Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 177
Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile, ed in particolare, l'articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, l'articolo 176;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi dell'articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76, 87, 92, 95 e
117 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 92. Il Governo della Repubblica e' composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
Ministri.».
«Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e'
responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri.».
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009 n. 140
supplemento ordinario.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale», e successive
modificazioni:
2. Pubblico impiego.
1. Il Governo delle Repubblica e' delegato a emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al
contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della
spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
dell'efficacia e della produttivita', nonche' alla sua
riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
a) - ll) (Omissis);
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n.
42.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 aprile 1994, n. 609, recante «Regolamento recante norme
per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1994, n.
256.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive
modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e
successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante
«Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive
modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2006):
«188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di
sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori
ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero
di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo
di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 634 e 635,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2008), e successive
modificazioni:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi da 20 a
22 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102:
«20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole "due membri", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente".
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° giugno 2007, n. 110, recante «Il nuovo regolamento per
la gestione delle spese del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2007, n. 173.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza
portafoglio, on. prof. Renato Brunetta» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149.
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 18
giugno 2009, n. 69:
«Art. 24 (Riorganizzazione del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di
formazione studi e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione) - 1. Al fine di realizzare un sistema
unitario di interventi nel campo della formazione dei
pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro
pubblico, dell'aumento della sua produttivita', del
miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualita' dei servizi erogati ai
cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
dei costi dell'azione pubblica, nonche' della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il
Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita' e i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione,
fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto
con le regioni e gli enti locali interessati a
salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia'
presenti sul territorio al fine di garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi
(FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e
riordino degli organi, in base a principi di efficienza,
efficacia ed economicita', anche al fine di assicurare un
sistema coordinato e coerente nel settore della formazione
e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della
pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni
locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli
organismi di cui al presente comma in coerenza con la
ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della
lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura
privatistica, operanti nel settore della formazione e
dell'innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione
delle competenze.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste dalla legislazione vigente.».



 
Art. 2

Natura e finalita' dell'Ente

1. Ai sensi dell'articolo 1, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA».
2. DigitPA e' un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.
3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale.
 
Art. 3

Funzioni

1. Al fine di conseguire le finalita' di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:
a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attivita' di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;
b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; opera come autorita' di certificazione della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attivita' di informatizzazione della normativa statale vigente;
c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruita' economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attivita' di monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualita' dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT;
d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attivita' di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalita' previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.
3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'.
4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti gia' attribuita al CNIPA, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.



- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 16 (Attivita' consultiva) - 1. Gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sara' reso, che comunque non puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere obbligatorio o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e'
in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono
essere interrotti per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».



 
Art. 4

Organi

1. Sono organi di DigitPA:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
 
Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente e' scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.
3. Il Presidente, che e' responsabile dell'attivita' dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione.
4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano triennale previsto dall'articolo 3, comma 1.
5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente puo' conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri.
6. Il Presidente puo' delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo 6.
7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale.
9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attivita' secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente e' posto, altresi', un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell'ambito di quelli previsti all'articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13.
10. Il Presidente puo' avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, nell'ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all'articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all'amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.
11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attivita' tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle Aree.



- Si riporta il testo dell'articolo 80, comma 2, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:
«2. Il Presidente del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione e' componente
di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti
della Commissione restano in carica per un biennio e
l'incarico e' rinnovabile.».
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si
rimanda alle note delle premesse.



 
Art. 6

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalita' tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attivita' dell'Ente. In particolare, il Comitato direttivo delibera:
a) il piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l'attuazione avvalendosi dell'Ufficio per il controllo strategico di cui all'articolo 5, comma 8;
b) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze;
c) su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilita' economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica fissate ai sensi del presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l'individuazione delle prestazioni per le quali e' consentito il ristoro dei costi;
e) i pareri di cui all'articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente.
 
Art. 7

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori e' l'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile previsto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente e' conferito ad un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento. Allo stesso e' affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.



- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
«2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo articolo 8;».
- Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del Codice
Civile:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile) - Il controllo
contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di
revisione prevista per le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il
controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia.».



 
Art. 8

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, di cui all'articolo 11, comma 2, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. L'incarico e' conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. E' responsabile dell'amministrazione dell'ente. A tale fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell'ente, da' attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attivita' di DigitPA in relazione alle finalita' istituzionali. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e puo' chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facolta' di intervento e proposta, senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale nell'assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell'ente, convenzioni, accordi e contratti.
4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.
5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con modalita' che garantiscano ampia flessibilita' nell'impiego di tali risorse.
6. Il Direttore Generale puo' conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l'attivita' di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalita' ed ai compiti delle Aree e degli Uffici.
7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l'Area «Organizzazione, risorse umane e funzionamento».
8. Il Direttore Generale e' titolare dell'unico centro di responsabilita' amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonche' il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente.
 
Art. 9

Incompatibilita'

1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte.
2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente medesimo.
3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi societa'. Ferme restando le norme sulle incompatibilita' previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attivita' professionale.
 
Art. 10

Indennita' e compensi

1. Le indennita' di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennita' percepite.
2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un'indennita' di importo pari al settanta per cento dell'indennita' del Presidente.
 
Art. 11

Organizzazione di DigitPA

1. DigitPA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attivita' amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale.
2. L'organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto, prevede l'ufficio di livello dirigenziale generale del Direttore generale e, oltre alle due strutture di livello dirigenziale non generale, poste alle dipendenze del Presidente, di cui all'articolo 5, comma 9, e dell'area, di livello dirigenziale non generale, posta alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all'articolo 8, comma 7, sedici uffici dirigenziali, di livello dirigenziale non generale, di cui sei definiti «aree operative» organizzate in relazione alle missioni affidate all'ente stesso.
 
Art. 12

Dotazione organica

1. La dotazione organica e' determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA puo' essere rideterminata, nei limiti delle disponibilita' economiche e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di organici e di assunzioni di personale, a seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA puo' avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita' economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica.
 
Art. 13

Contingente di personale con contratti
di lavoro flessibile

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA puo' ricorrere, nei limiti della disponibilita' economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unita'. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all'articolo 16, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma e' fissato nel limite di dieci unita'.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, e' determinato in relazione alla professionalita' posseduta e alle funzioni che si intendono conferire.
3. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e successive modifiche e delle disponibilita' economiche esistenti.
5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente puo', altresi', avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonche' di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) -
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'articolo 70, del decreto legislativo n. 276/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione
di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di
sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori
ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero
di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo
di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.».



 
Art. 14

Norme sul personale

1. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto ai sensi del presente comma e' iscritto, ai fini previdenziali all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
2. I dipendenti dell'Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.



- Si riporta il testo degli articoli 35 e 36, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni:
«Art. 35 (Reclutamento del personale) - 1. L'assunzione
nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, si
applica anche alle procedure di reclutamento a tempo
determinato per contingenti superiori alle cinque unita',
inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto
degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) -
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.».
- Si riporta il testo dell'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio
1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31
gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936,
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di
lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche'
della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed
all'articolo 60, comma 3.».



 
Art. 15

Regolamento di contabilita'

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il regolamento di contabilita' di DigitPA.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le norme transitorie di cui al Capo IV.
 
Art. 16

Disciplina transitoria in materia di personale

1. I dipendenti gia' assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' presentare domanda per l'immissione nel ruolo di DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni di cui alla Tabella A e con le modalita' definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore Generale e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli Enti di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale in essere, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.
4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' iscritto all'INPDAP, fatta salva la facolta', da esercitare entro sei mesi dalla medesima data, di optare per il mantenimento del diverso regime previdenziale in essere.
5. In sede di prima applicazione e fino alle delibere del Comitato direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, permane l'attuale struttura organizzativa del CNIPA.
6. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' di DigitPA, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere conferiti incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede alla costituzione dei nuovi organi.



- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse) - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni
devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e'
disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
o sara' assegnato sulla base della professionalita' in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o
da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita',
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n.
609:
«Art. 6 (Indennita' di funzione e lavoro straordinario)
- 1. In attesa delle determinazioni concernenti
l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorita' e la
regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle
carriere, al personale di cui all'art. 6 del decreto
legislativo e con esclusivo riferimento a quello
proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
1, del decreto legislativo, compete una indennita' di
funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in
godimento, con esclusione della indennita' integrativa
speciale. Detta indennita' e' sostitutiva di quella
attribuita al personale che presta servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla
amministrazione del personale e sull'ordinamento delle
carriere, l'Autorita' autorizza il personale ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui
stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.».



 
Art. 17

Contabilita' speciale

1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati, nonche' di specifiche finalita' previste per legge, avvalendosi di una contabilita' speciale.
2. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
 
Art. 18

Entrate

1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how;
f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita' o prevista dall'ordinamento;
g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;
h) entrate per partite di giro.
2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g) ed h) al finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica.
3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto.
 
Art. 19

Eccedenze di bilancio

1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo». I termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», «Centro» sono sostituiti con: «DigitPA».
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110:
a) articolo 12, comma 4;
b) articolo 29, comma 2;
c) articolo 30;
d) articolo 38, comma 8.
3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate, nonche' di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.



- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° giugno 2007, n. 110, si rimanda alle note delle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 12, 29 e 38 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
2007, n. 110, come modificati dal presente decreto:
«Art. 12 (Avanzo di esercizio). - 1. La somma algebrica
delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori
accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio.
2. L'ammontare dell'avanzo e' accertato in sede di
rendiconto finanziario.
3. Il Collegio, dopo gli adempimenti previsti dal
successivo art. 14, dispone con propria delibera il
trasferimento, in tutto o in parte, dell'avanzo di
esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate
relative al funzionamento.
4. (Abrogato).
5. Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei
programmi e dei progetti di cui al successivo art. 15,
possono essere destinate, con deliberazione del Collegio,
al finanziamento di altri progetti entro il secondo
esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata
del bilancio dello Stato.».
«Art. 29 (Deliberazione di contrarre, sottoscrizione e
approvazione del contratto). - 1. I contratti per
l'acquisizione di servizi, forniture e lavori sono
deliberati ai sensi del precedente art. 17.
2. (Abrogato)».
«Art. 38 (Norme procedurali per l'acquisizione di beni
e servizi in economia). - 1. La determinazione di acquisire
beni o servizi in economia e' assunta dall'organo
competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e
reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il
ricorso al predetto sistema e dei motivi di opportunita'
che lo giustificano nel caso concreto.
2. All'acquisizione di beni e servizi in economia
provvede, di regola, la struttura competente per il
funzionamento, che sceglie altresi' le imprese da invitare
sulla base di criteri di trasparenza, competenza e
concorrenza. L'invito e' inviato ad almeno cinque imprese.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non
superiori ad euro 20.000,00 IVA esclusa, e' sufficiente
l'interpello di tre imprese. Non e' necessaria la richiesta
di pluralita' di preventivi, nel caso di nota specialita'
del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se la spesa
e' motivata da impellenti e imprevedibili esigenze ovvero
nel caso di acquisti da parte dell'economo-cassiere di
importo non superiore ad euro 1.000,00 IVA esclusa,
autorizzati dal responsabile della struttura competente per
il funzionamento.
4. La lettera di richiesta di preventivo contiene i
seguenti elementi:
a) oggetto della prestazione;
b) modalita' di redazione del preventivo e termine
per la ricezione dello stesso;
c) eventuali garanzie;
d) caratteristiche tecniche eventualmente descritte
in apposito capitolato;
e) qualita' e le modalita' di esecuzione;
f) termine di esecuzione della prestazione;
g) penalita' previste;
h) modalita' di pagamento;
i) criterio in base al quale sara' effettuata la
scelta del contraente: la scelta e' effettuata, di norma,
secondo il criterio del prezzo piu' basso; puo' farsi
ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, se le peculiarita' del bene o del servizio da
acquisire l'impongano; in tale ultimo caso la lettera
indica gli elementi e i parametri, in ordine di importanza,
in base al quale avverra' la valutazione del preventivo;
j) termine e modalita' per la presentazione del
preventivo;
k) dichiarazione che l'impresa deve rilasciare in
ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e
penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti
disposizioni;
l) indicazione dell'unita' organizzativa responsabile
del procedimento, nonche' il nominativo del responsabile;
m) ogni ulteriore indicazione necessaria, avuto
riguardo alla specificita' dell'acquisizione.
5. La richiesta di preventivo, di norma, e' inviata a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e
contestualmente per telefax, ovvero a mezzo di posta
elettronica certificata.
6. Il preventivo deve essere redatto secondo quanto
previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta
chiusa; nei casi di documentata urgenza e ove l'importo
della spesa non superi gli euro 20.000,00 IVA esclusa, e'
consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax oppure
via e-mail.
7. Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potra'
procedere all'acquisizione dall'unico offerente, salvo nel
caso si ritenga opportuno o conveniente ripetere la
procedura di invito con altre imprese.
8. (Abrogato).
9. La scelta del contraente avviene in base a quanto
previsto nella lettera di invito.
10. Delle operazioni relative all'esame dei preventivi
e' redatto apposito verbale, indicante gli elementi
essenziali delle offerte e la scelta del contraente.
11. L'impegno di spesa e l'ordinazione all'impresa
individuata a seguito dell'esame dei preventivi sono
autorizzati dal soggetto competente per la deliberazione di
spesa.
12. I beni e servizi acquisiti, entro venti giorni
dalla consegna o dall'esecuzione salvo necessita' motivata
di un termine piu' ampio, sono soggetti rispettivamente a
collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui
consegue la liquidazione e il pagamento secondo le
ordinarie previsioni del presente regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
2007, n. 110:
«1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio
per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per
specifiche finalita' previste per legge, confluiscono
nell'avanzo di esercizio di cui all'art. 12, con specifica
evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo cui
sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.».



 
Art. 20

Attivita' commerciale

1. L'attivita' commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110.



- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
2007, n. 110:
«6. Al conto sono allegati a cura del Direttore
generale le deliberazioni di variazione di bilancio,
nonche' il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota
integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi
disciplinati dagli articoli 4, 42 e 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
recante il regolamento sull'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici, in quanto compatibile con
le esigenze operative del Centro nazionale. I predetti
documenti costituiscono parti integranti del rendiconto
consuntivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n.
609
«Art. 6 (Indennita' di funzione e lavoro
straordinario). - 1. In attesa delle determinazioni
concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti
dell'Autorita' e la regolamentazione del personale e
dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui
all'art. 6 del decreto legislativo e con esclusivo
riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, compete
una indennita' di funzione non pensionabile pari al 50%
della retribuzione in godimento, con esclusione della
indennita' integrativa speciale. Detta indennita' e'
sostitutiva di quella attribuita al personale che presta
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla
amministrazione del personale e sull'ordinamento delle
carriere, l'Autorita' autorizza il personale ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui
stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 6-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificati
dal presente decreto:
«6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6
dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al
Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
servizio».



 
Art. 21

Diritti di proprieta' intellettuale ed attivita' per conto terzi

1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attivita' istituzionali in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresi' definiti le modalita' ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.
 
Art. 22

Trasferimento delle funzioni

1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunita' europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.
4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto.
 
Art. 23

Norma di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle pubbliche amministrazioni con il CNIPA.
 
Art. 24

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;
b) all'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) ad eccezione dell'articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, e' abrogato.
2. La denominazione: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ovunque presente nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente: «DigitPA».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° dicembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni

Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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