Gazzetta n. 299 del 24 dicembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3832).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 del 27 novembre 2009 e n. 3827 del 27 novembre 2009;
Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Viste le note dei Sindaci di alcuni comuni del cratere del 17 novembre 2009;
Vista la nota del 25 novembre 2009 della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di L'Aquila;
Vista la nota del 2 dicembre 2009 della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 per le esequie dei propri congiunti che non abbiano fruito dei funerali di Stato, in ragione di complessive euro 80.000, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Il comma 3, dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e' soppresso.
3. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009».
 
Art. 2

1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli provvisori da destinare ad uso ecclesiastico, il Commissario delegato provvede, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorieta' dei predetti moduli e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in euro 700.000,00 circa si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 3

1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. I comuni, entro il 28 febbraio 2010, il comune dell'Aquila entro il 31 marzo 2010, individuano gli aggregati edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di partizione che tengono conto anche delle eventuali diversita' degli edifici dell'aggregato in termini di danno subito, eta' di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani e stato di manutenzione.».
2. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole: «superfici utili» sono sostituite dalle seguenti parole: «superfici lorde coperte».
3. Il comma 5 dell'art. 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e' sostituito dal seguente: «Il consorzio resta unico, per l'intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l'unitarieta' del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unita' immobiliari ricadenti nell'aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime unita' con il progetto dell'aggregato».
4. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, sono aggiunti infine i seguenti commi:
«10. I comuni, entro il termine disposto all'art. 3-bis, pubblicano sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, con periodicita' almeno settimanale, l'elenco degli aggregati e delle eventuali partizioni gia' individuati. La pubblicazione vale anche quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali delle unita' immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in consorzio obbligatorio, entro venti giorni dalla pubblicazione stessa (trenta per L'Aquila), con la nomina del relativo rappresentante legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attivita' riguardanti la completa attuazione degli interventi. Non e' richiesta la costituzione del consorzio per gli aggregati con unita' immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli interventi sugli aggregati. In alternativa alla costituzione del Consorzio obbligatorio, entro i predetti termini di venti o trenta giorni, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attivita' riguardanti la completa attuazione degli interventi, al quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Sia la procura speciale che la costituzione del consorzio obbligatorio sono conferite mediante scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo delegato.
11. L'individuazione dell'aggregato puo' essere proposta direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica che dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 3-bis. La predetta proposta deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al medesimo comma 3-bis, affinche' il comune possa eventualmente concedere l'autorizzazione, anche con modificazioni. Entro venti giorni dalla data dell'autorizzazione predetta (trenta per L'Aquila) deve essere costituito il consorzio, o nominato il procuratore nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 10.
12. Nei termini previsti al comma 10, al fine di non ritardare la esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti comuni, il comune puo' valutare, anche in via preventiva, le proposte progettuali relative a interventi su singoli edifici di un aggregato e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia dimostrata la compatibilita' complessiva dei singoli interventi con riferimento alle finalita' di cui al comma 3, sulla base di una perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguarda l'intero aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. In caso di valutazione positiva trova applicazione il disposto di cui al comma 6, purche' sia designato un unico coordinatore dei direttori dei lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d'opera.
13. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalita' del Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attivita' preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi.
14. Per il compenso spettante al rappresentante legale del consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica l'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009.
15. Al coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del responsabile unico del procedimento, nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a contributo.
16. Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unita' immobiliari e delle parti comuni del fabbricato, e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.
17. Le domande di contributo per la esecuzione dei lavori negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dal legale rappresentante del consorzio, dal procuratore o dal commissario nominato dal comune, entro centosessanta giorni dalla nomina degli stessi in caso di aggregati con esito peggiore E, ovvero entro novanta giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C.
18. Le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unita' immobiliari ricadenti negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini indicati al comma 17 per l'aggregato di riferimento, a prescindere dall'esito della singola unita' immobiliare.
19. Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi.».
 
Art. 4

1. Al fine di incentivare la ripresa dell'economia nella regione Abruzzo, gravemente compromessa dagli eventi sismici, le imprese operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, non sottoposte a procedure concorsuali e beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, possono richiedere entro il 31 dicembre 2010 agli enti finanziatori la rimodulazione del 50% del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a quindici anni, erogato a condizioni di mercato, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 5

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione e fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 6

1. Per consentire il proseguimento delle attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza, il termine previsto all'art. 5, commi 2 e 2-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 2010.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 500.000,00 si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 7

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno del personale della Prefettura di Ascoli Piceno per le attivita' espletate per il superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento alle attivita' di assistenza ed alloggiamento della popolazione, proveniente dai territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009, nelle strutture alberghiere ubicate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo ed allo spostamento negli alberghi dell'entroterra delle medesime provincie nel mese di giugno 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a rimborsare alla sopra citata Prefettura la somma di euro 8.410,06 per il lavoro straordinario svolto da quattro unita' di personale ivi in servizio.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 8

1. In relazione all'utilizzo delle infrastrutture dell'Aeroporto dei Parchi di Preturo per le esigenze connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Dipartimento della Protezione civile e' autorizzato ad erogare all'Aero Club di L'Aquila un contributo di 90.000 euro a valere sui fondi stanziati dall'art. 7, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 9

1. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intende cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge anche quando viene concesso con la modalita' del finanziamento agevolato garantito dallo Stato. L'importo del finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene detratto dall'importo del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
2. Gli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009, sono quelli appartenenti ad edifici che hanno subito crollo totale oppure parziale, anche di un solo piano o di una porzione superiore al 25% del volume totale dell'edificio e quelli per i quali la demolizione e successiva ricostruzione e' piu' conveniente della riparazione con miglioramento sismico fino all'80% dell'adeguamento. La convenienza viene dimostrata con perizia tecnica asseverata da depositare presso il comune ove e' ubicato l'immobile. Sono esclusi gli immobili oggetto di interventi di ripristino o riparazione. Il comune rilascia le relative certificazioni, con attestazione delle anzidette due condizioni degli immobili, al fine della presentazione della domanda di subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, al netto del prezzo di cessione pagato da Fintecna S.p.A. e nel limite massimo di euro 150.000.
3. L'agevolazione di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009 puo' riguardare anche i beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata, corredata dalla certificazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, con la contestuale cessione dei diritti di proprieta' sull'immobile distrutto alla Fintecna S.p.A., ovvero alla societa' controllata e da essa indicata, comporta l'estinzione dell'ipoteca gravante sul medesimo immobile a garanzia del finanziamento.
5. I benefici di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009 si applicano anche nell'ipotesi in cui l'importo del residuo finanziamento preesistente sia superiore a 150.000 euro. Laddove il debitore originario non possa o non intenda versare preventivamente all'istituto finanziatore l'eventuale quota eccedente il limite di 150.000 euro stabilito per il subentro dello Stato, configurandosi in tale fattispecie un'ipotesi di estinzione parziale del debito residuo, il debitore originario rimarra' obbligato al rimborso della quota residua del debito.
6. I benefici di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui il finanziamento sia stato contratto da un terzo non residente in favore del soggetto residente, proprietario e datore di ipoteca dell'immobile distrutto.
7. Per consentire a Fintecna di provvedere al pagamento per conto del Ministero dell'economia e delle finanze delle rate dei residui mutui in cui lo Stato e' subentrato e' autorizzata l'apertura di un conto corrente infruttifero di tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze sul quale tale Ministero mette a disposizione i mezzi finanziari occorrenti al rimborso delle rate di mutuo agli Istituti finanziatori. Fintecna Immobiliare e' autorizzata a prelevare le somme per i pagamenti di cui sopra in prossimita' delle relative scadenze, nei tempi tecnici strettamente necessari ad effettuare le relative operazioni di pagamento.
 
Art. 10

1. Per consentire con la massima urgenza la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, gia' censiti dall'Automobile Club dell'Aquila, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 e' autorizzato a stipulare una apposita convenzione con il medesimo ente.
2. I veicoli censiti, per i quali non e' stata rilasciata dai proprietari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, espressa volonta' al rientro in possesso, saranno considerati «veicoli abbandonati» ai sensi e per gli effetti del regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460.
3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, l'Automobile Club dell'Aquila provvede alla rimozione ed allo smaltimento dei veicoli di cui al comma 1 nonche' al rimborso delle spese gia' sostenute dai soggetti che hanno provveduto autonomamente alla rimozione, allo smaltimento ed alla radiazione dei veicoli di proprieta' distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, nel limite massimo di 250 euro.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, all'Automobile Club dell'Aquila e' attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti di parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e certificato di proprieta', la competenza per la presentazione della formalita' di richiesta di radiazione ai pubblici registri - Ufficio PRA e Motorizzazione civile - sulla base di un elenco analitico predisposto a seguito del censimento.
5. L'annotazione della radiazione avra' efficacia dal 6 aprile 2009.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 80.000,00 si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 11

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2009, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza dei Ministri dovra' fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro i due anni successivi.
2. All'art. 10, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dopo le parole «decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero in posizione di comando presso la medesima Struttura».
 
Art. 12

1. Il termine entro il quale presentare le domande di contributo di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e' prorogato al 31 gennaio 2010, salvo quanto previsto per gli aggregati strutturali di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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