Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2009
Determinazione dell'ammontare degli oneri e delle funzioni trasferite e dei proventi, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito delle tasse automobilistiche.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche»;
Visto, in particolare, l'art. 3 dello stesso decreto, che stabilisce: «la quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla regione e' incrementata nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, nonche' ai compiti di cui all'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa con la regione, l'ammontare degli oneri delle funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa automobilistica»;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 33500 del 3 aprile 2009 con la quale vengono quantificate in € 735.051,00 le spese di funzionamento dell'Ufficio periferico di Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, relative all'anno 2007;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2389 del 10 marzo 2009 con la quale vengono quantificati in € 175.881,00 i proventi derivanti dalle operazioni svolte dallo stesso Ufficio periferico di Aosta per l'anno 2007, attualizzati in seguito all'entrata in vigore del nuovo piano tariffario;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 14096 del 9 ottobre 2008, dalla quale risulta che il gettito delle tasse automobilistiche riscosso a beneficio della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2007 e' pari ad € 27.240.168,61;
Visto l'art. 3, primo comma, lettera h) della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), che determina in nove decimi la quota di compartecipazione della Regione Valle d'Aosta alle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;
Vista la nota n. 4908/SG del 23 ottobre 2009 con cui la Regione formalizza l'intesa prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13/2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 che, tra l'altro, conferisce al Ministro per i rapporti con le regioni la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni e delle province ad autonomia speciale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1

1. L'ammontare degli oneri delle funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dall'Ufficio periferico della motorizzazione richiamato in premessa, quantificato in € 559.170,00 per l'anno 2007, rapportato al totale del gettito della tassa automobilistica relativa all'anno 2007 afferente all'ambito della Regione, quantificato in € 27.240.168,61, determina un aumento della quota di compartecipazione regionale al gettito della tassa automobilistica nella misura di 0,2 decimi. Di conseguenza, subordinatamente all'effettivo trasferimento delle predette funzioni amministrative e del relativo personale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla Regione Valle d'Aosta, di cui all'art. 3, primo comma, lettera h) della legge n. 690/1981 e' incrementata a 9,2 decimi.
2. La Regione provvede a riversare nel capitolo di entrata relativo al gettito della tassa automobilistica (capitolo 1218 - Capo VIII) del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota spettante all'erario della tassa automobilistica riscossa alla data del 15 marzo dell'anno in corso, nonche' il saldo della quota spettante all'erario della tassa automobilistica riscossa dalla Regione nell'esercizio precedente, al netto dei rimborsi effettuati.
3. Gli oneri e i proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione sono contabilizzati in conto erario fino all'effettiva assunzione delle medesime da parte della Regione, salvo eventuali conguagli, a valere sulle spettanze relative agli anni successivi, calcolati in riferimento ai mesi di esercizio delle trasferende funzioni da parte dello Stato. La Regione provvede al suddetto eventuale conguaglio riversando allo Stato la quota di spettanza, ridotta od aumentata fino a concorrenza dell'importo da conguagliare, entro il mese successivo all'acquisizione dei dati di consuntivo relativi al gettito dell'imposta.
4. La Regione provvede a riscuotere direttamente le tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010.
 
Art. 2

1. La Regione Valle d'Aosta rimborsa annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - le spese sostenute per la fornitura degli stampati inerenti ai servizi all'utenza in materia di motorizzazione sulla base della quantificazione annuale predisposta dal medesimo Dipartimento. L'importo dovuto e' versato dalla Regione sul capitolo di entrata 2163 - Capo XV.
2. All'atto di ciascun ordine di targhe di veicoli a motore e rimorchi, nonche' di contrassegni per ciclomotori, la Regione effettua il relativo pagamento sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Viterbo - targhe veicoli a motore.
3. La Regione, mensilmente, rimborsa sul capitolo di entrata 1205 - Capo VIII del bilancio dello Stato la somma corrispondente all'imposta di bollo di competenza statale, percepita per le operazioni svolte dalla motorizzazione civile, sulla base di apposita rendicontazione.
4. Per l'esercizio delle funzioni di motorizzazione trasferite, la Regione usufruisce gratuitamente delle procedure del Centro Elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, gia' in uso presso tutti gli Uffici della motorizzazione sul territorio nazionale.
5. Dall'attuazione del presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per i rapporti con le regioni
Fitto
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 177
 
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