Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Chieti» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Chieti»; Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DI CHIETI» Art. 1. Denominazioni e vini
L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2. Base ampelografia
L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno. L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Maiolica, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi; l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualita'. Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, non deve essere superiore a: tonnellate 22 per la tipologia bianco; tonnellate 20 per le tipologie rosso e rosato; tonnellate 18 per le tipologie con specificazione di vitigno/i. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,50% vol. per la tipologia bianco; 10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato; 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Terre di Chieti» bianco 10,00 % vol.; «Terre di Chieti» rosso e rosato 10,50 % vol.; «Terre di Chieti» novello 11,00% vol.; «Terre di Chieti» passito secondo la vigente normativa; «Terre di Chieti» con specificazione di vitigno/i 11,00% vol.
Art. 7. Etichettatura e designazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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