Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
CIRCOLARE 17 dicembre 2009, n. 1509 |
Chiarimenti e precisazioni in merito alle variazioni di programmi, oggetto delle agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT), proposti congiuntamente da piu' soggetti. |
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Alle imprese interessate Alle Banche concessionarie All'A.B.I. A Cassa depositi e prestiti S.p.a.
1.1. La direttiva 16 gennaio 2001 e la direttiva 10 luglio 2008 che adegua la precedente alla disciplina comunitaria n. 2006/C 323/01, in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, prevedono che i soggetti beneficiari possono presentare programmi di sviluppo sperimentale anche congiuntamente. Fermo restando quanto gia' stabilito in merito alle variazioni dei programmi agevolati dalle direttive richiamate e dalla circolare n. 1034240 dell'11 maggio 2001, con la presente circolare si forniscono ulteriori precisazioni riguardanti le predette variazioni nel caso di programmi da realizzare congiuntamente da due o piu' soggetti. 1.2. Le variazioni riguardanti la rinuncia o la impossibilita' a partecipare alla realizzazione del programma, da parte di uno o piu' soggetti, dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero per il tramite del soggetto gestore ai fini dei conseguenti adempimenti. 1.3. I restanti beneficiari dovranno comunicare al Ministero il proprio interesse a proseguire comunque il programma, con contestuale proposta di nuova articolazione delle attivita', da valutarsi a cura della banca concessionaria. 1.4. La banca concessionaria, previa verifica della effettiva organicita' e funzionalita' del programma, in relazione sia agli aspetti tecnico-dimensionali che economico-finanziari, cosi' come modificato per effetto della rinuncia e della conservazione degli obiettivi e delle finalita' del programma anche in assenza del/i soggetto/soggetti che non partecipano piu' alla sua realizzazione, comunichera' le proprie valutazioni al Ministero al fine di consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 2. Quanto disposto dai punti 1.3 e 1.4 trova applicazione anche nei casi di revoca delle agevolazioni ad uno o a piu' soggetti beneficiari partecipanti a programmi congiunti. Roma, 17 dicembre 2009
Il direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali Esposito |
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