Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2009 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 177 |
Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile, ed in particolare, l'articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, l'articolo 176; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi dell'articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». «Art. 92. Il Governo della Repubblica e' composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.». «Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.». «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009 n. 140 supplemento ordinario. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale», e successive modificazioni: 2. Pubblico impiego. 1. Il Governo delle Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficacia e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a: a) - ll) (Omissis); mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.». - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1994, n. 256. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006): «188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni: «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. 635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi da 20 a 22 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole "due membri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tre membri". 21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente". 22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.». - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante «Il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2007, n. 173. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149. - Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69: «Art. 24 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione) - 1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttivita', del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualita' dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonche' della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia' presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicita', anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a); c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.».
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| Art. 2
Natura e finalita' dell'Ente
1. Ai sensi dell'articolo 1, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA». 2. DigitPA e' un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. 3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale. |
| Art. 3
Funzioni
1. Al fine di conseguire le finalita' di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni: a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attivita' di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti; b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; opera come autorita' di certificazione della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attivita' di informatizzazione della normativa statale vigente; c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruita' economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attivita' di monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualita' dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT; d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attivita' di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalita' previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni. 3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'. 4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti gia' attribuita al CNIPA, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 16 (Attivita' consultiva) - 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso, che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».
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| Art. 4
Organi
1. Sono organi di DigitPA: a) il Presidente; b) il Comitato direttivo; c) il Collegio dei revisori. |
| Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente e' scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali. 3. Il Presidente, che e' responsabile dell'attivita' dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione. 4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano triennale previsto dall'articolo 3, comma 1. 5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente puo' conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri. 6. Il Presidente puo' delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo 6. 7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale. 9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attivita' secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente e' posto, altresi', un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell'ambito di quelli previsti all'articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13. 10. Il Presidente puo' avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, nell'ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all'articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all'amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti. 11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attivita' tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle Aree.
- Si riporta il testo dell'articolo 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni: «2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e' componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.». - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si rimanda alle note delle premesse.
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| Art. 6
Il Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalita' tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti. 2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attivita' dell'Ente. In particolare, il Comitato direttivo delibera: a) il piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l'attuazione avvalendosi dell'Ufficio per il controllo strategico di cui all'articolo 5, comma 8; b) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze; c) su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilita' economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica fissate ai sensi del presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; d) su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l'individuazione delle prestazioni per le quali e' consentito il ristoro dei costi; e) i pareri di cui all'articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). 3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente. |
| Art. 7
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori e' l'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile previsto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente e' conferito ad un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. 3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento. Allo stesso e' affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: «2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;». - Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del Codice Civile: «Art. 2409-bis (Controllo contabile) - Il controllo contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione prevista per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».
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| Art. 8
Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale, di cui all'articolo 11, comma 2, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. L'incarico e' conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. E' responsabile dell'amministrazione dell'ente. A tale fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell'ente, da' attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attivita' di DigitPA in relazione alle finalita' istituzionali. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa. 2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e puo' chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facolta' di intervento e proposta, senza diritto di voto. 3. Il Direttore Generale nell'assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell'ente, convenzioni, accordi e contratti. 4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. 5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con modalita' che garantiscano ampia flessibilita' nell'impiego di tali risorse. 6. Il Direttore Generale puo' conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l'attivita' di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalita' ed ai compiti delle Aree e degli Uffici. 7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l'Area «Organizzazione, risorse umane e funzionamento». 8. Il Direttore Generale e' titolare dell'unico centro di responsabilita' amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonche' il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente. |
| Art. 9
Incompatibilita'
1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte. 2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente medesimo. 3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi societa'. Ferme restando le norme sulle incompatibilita' previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attivita' professionale. |
| Art. 10
Indennita' e compensi
1. Le indennita' di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennita' percepite. 2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un'indennita' di importo pari al settanta per cento dell'indennita' del Presidente. |
| Art. 11
Organizzazione di DigitPA
1. DigitPA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attivita' amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale. 2. L'organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto, prevede l'ufficio di livello dirigenziale generale del Direttore generale e, oltre alle due strutture di livello dirigenziale non generale, poste alle dipendenze del Presidente, di cui all'articolo 5, comma 9, e dell'area, di livello dirigenziale non generale, posta alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all'articolo 8, comma 7, sedici uffici dirigenziali, di livello dirigenziale non generale, di cui sei definiti «aree operative» organizzate in relazione alle missioni affidate all'ente stesso. |
| Art. 12
Dotazione organica
1. La dotazione organica e' determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA puo' essere rideterminata, nei limiti delle disponibilita' economiche e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di organici e di assunzioni di personale, a seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA puo' avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita' economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica. |
| Art. 13
Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile
1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA puo' ricorrere, nei limiti della disponibilita' economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unita'. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all'articolo 16, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma e' fissato nel limite di dieci unita'. 2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, e' determinato in relazione alla professionalita' posseduta e alle funzioni che si intendono conferire. 3. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e successive modifiche e delle disponibilita' economiche esistenti. 5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente puo', altresi', avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonche' di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: «188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.».
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| Art. 14
Norme sul personale
1. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto ai sensi del presente comma e' iscritto, ai fini previdenziali all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 2. I dipendenti dell'Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Si riporta il testo degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: «Art. 35 (Reclutamento del personale) - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.». - Si riporta il testo dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001: «4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3.».
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| Art. 15
Regolamento di contabilita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il regolamento di contabilita' di DigitPA. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le norme transitorie di cui al Capo IV. |
| Art. 16
Disciplina transitoria in materia di personale
1. I dipendenti gia' assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' presentare domanda per l'immissione nel ruolo di DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni di cui alla Tabella A e con le modalita' definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore Generale e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli Enti di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale in essere, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609. 4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' iscritto all'INPDAP, fatta salva la facolta', da esercitare entro sei mesi dalla medesima data, di optare per il mantenimento del diverso regime previdenziale in essere. 5. In sede di prima applicazione e fino alle delibere del Comitato direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, permane l'attuale struttura organizzativa del CNIPA. 6. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' di DigitPA, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere conferiti incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato. 7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede alla costituzione dei nuovi organi.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base della professionalita' in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilita', anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609: «Art. 6 (Indennita' di funzione e lavoro straordinario) - 1. In attesa delle determinazioni concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorita' e la regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo e con esclusivo riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, compete una indennita' di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Detta indennita' e' sostitutiva di quella attribuita al personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla amministrazione del personale e sull'ordinamento delle carriere, l'Autorita' autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
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| Art. 17
Contabilita' speciale
1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati, nonche' di specifiche finalita' previste per legge, avvalendosi di una contabilita' speciale. 2. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. |
| Art. 18
Entrate
1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite: a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato; b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative; c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi; e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how; f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita' o prevista dall'ordinamento; g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente; h) entrate per partite di giro. 2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g) ed h) al finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica. 3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto. |
| Art. 19
Eccedenze di bilancio
1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo». I termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», «Centro» sono sostituiti con: «DigitPA». 2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110: a) articolo 12, comma 4; b) articolo 29, comma 2; c) articolo 30; d) articolo 38, comma 8. 3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate, nonche' di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, si rimanda alle note delle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 12, 29 e 38 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, come modificati dal presente decreto: «Art. 12 (Avanzo di esercizio). - 1. La somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio. 2. L'ammontare dell'avanzo e' accertato in sede di rendiconto finanziario. 3. Il Collegio, dopo gli adempimenti previsti dal successivo art. 14, dispone con propria delibera il trasferimento, in tutto o in parte, dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate relative al funzionamento. 4. (Abrogato). 5. Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei programmi e dei progetti di cui al successivo art. 15, possono essere destinate, con deliberazione del Collegio, al finanziamento di altri progetti entro il secondo esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata del bilancio dello Stato.». «Art. 29 (Deliberazione di contrarre, sottoscrizione e approvazione del contratto). - 1. I contratti per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori sono deliberati ai sensi del precedente art. 17. 2. (Abrogato)». «Art. 38 (Norme procedurali per l'acquisizione di beni e servizi in economia). - 1. La determinazione di acquisire beni o servizi in economia e' assunta dall'organo competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il ricorso al predetto sistema e dei motivi di opportunita' che lo giustificano nel caso concreto. 2. All'acquisizione di beni e servizi in economia provvede, di regola, la struttura competente per il funzionamento, che sceglie altresi' le imprese da invitare sulla base di criteri di trasparenza, competenza e concorrenza. L'invito e' inviato ad almeno cinque imprese. 3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non superiori ad euro 20.000,00 IVA esclusa, e' sufficiente l'interpello di tre imprese. Non e' necessaria la richiesta di pluralita' di preventivi, nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se la spesa e' motivata da impellenti e imprevedibili esigenze ovvero nel caso di acquisti da parte dell'economo-cassiere di importo non superiore ad euro 1.000,00 IVA esclusa, autorizzati dal responsabile della struttura competente per il funzionamento. 4. La lettera di richiesta di preventivo contiene i seguenti elementi: a) oggetto della prestazione; b) modalita' di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello stesso; c) eventuali garanzie; d) caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato; e) qualita' e le modalita' di esecuzione; f) termine di esecuzione della prestazione; g) penalita' previste; h) modalita' di pagamento; i) criterio in base al quale sara' effettuata la scelta del contraente: la scelta e' effettuata, di norma, secondo il criterio del prezzo piu' basso; puo' farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, se le peculiarita' del bene o del servizio da acquisire l'impongano; in tale ultimo caso la lettera indica gli elementi e i parametri, in ordine di importanza, in base al quale avverra' la valutazione del preventivo; j) termine e modalita' per la presentazione del preventivo; k) dichiarazione che l'impresa deve rilasciare in ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni; l) indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento, nonche' il nominativo del responsabile; m) ogni ulteriore indicazione necessaria, avuto riguardo alla specificita' dell'acquisizione. 5. La richiesta di preventivo, di norma, e' inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contestualmente per telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. 6. Il preventivo deve essere redatto secondo quanto previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta chiusa; nei casi di documentata urgenza e ove l'importo della spesa non superi gli euro 20.000,00 IVA esclusa, e' consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax oppure via e-mail. 7. Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potra' procedere all'acquisizione dall'unico offerente, salvo nel caso si ritenga opportuno o conveniente ripetere la procedura di invito con altre imprese. 8. (Abrogato). 9. La scelta del contraente avviene in base a quanto previsto nella lettera di invito. 10. Delle operazioni relative all'esame dei preventivi e' redatto apposito verbale, indicante gli elementi essenziali delle offerte e la scelta del contraente. 11. L'impegno di spesa e l'ordinazione all'impresa individuata a seguito dell'esame dei preventivi sono autorizzati dal soggetto competente per la deliberazione di spesa. 12. I beni e servizi acquisiti, entro venti giorni dalla consegna o dall'esecuzione salvo necessita' motivata di un termine piu' ampio, sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui consegue la liquidazione e il pagamento secondo le ordinarie previsioni del presente regolamento.». - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110: «1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per specifiche finalita' previste per legge, confluiscono nell'avanzo di esercizio di cui all'art. 12, con specifica evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo cui sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.».
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| Art. 20
Attivita' commerciale
1. L'attivita' commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110: «6. Al conto sono allegati a cura del Direttore generale le deliberazioni di variazione di bilancio, nonche' il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi disciplinati dagli articoli 4, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici, in quanto compatibile con le esigenze operative del Centro nazionale. I predetti documenti costituiscono parti integranti del rendiconto consuntivo.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609 «Art. 6 (Indennita' di funzione e lavoro straordinario). - 1. In attesa delle determinazioni concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorita' e la regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo e con esclusivo riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, compete una indennita' di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Detta indennita' e' sostitutiva di quella attribuita al personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla amministrazione del personale e sull'ordinamento delle carriere, l'Autorita' autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificati dal presente decreto: «6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio».
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| Art. 21
Diritti di proprieta' intellettuale ed attivita' per conto terzi
1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attivita' istituzionali in base alla normativa vigente. 2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresi' definiti le modalita' ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi. |
| Art. 22
Trasferimento delle funzioni
1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato. 2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunita' europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. 4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto. |
| Art. 23
Norma di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle pubbliche amministrazioni con il CNIPA. |
| Art. 24
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati; b) all'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l'ultimo periodo e' soppresso; c) ad eccezione dell'articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, e' abrogato. 2. La denominazione: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ovunque presente nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente: «DigitPA». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° dicembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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