IL DIRETTORE REGIONALE della Lombardia
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente; Vista la nota prot. n. 6175 del 22 ottobre 2009 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, il giorno 19 ottobre 2009; Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, e' dipeso da un guasto all'alimentazione elettrica del CED tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali; Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del Contribuente con nota prot. n. 14750 in data 5 novembre 2009;
Dispone:
E' accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, nel giorno 19 ottobre 2009. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Milano, 24 novembre 2009
p. Il direttore regionale: Ocera |