Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 17 novembre 2009 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' «Ceva Automotive Logistics Italia Srl». (Decreto n. 48293). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'accordo sottoscritto in data 22 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Piemonte che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo sottoscritto in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Lazio che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 8 giugno 2009, relativo alla societa' Ceva Automotive Logistics Italia Srl per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 30 unita' lavorative in forza presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano (Frosinone) e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 140 unita' lavorative in forza presso lo stabilimento di Mirafiori Plant (Torino Mirafiori - Torino, Rivalta di Torino - Torino, Verrone - Biella), per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009; Vista la nota del 19 maggio 2009 con la quale la regione Piemonte si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa', in conformita' con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista la nota dell'8 giugno 2009 con la quale la regione Lazio si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa', in conformita' con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Viste le istanze di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga presentate dall'azienda Ceva Automotive Logistics Italia Srl; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1 Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 8 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 30 unita' lavorative della societa' Ceva Automotive Logistics Italia Srl, dipendenti presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano (Frosinone). A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate: per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 30 aprile 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore; per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore. Il predetto trattamento e' integrato, per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre 2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 546.834,00. Matricola INPS: 8136679468. Pagamento diretto: no. |
| Art. 2 Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e' autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 8 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 140 unita' lavorative della societa' Ceva Automotive Logistics Italia Srl, dipendenti presso lo stabilimento di Mirafiori Plant (Torino Mirafiori - Torino, Rivalta di Torino - Torino, Verrone - Biella). La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate: per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 30 aprile 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore; per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore. Il predetto trattamento e' integrato, per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.498.328,00. Matricola INPS: 8136679468. Pagamento diretto: no. |
| Art. 3 L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 3.045.162,00, gravera' sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. |
| Art. 4 Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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