sono esenti da imposte relative alla quota di spettanza degli acquirenti.»
6. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, sono aggiunte infine le seguenti parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191 comma 3».
 
Art. 2
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'incidente ferroviario indicato in premessa, gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa, sono sospesi, dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010, dovuti dai datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi-artigiani, commercianti, anche del settore agricolo e gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, associanti in partecipazione), che alla data dell'evento esercitavano attivita' di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco della citta' di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal comune di Viareggio.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di agosto 2010.
4. Gli eventi del 29 giugno 2009 costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, stipulati per l'acquisto di automezzi, attrezzature, beni mobili aziendali ovvero per l'acquisto/ristrutturazione di immobili, distrutti o gravemente danneggiati. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 luglio 2010 le rate in scadenza entro la predetta data.
5. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
 
Art. 3
1. Nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti esercenti attivita' di impresa o professionale in immobili inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco della citta' di Viareggio del 3 luglio 2009, nonche' in favore dei soggetti occupati nelle medesime attivita' di impresa, come individuati dal comune di Viareggio, sono sospesi dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF e IRAP scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualita' di sostituto d'imposta.
3. La ripresa della riscossione delle imposte non versate per effetto della sospensione disposta ai sensi del comma 1 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, quantificati in 400.000 euro, si provvede a carico dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009.
5. Il comune di Viareggio e' autorizzato ad esonerare i soggetti di cui al comma 1 dal pagamento dell'ICI fino al 31 dicembre 2010.
 
Art. 4
1. Al fine di consentire l'espletamento dei lavori di bonifica necessari sull'area di sedime risultante dallo smantellamento dei binari della stazione ferroviaria della citta' di Viareggio, e' assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.500.000,00, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sul capitolo 1841 UPB 1.7.2 -Progr. 18.9.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a carico del fondo istituito ai sensi dell'art. 33, comma 1-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in deroga a quanto ivi previsto.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilita' speciale del Commissario delegato le risorse di cui al presente articolo.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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