Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 178
Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata: «Scuola» sulla base di quanto disposto dall'articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle promulgazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro,
al Presidente della Repubblica di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante «disposizioni per lo sviluppo
economico, la «semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario:
«Art. 24 (Riorganizzazione del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di
formazione studi e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione). - 1. Al fine di realizzare un sistema
unitario di interventi nel campo della formazione dei
pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro
pubblico, dell'aumento della sua produttivita', del
miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualita' dei servizi erogati ai
cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
dei costi dell'azione pubblica, nonche' della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il
Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita' e i
principi e criteri direttivi di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione,
fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto
con le regioni e gli enti locali interessati a
salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia'
presenti sul territorio al fine di garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi
(FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e
criteri direttivi: a) ridefinizione delle missioni e delle
competenze e riordino degli organi, in base a principi di
efficienza, efficacia ed economicita', anche al fine di
assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore
della formazione e della reingegnerizzazione dei processi
produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle
amministrazioni locali; b) trasformazione, fusione o
soppressione degli organismi di cui al presente comma in
coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi
ai sensi della lettera a); c) raccordo con le altre
strutture, anche di natura privatistica, operanti nel
settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; d)
riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione
delle competenze.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste dalla legislazione vigente.
- La legge 23 agosto 1988, n. 440 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e successive
modificazioni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 14, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005).
«14. E' istituita la «Commissione parlamentare per la
semplificazione», di seguito denominata «Commissione»
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza».
Per il testo dell'art. 24, della legge 18 giugno 2009,
n. 69 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2

Natura e finalita'

1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitivita' del sistema economico e produttivo italiano.
2. La missione della Scuola e' quella di svolgere attivita' di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attivita' di analisi e di ricerca, al fine di:
a) promuovere e diffondere la cultura dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilita' economica;
b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale;
c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione;
d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacita' di interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione;
e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualita', dell'efficacia e dell'economicita' del sistema complessivo;
f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicita';
3. La Scuola e' dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola e' iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.



- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica).
«Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e'
istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».



 
Art. 3

Compiti

1. Per adempiere alla missione di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attivita' nell'ambito delle seguenti competenze principali:
a) attivita' di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente;
b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15;
c) attivita' di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali;
d) attivita' di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonche' con il settore privato;
e) attivita' di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale;
f) attivita' di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attivita' di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la societa', anche in collaborazione con universita' e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e societa' private;
g) attivita' di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private;
h) attivita' di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing;
i) attivita' di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a tale fine delegato, della qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attivita' di monitoraggio;
l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attivita' di competenza della Scuola;
m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2.
2. La Scuola puo' promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalita'.



- Si riporta il testo del comma 2, lettera g),
dell'art. 6, legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti):
«2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) affermare la piena autonomia e responsabilita' del
dirigente, in qualita' di soggetto che esercita i poteri
del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse
umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso
della competenza con particolare riferimento ai seguenti
ambiti:
1) individuazione dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'ufficio al quale e' preposto;
2) valutazione del personale e conseguente
riconoscimento degli incentivi alla produttivita';
3) utilizzo dell'istituto della mobilita'
individuale di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo
criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza
delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilita'
del dirigente, in relazione agli effettivi poteri
datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva
produttivita' delle risorse umane assegnate e
sull'efficienza della relativa struttura nonche', all'esito
dell'accertamento della predetta responsabilita', il
divieto di corrispondergli il trattamento economico
accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento
economico accessorio nei confronti del dirigente il quale,
senza giustificato motivo, non abbia avviato il
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei
casi in cui sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilita' civile dei dirigenti
alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla
decisione di avviare il procedimento disciplinare nei
confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di
appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei
dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere
dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilita'
disciplinare, omettano di avviare il procedimento
disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero
in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o
manifestamente infondate;
f) prevedere che l'accesso alla prima fascia
dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure
selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei
posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a
regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il
regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il conferimento
dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle
procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato
al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a
sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato
dell'Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalita' determinate, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna
amministrazione d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto
anche conto delle disposizioni previste nell'art. 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che,
mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia
concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata
offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della
disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in
vigore; h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento
o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la
relativa disciplina ai principi di trasparenza e
pubblicita' ed ai principi desumibili anche dalla
giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni
superiori, escludendo la conferma dell'incarico
dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento
dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli
obiettivi indicati al momento del conferimento
dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati
dall'amministrazione, e ridefinire, altresi', la disciplina
relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione,
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle
quote percentuali di dotazione organica entro cui e'
possibile il conferimento degli incarichi medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura
del Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare
riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di
conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonche'
sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento o della mancata
conferma degli incarichi;
l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli
obiettivi fissati mediante erogazione mirata del
trattamento economico accessorio ad un numero limitato di
dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui puo'
essere attribuita la misura massima del trattamento
medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di
valutazione di cui all'art. 4;
m) rivedere la disciplina delle incompatibilita' per
i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto
alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e
all'autorita' politica;
n) semplificare la disciplina della mobilita'
nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, al fine di renderne piu' ampia
l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo
lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilita' professionale e
intercompartimentale dei dirigenti, con particolare
riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli
che presentano situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la componente della retribuzione legata
al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i
dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della
retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza
del Servizio sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennita'
di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di
appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai
decreti legislativi di cui al presente articolo, non
abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati
coerenti con i principi contenuti nella presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi
diversi e temporaneo servizio all'estero). - 1. Anche al
fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita'
stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della
funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli
organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra' essere a carico
delle amministrazioni di provenienza, di quelle di
destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere
rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano
dall'Unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale
degli interessati.».



 
Art. 4

Organi

1. Sono organi della Scuola:
a) il Comitato di programmazione;
b) il Comitato di gestione;
c) il Presidente.
 
Art. 5

Il Comitato di programmazione

1. Il Comitato di programmazione e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, ovvero da un loro rappresentante, ed e' composto dal Presidente della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle universita' italiane o da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.
2. Il Comitato di programmazione svolge i seguenti compiti:
a) approva il piano strategico triennale della Scuola;
b) valuta la qualita' ed i risultati dell'attivita' formativa e di ricerca;
c) fornisce indirizzi sull'attivita' scientifica della Scuola.
3. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal Presidente.
4. Il Comitato di programmazione dura in carica quattro anni; e' convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. La nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
 
Art. 6

Il Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.
3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.
 
Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed e' scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Il Presidente e' vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo adotta; inoltre, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Dirigente amministrativo, nonche' le variazioni di bilancio; esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il programma triennale ed il programma annuale della Scuola.
4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attivita' formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.
 
Art. 8

Il Dirigente amministrativo

1. Il Dirigente amministrativo e' responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Presidente per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attivita' di supporto alla funzione didattica e scientifica.
2. Il Dirigente amministrativo e' nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, secondo le modalita' previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
3. Il Dirigente amministrativo:
a) e' titolare del centro di responsabilita' amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonche' il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all' articolo 15, comma 1, ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;
b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
d) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.



- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Monitoraggio della performance). - 1. Gli
organi di indirizzo politico-amministrativo, con il
supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle
performance rispetto agli obiettivi di cui all'art. 5
durante il periodo di riferimento e propongono, ove
necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo
politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei
sistemi di controllo di gestione presenti
nell'amministrazione.».



 
Art. 9

Responsabili di settore

1. La Scuola e' strutturata in settori di attivita' per un numero massimo di quattro.
2. I responsabili di ciascun settore di attivita' sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati.
3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attivita' organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Dirigente amministrativo.
4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore e' stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.
5. I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.
 
Art. 10

I docenti della scuola

1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'articolo 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.
3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attivita' di insegnamento e puo' conferire a persone di comprovata professionalita' incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.
4. I docenti incaricati di cui al comma 3 sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonche' tra esperti di comprovata professionalita' anche stranieri.
5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti dal Presidente, sentiti il Dirigente amministrativo e i responsabili di settore, con le modalita' stabilite nelle delibere di nomina.
 
Art. 11

Altri incarichi

1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo.
 
Art. 12

Sede centrale e sedi distaccate
della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.
3. A ciascuna sede distaccata e' preposto un dirigente, il cui incarico e' conferito dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.
4. In caso di limitati compiti di coordinamento occorrenti per il funzionamento di una o piu' sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attivita' gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresi' responsabili del personale non docente assegnato alla sede.
 
Art. 13

Personale non docente

1. Il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalita' stabilite con le delibere di cui all'articolo 15.
 
Art. 14

Trattamento economico

1. Il Presidente e il Dirigente amministrativo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I responsabili di settore conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di settore e' incrementato da un'indennita' di funzione stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.
 
Art. 15

Organizzazione interna, funzionamento
e regolamento contabile e finanziario

1. Il Presidente definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalita' di attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.
3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attivita' resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilita' speciale. Il bilancio della Scuola e' predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.
4. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa e' esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, e' approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.



- Si riporta il testo dell'art. 2, decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di
regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.».



 
Art. 16

Entrate, programmazione
e dotazione finanziaria della Scuola

1. Le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno;
f) da attivita' di assistenza tecnica e di formazione commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonche' da organismi internazionali;
g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita' o prevista dall'ordinamento;
h) dalle entrate per partite di giro.
2. La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di gestione un programma di massima delle attivita' della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione, il programma e' trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attivita' generatrici di reddito, nonche' derivanti da donazioni e liberalita'.
4. Sono in ogni caso a carico del contributo finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.
5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonche' di specifiche finalita' previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione e' determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento secondo criteri fissati con apposita delibera.
6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi, entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
 
Art. 17

Norme suppletive e comparto di contrattazione

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La Scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



- Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo
1999, n. 303 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 18

Diritti di proprieta' intellettuale
ed attivita' per conto terzi

1. Su proposta del Presidente, con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attivita' istituzionali in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresi' definiti le modalita' ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.
 
Art. 19

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° dicembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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