Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 novembre 2009
Uso del «DETTO» quale elemento identificatico dei cognomi «Boscolo» e «Tiozzo», nel comune di Chioggia.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», che dispone la riduzione e la semplificazione dei registri dello stato civile;
Visto l'art. 6 del codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;
Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 2001 con il quale e' stata data attuazione all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 concernente le disposizioni per la tenuta dei registri dello stato civile, nonche' il successivo proprio decreto del 5 aprile 2002 con il quale sono state approvate le formule per la redazione degli atti dello stato civile;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Vista la legge 28 febbraio 2001, n. 26 e la legge 31 maggio 2005, n. 88, recanti disposizioni in materia di enti locali e le successive disposizioni ministeriali in materia di allineamento dei dati anagrafici con i dati della Agenzia delle entrate;
Considerato che per lunga tradizione storica gli appartenenti alle famiglie Boscolo e Tiozzo, originarie della zona di Chioggia e dintorni, sono identificati da un ulteriore elemento, usualmente denominato «detto» che, formatosi originariamente come soprannome, e' andato poi nei secoli ad individuare precisi ceppi familiari divenendo parte integrante del cognome familiare;
Considerato che tale ulteriore elemento del cognome viene normalmente riportato sugli atti di nascita e sui registri della stato civile preceduto dalla parola «detto» o, in alcuni casi, preceduto da termini equivalenti ovvero semplicemente riportato tra virgolette o altri segni di interpunzione;
Considerato che i «detti», di cui all'allegato «A», risultano di volta in volta aggiunti al cognome Boscolo e devono considerarsi come parte integrante del cognome Boscolo;
Considerato che i «detti», di cui all'allegato «B», risultano di volta in volta aggiunti al cognome Tiozzo e devono considerarsi come parte integrante del cognome Tiozzo;
Considerato che, nonostante il valore giuridico di cognome familiare, tale ulteriore elemento del cognome e' stato spesso scritturato dopo il prenome sui registri dello stato civile;
Tenuto conto della difficolta' di procedere ad una massiccia correzione materiale dei registri dello stato civile e dei documenti conseguenti;
Considerata l'opportunita' di procedere a chiarire, su tutto il territorio nazionale, il valore giuridico e le conseguenti modalita' di scritturazione di tale ulteriore elemento del cognome;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Prima nell'adunanza del 17 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1

Gli elementi aggiunti ai cognomi Boscolo e Tiozzo, di cui agli allegati «A» e «B», che costituiscono parte integrante del presente decreto, tramandati da padre in figlio, sono da considerarsi a tutti gli effetti come facenti parte integrante del cognome familiare, anche se preceduti dalla parola «detto», da termine equivalente ovvero se riportati tra virgolette o altri segni di interpunzione ed indipendentemente dal posizionamento della loro scritturazione negli atti dello stato civile e negli atti e documenti di anagrafe.
 
Art. 2

Le parole o i segni di interpunzione di volta in volta utilizzati per introdurre e descrivere tale ulteriore elemento del cognome sono da considerare come non apposti, senza necessita' di una correzione dell'atto o del documento ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 3

Gli atti di stato civile formati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a soggetti recanti i cognomi Boscolo o Tiozzo, e che siano ancora caratterizzati da un secondo elemento del cognome di cui agli allegati «A» e «B», dovranno essere scritturati dall'ufficiale di stato civile riportando tale secondo elemento, dopo il cognome Boscolo o Tiozzo, come parte integrante del cognome stesso, senza l'aggiunta di alcun segno di interpunzione o di parola alcuna. Nel caso in cui si debba procedere alla trascrizione o alla annotazione di un atto che, per qualsiasi motivo, riporti il cognome in modo diverso da quanto previsto dal capoverso che precede, l'ufficiale di stato civile procedera' alla trascrizione o all'annotazione dell'atto con il cognome ivi indicato, riportando contestualmente sui registri la seguente dicitura: «Ai sensi del decreto ministeriale del ... il cognome del soggetto cui l'atto soprascritto si riferisce, e' il seguente ... ».
 
Art. 4

Gli estratti per copia integrale e gli estratti per riassunto dei pregressi atti dello stato civile saranno rilasciati riportando, anche a mezzo timbro, la seguente dicitura: «Ai sensi del decreto ministeriale del ... si attesta che il cognome del soggetto cui l'atto soprascritto si riferisce e' il seguente ...».
Le certificazioni di stato civile dovranno essere rilasciate, sempre a cura dell'ufficiale dello stato civile, con l'indicazione del cognome cosi' come disposto dal presente decreto.
 
Art. 5

Gli uffici anagrafici provvederanno ad aggiornare le posizioni anagrafiche dei soggetti interessati al fine di riportare il secondo elemento dei cognomi Boscolo e Tiozzo, di cui agli allegati «A» e «B», come parte integrante del cognome, senza l'aggiunta di alcun segno di interpunzione o di parola alcuna.
 
Art. 6

I soggetti interessati, con dichiarazione da rendersi all'ufficiale dello stato civile entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, potranno far indicare che il «detto» presente nel proprio nome non deve essere considerato alla stregua di un cognome di famiglia ma come parte del prenome o che va comunque mantenuto nella forma risultante nell'atto di nascita ed avere lo stesso trattamento anagrafico preesistente. In entrambi i casi, le certificazioni dello stato civile e dell'anagrafe continueranno ad essere rilasciate cosi' come finora avvenuto ma il «detto» non sara' trasmissibile ai figli. Decorso il termine sopra indicato, resta esperibile il ricorso previsto dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Il presente decreto entrera' in vigore dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 150
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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