Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 16 ottobre 2009 |
Liquidazione coatta amministrativa della societa' cooperativa «La Giulianese societa' cooperativa agricola in acronimo Soc. coop. agr. La Giulianese», societa' cooperativa, in Giuliano Teatino. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Vista l'istanza del legale rappresentante della cooperativa sotto indicata pervenuta in data 2 luglio 2009 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della stessa cooperativa; Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese; Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa «La Giulianese societa' cooperativa agricola in acronimo Soc. coop. agr. La Giulianese», societa' cooperativa, con sede in Giuliano Teatino (Chieti), (codice fiscale n. 01496720697) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e i signori: dott. Fausto Di Russo, nato a Pescara il 5 dicembre 1958 ed ivi domiciliato in via Tirino n. 67; dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato in Roma Lido, piazza della Rovere n. 4; avv. Carlo Nicolo', nato a Roma il 3 gennaio 1932, ivi domiciliato in via Ferdinando di Savoia n. 3, ne sono nominati commissari liquidatori. |
| Art. 2
Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 16 ottobre 2009
Il Ministro: Scajola |
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