Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 17 dicembre 2009, n. 1509
Chiarimenti e precisazioni in merito alle variazioni di programmi, oggetto delle agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT), proposti congiuntamente da piu' soggetti.


Alle imprese interessate
Alle Banche concessionarie
All'A.B.I.
A Cassa depositi e prestiti S.p.a.

1.1. La direttiva 16 gennaio 2001 e la direttiva 10 luglio 2008 che adegua la precedente alla disciplina comunitaria n. 2006/C 323/01, in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, prevedono che i soggetti beneficiari possono presentare programmi di sviluppo sperimentale anche congiuntamente. Fermo restando quanto gia' stabilito in merito alle variazioni dei programmi agevolati dalle direttive richiamate e dalla circolare n. 1034240 dell'11 maggio 2001, con la presente circolare si forniscono ulteriori precisazioni riguardanti le predette variazioni nel caso di programmi da realizzare congiuntamente da due o piu' soggetti.
1.2. Le variazioni riguardanti la rinuncia o la impossibilita' a partecipare alla realizzazione del programma, da parte di uno o piu' soggetti, dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero per il tramite del soggetto gestore ai fini dei conseguenti adempimenti.
1.3. I restanti beneficiari dovranno comunicare al Ministero il proprio interesse a proseguire comunque il programma, con contestuale proposta di nuova articolazione delle attivita', da valutarsi a cura della banca concessionaria.
1.4. La banca concessionaria, previa verifica della effettiva organicita' e funzionalita' del programma, in relazione sia agli aspetti tecnico-dimensionali che economico-finanziari, cosi' come modificato per effetto della rinuncia e della conservazione degli obiettivi e delle finalita' del programma anche in assenza del/i soggetto/soggetti che non partecipano piu' alla sua realizzazione, comunichera' le proprie valutazioni al Ministero al fine di consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Quanto disposto dai punti 1.3 e 1.4 trova applicazione anche nei casi di revoca delle agevolazioni ad uno o a piu' soggetti beneficiari partecipanti a programmi congiunti.
Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale
per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali
Esposito
 
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