Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 16 settembre 2009 |
Individuazione dell'Autorita' competente all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83-bis, comma 14 della legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 83-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto l'art. 2-quinquies, comma 1, lettera e) e comma 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 201 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997», che ha novellato il predetto art. 83-bis; Visto, in particolare, l'art. 83-bis, commi da 6 a 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che individua le violazioni alla cui commissione il successivo comma 14 ricollega le sanzioni a carico dei trasgressori; Visto il comma 14 del citato art. 83-bis, che individua le sanzioni che si rendono applicabili a seguito dell'accertamento delle violazioni di cui ai commi 6, 7, 8, e 9, e cioe' l'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; Visto il comma 15 del ripetuto art. 83-bis, che prevede che l'autorita' competente all'applicazione delle predette sanzioni deve essere individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera g), che istituisce la Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», che individua i principi generali in materia di procedimento sanzionatorio; Visto l'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, cosi' come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore»; Considerato che, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni individuate dall'art. 83-bis, comma 14, della richiamata legge n. 133 del 6 agosto 2008, come modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, lettera e), della legge 22 dicembre 2008, n. 201, si rende necessario individuare l'autorita' competente all'applicazione delle stesse attraverso il decreto interministeriale di cui all'art. 83-bis, comma 15, della legge medesima; Ritenuto che l'Autorita' competente ad applicare le sanzioni di cui al comma 14, deve essere individuata in funzione della differente natura delle sanzioni stesse;
Decreta:
Art. 1
Autorita' competenti ad applicare le sanzioni
1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 6, 7, 8, e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono applicate, in ragione della loro differente natura e nel rispetto delle relative competenze, dalle amministrazioni di seguito specificate: a) dall'Agenzia delle entrate con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari e fiscali; b) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con riferimento alla sanzione dell'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; c) dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari. 2. L'autorita' competente di cui alla lettera b) del presente articolo provvede, altresi', alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia previdenziale. |
| Art. 2
Procedimento
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato il controllo e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse, a seguito di preliminare esame istruttorio, trasmette, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni stesse, gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, all'autorita' competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 83-bis, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, cosi' come individuate dal precedente art. 1. 2. E' fatta comunque salva la facolta', per le autorita' di cui all'art. 1, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9. 3. Le autorita' di cui all'art. 1 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', le decisioni assunte, ai fini degli eventuali, successivi adempimenti, previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. 4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni e' soggetto alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche', limitatamente al procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali, alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. Avverso le determinazioni delle autorita' competenti di cui all'art. 1, sono esperibili gli ordinari ricorsi, in via amministrativa e giurisdizionale, previsti dalla legge. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Le autorita' individuate ai sensi dell'art. 1 provvedono all'adozione dei provvedimenti di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 16 settembre 2009
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Registrato alla Corte dei conti 13 novembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 222 |
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