Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 15 settembre 2009 |
Nuovi criteri per la concessione dei riconoscimenti, per anzianita' di servizio, ed al merito di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' caratteristiche dei relativi segni distintivi e delle relative modalita' d'uso. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO dell'amministrazione penitenziaria
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del corpo di polizia penitenziaria» ed in particolare l'art. 79; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, riguardante, tra l'altro, l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto il provvedimento del capo del Dipartimento 18 settembre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, concernente la riorganizzazione del Ministero della giustizia; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, concernente le norme per l'accesso al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, concernente l'attribuzione dei compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146; Visto il parere della Sezione terza del Consiglio di Stato n. 2906/2006; Considerata la necessita' di estendere i riconoscimenti per anzianita' ed al merito di servizio anche agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria; Attesa la necessita' di meglio definire i criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalita' di uso;
Decreta:
Art. 1 Croce per anzianita' di servizio, medaglia al merito di servizio, medaglia al merito di lunga navigazione, medaglia di commiato
Il riconoscimento per anzianita' di servizio viene conferito mediante la croce per anzianita' di servizio. Il riconoscimento al merito di servizio viene conferito mediante la medaglia al merito di servizio e la medaglia al merito di lunga navigazione. Il riconoscimento all'atto del collocamento a riposo viene conferito mediante la medaglia di commiato in argento. |
| Art. 2
Organi competenti alla concessione
La croce per anzianita' di servizio, la medaglia al merito di servizio, la medaglia al merito di lunga navigazione e la medaglia di commiato in argento, sono concesse con decreto del capo del Dipartimento, al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. |
| Art. 3 Requisiti per la concessione della croce per anzianita' di servizio e delle medaglie al merito. Computo del periodo valutabile
Per il conferimento della croce per anzianita' di servizio, della medaglia al merito di servizio e della medaglia al merito di lunga navigazione, e' necessario aver prestato lodevole servizio nel Corpo di polizia penitenziaria. Il requisito del lodevole servizio deve risultare da una dettagliata relazione, redatta, nell'ultima sede di servizio dell'interessato, dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo. Qualora l'interessato abbia prestato nell'ultima sede un periodo di servizio inferiore a tre mesi, l'organo competente esprime il parere in base agli elementi appositamente forniti al riguardo dalla precedente sede di servizio. La relazione non puo' essere redatta per i dipendenti che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono». La frazione di anno e' valutata come anno se eccede i sei mesi, per la concessione dei riconoscimenti di cui sopra, solo nell'ipotesi di cessazione dal servizio, per motivi diversi da quelli disciplinari. |
| Art. 4
Croce per anzianita' di servizio
La croce per anzianita' di servizio e' d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado ed e' conferita per lodevole servizio comunque prestato nei ruoli del personale della polizia penitenziaria, per i seguenti periodi complessivi: per la croce d'oro 35 anni; per la croce d'argento 30 anni; per la croce di bronzo 20 anni. La croce di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore. Sono computabili i servizi o periodi di comando prestati presso altre Forze di polizia o Forze armate dello Stato. |
| Art. 5
Caratteristiche dei segni distintivi della croce per anzianita' di servizio
La «Croce per anzianita' di servizio» consiste in una croce biforcata in oro, in argento o in bronzo, delle dimensioni di mm 38 (trentotto) accantonata da 4 (quattro) fregi del Corpo di polizia penitenziaria, caricata al centro da uno scudetto di forma rotonda del diametro di mm 8 (otto), che nel dritto reca in oro, in argento o in bronzo le lettere R.I. intrecciate e, nel rovescio, in caratteri romani, il numero 35, 30 o 20 secondo il grado dell'onorificenza. La croce si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), bordato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale della larghezza di mm 21 (ventuno), composta da tre bande larghe mm 7 (sette) ciascuna. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto. |
| Art. 6
Medaglia al merito di servizio
La medaglia al merito di servizio e' d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado, ed e' conferita al personale della polizia penitenziaria che abbia espletato le funzioni proprie del ruolo di appartenenza con i requisiti di cui al successivo art. 7: per la medaglia d'oro 20 anni; per la medaglia d'argento 15 anni; per la medaglia di bronzo 10 anni. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore. Ai fini del conferimento della medaglia al merito di servizio e' computabile solo il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria, ovvero il servizio prestato nel disciolto Corpo degli agenti di custodia. |
| Art. 7
Requisiti
Il requisito che puo' conferire titolo per la concessione della medaglia al merito di servizio e': per gli appartenenti al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria: non aver riportato nell'ultimo decennio sanzioni disciplinari piu' gravi della censura; non aver riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni disciplinari; aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo di distinto con punteggio non inferiore a 65. per gli appartenenti al ruolo degli ispettori, al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli assistenti e agenti del Corpo di polizia penitenziaria: non aver riportato nell'ultimo decennio sanzioni disciplinari piu' gravi della censura; non aver riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni disciplinari; aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo di distinto con punteggio non inferiore a 26. I requisiti di cui sopra devo essere attestati dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo. |
| Art. 8
Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia al merito di servizio
La medaglia al merito di servizio consiste in una medaglia in oro, in argento o in bronzo, delle dimensioni di mm 36 (trentasei) avente: nel diritto, in rilievo, lo stemma della Repubblica italiana, contornata dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «AL MERITO DI SERVIZIO»; nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per meta' da fronde di alloro e per meta' da fronde di quercia, fasciate ai quattro lati, e contenete, racchiuso nella base inferiore, il fregio della polizia penitenziaria, anch'esso in rilievo; il campo della medaglia e' contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «POLIZIA PENITENZIARIA» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno». La medaglia si porta al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), avente dieci liste di colore azzurro e nove liste di colore bianco, alternate in palo. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo, a seconda del grado della medaglia. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma, risultano dai disegni annessi al presente decreto. |
| Art. 9
Medaglia al merito di lunga navigazione
La medaglia al merito di lunga navigazione e' d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado, ed e' conferita agli appartenenti della polizia penitenziaria che abbiano compiuto globalmente sui natanti dell'amministrazione penitenziaria: per la medaglia d'oro, 20 anni di navigazione; per la medaglia d'argento, 15 anni di navigazione; per la medaglia di bronzo, 10 anni di navigazione. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore. Il periodo valutabile ai fini del conferimento della medaglia al merito di lunga navigazione e' computato dal giorno in cui gli appartenenti alla polizia penitenziaria cominciano a prestare effettivo servizio, attestato dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo o fatto risultare da provvedimenti formali dell'amministrazione penitenziaria, sulle unita' di cui al primo comma. |
| Art. 10
Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia al merito di lunga navigazione
La medaglia al merito di lunga navigazione consiste in una medaglia in oro, in argento o in bronzo, delle dimensioni di mm 35 (trentacinque) avente: nel diritto, in rilievo, lo stemma araldico della polizia penitenziaria sovrapposto a due ancore incrociate e contornato dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «AL MERITO DI LUNGA NAVIGAZIONE»; nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per meta' da fronde di alloro e per meta' da fronde di quercia, fasciate ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio della polizia penitenziaria, anch'esso in rilievo; il campo della medaglia e' contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «POLIZIA PENITENZIARIA» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno». La medaglia si porta al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 21 (ventuno), composta da tre bande di mm 7 (sette) ciascuna, di cui le due esterne di colore celeste e quella centrale di colore bianco. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo, a seconda del grado della medaglia. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto. |
| Art. 11
Medaglia di commiato in argento. Foglio di congedo
Al personale della polizia penitenziaria che cessi dal servizio per limiti d'eta', per infermita' contratta in servizio o perche' deceduto in servizio e' conferita una medaglia di commiato personalizzata. La medaglia di commiato consiste in una medaglia d'argento di mm 35 (trentacinque) avente: nel dritto, in rilievo, lo stemma araldico della polizia penitenziaria contornato dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli tipo «romano moderno» «POLIZIA PENITENZIARIA»; nel rovescio, in rilievo e in caratteri maiuscoli lungo il bordo della facciata della medaglia la seguente dicitura: «IL CAPO DEL DIPARTIMENTO CON GRATITUDINE», e sotto quest'ultima, inciso e in caratteri maiuscoli, il nome e il cognome dell'intestatario della medaglia. Contestualmente alla medaglia di commiato viene consegnato il «Foglio di congedo», le cui caratteristiche risultano dal modello annesso al presente decreto. Al personale della polizia penitenziaria che cessi dal servizio, a qualsiasi altro titolo, viene consegnato il «Foglio di congedo» le cui caratteristiche sono analoghe a quello di cui al precedente comma. |
| Art. 12
Disposizioni transitorie finali ed abrogazioni
Il presente decreto entrera' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla data di entrata in vigore del presente decreto il P.C.D. del 18 settembre 2000 e' abrogato. Tutti i precedenti riconoscimenti conferiti in applicazione delle precedenti disposizioni si intendono equivalenti ai presenti riconoscimenti. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di riscontro secondo la vigente normativa. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. Roma, 15 settembre 2009
Il capo del Dipartimento: Ionta |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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