Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 novembre 2009 |
Cancellazioni e variazioni della responsabilita' della conservazione in purezza di varieta' di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta; Considerato che, per le varieta' indicate nel dispositivo di cui all'art. 1, sono state richieste le cancellazioni dal registro nazionale delle specie ortive da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che, a livello generale, le varieta' stesse non rivestono particolare interesse; Viste le richieste degli interessati, volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' elencate all'art. 2 del presente decreto; Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009, ha preso atto delle richieste di cancellazione e di variazione di responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' sopra menzionate, cosi' come risulta dal verbale della riunione; Considerati validi i motivi che hanno determinato le necessita' di dette variazioni; Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta:
Art. 1
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varieta' sotto elencate, iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi: Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto elencate varieta', gia' assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 2009
Il direttore generale: Blasi -- Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |
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