Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 novembre 2009
Ripartizione delle risorse per l'annualita' 2008-2009 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.


IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l'orientamento e la formazione

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;
Visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, cosi' come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;
Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, del recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;
Visto il regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»);
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
Visto il decreto direttoriale n. 40/cont/I/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2007;
Visto il decreto direttoriale n. 90/cont/V/2009 del 2 ottobre 2009 di impegno delle risorse;
Tenuto conto delle indicazioni del Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, riunitosi in data 16 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1
1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze ed, a favore delle imprese, per svilupparne la competitivita', nel rispetto delle normative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano risorse pari a euro 150.000.000,00 - annualita' 2008 e 2009 - cosi' come riportato nella seguente tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico


I sette decimi sono ripartiti sulla base della
distribuzione percentuale dei dipendenti attribuibili al
settore privato. Il restanti tre decimi vengono ripartiti
tra le regioni e le province autonome che hanno un tasso di
occupazione inferiore alla media nazionale, sulla base del
criterio precedente (dati Istat - forze di lavoro, ultimo
trimestre 2008).


2. L'onere di cui al presente articolo fa carico al capitolo 7031 del Bilancio del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, esercizio finanziario 2009.
 
Art. 2
Le regioni e le province autonome, nel confronto con le parti sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, con priorita' per i lavoratori delle piccole e medie imprese, come di seguito indicato:
piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale;
piani straordinari di intervento, ai sensi della legge n. 2/2009;
voucher individuali con priorita' per le seguenti categorie:
lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta' superiore ai 45 anni;
lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.
giovani disoccupati con contratto di lavoro non rinnovato alla data del 31 dicembre 2008 per il reinserimento in azienda e per il sostegno del reddito.
Le attivita' formative previste dagli interventi di cui sopra potranno essere svolte, preferibilmente, in azienda.
 
Art. 3
1. Le amministrazioni regionali e le province autonome, nella programmazione degli interventi di cui al presente decreto, favoriscono l'integrazione con quanto realizzato con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, ex art. 118, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunita'.
3. Le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse anche per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi.
 
Art. 4
1. Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica nel cui ambito, oltre a quanto indicato nell'art. 2, viene prevista:
l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);
l'indicazione delle modalita' di selezione delle iniziative;
il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (regolamenti della CE n. 800/08 e n. 1998/2006 «de minimis»).
2. Al fine di favorire processi di programmazione pluriennale territoriale nell'ambito della formazione continua, le regioni e le province autonome, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto impegnano, con atti giuridicamente vincolanti, le risorse di cui all'art. 1 unitamente alle risorse ripartite con decreto direttoriale n. 40/cont/V/2007, relativo alle annualita' 2006 e 2007, per le finalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
3. Per l'erogazione delle risorse le regione e le province autonome, trasmettono al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti.
4. Pertanto, le erogazioni saranno effettuate come di seguito:
50% delle risorse al momento della trasmissione dell'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti;
50% delle risorse all'invio dei dati di monitoraggio sulle attivita' realizzate.
5. Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate alle iniziative formative a domanda individuale, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle relative risorse.
6. Le risorse non utilizzate nei termini di cui al precedente punto 2 verranno disimpegnate e riattribuite alle regioni con criteri individuati dal Ministero del lavoro sentito il coordinamento delle regioni.
 
Art. 5
1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.
Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: Mancini
 
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