Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2009 |
Modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008 e 12 gennaio 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della associazione non riconosciuta «Conciliatore bancario finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria». |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Visto i PP.DG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008 e 12 gennaio 2009, con i quali l'organismo non autonomo costituito dalla associazione non riconosciuta «Conciliatore bancario finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, codice fiscale n. e p.i. 08934091003, e' stato iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Vista la nota in data 28 luglio 2009 prot. DAG 06/08/2009.0102307.E, con la quale l'avv. Corrado Conti, nato a citta' Sant'Angelo (Pescara) il 16 giugno 1933, in qualita' di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore bancario finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», ha comunicato che il consiglio dell'associazione ha provveduto ad apportare alcune modifiche al regolamento di procedura per la conciliazione; Verificata la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 nonche' ai criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;
Dispone la modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008 e 12 gennaio 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione non riconosciuta «Conciliatore bancario finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, codice fiscale n. e p.i. 08934091003, limitatamente al regolamento di procedura per la conciliazione. Dalla data del presente provvedimento si approva il nuovo regolamento di procedura per la conciliazione. Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 16 ottobre 2009
Il direttore generale: Saragnano |
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