IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'art. 4 ai sensi dei quali sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato FIP - «Fondo Immobili Pubblici» (il «Fondo») i beni immobili, gia' individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati negli allegati a tali decreti e sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (i «Decreti Attuativi»); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato il 28 novembre 2008 mediante il quale, in virtu' del citato Accordo di indennizzo, si e' provveduto alla sostituzione di immobili e di porzioni di immobili gia' trasferiti dallo Stato al Fondo («Decreto di indennizzo») come descritto negli allegati al medesimo decreto; Atteso che e' emersa la necessita', per taluni immobili, di provvedere ad una piu' esatta identificazione catastale, e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati, come meglio illustrati dall'allegato che fa parte integrante del presente decreto; Tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28) che prevede, ove si renda necessario, l'adozione di decreti dirigenziali emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della migliore identificazione delle unita', escluse quelle ad uso residenziali, facenti parte dei beni, gia' individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio, e trasferiti per effetto dei «Decreti Attuativi» al Fondo; Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 17 novembre 2009 protocollo 2009/46798/DAO, con la quale e' stato trasmesso lo schema relativo ai beni gia' conferiti al Fondo, per il quale l'Agenzia ha provveduto, unitamente al soggetto cui sono stati apportati o trasferiti gli immobili, ad effettuare le dovute certificazioni; Visto, altresi', il verbale dell'incontro tenutosi il 2 novembre 2009, tra l'Agenzia del demanio e la Investire Immobiliare, in qualita' di gestore del Fondo, che fra l'atro attesta la disamina congiunta e definitiva dei dati catastali riferiti a taluni beni per i quali si rende necessaria l'emanazione del decreto direttoriale di cui al menzionato art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2005; Attesa l'opportunita' di individuare in modo inequivocabile i predetti immobili ricadenti nella proprieta' del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti, con l'esigenza, fra l'altro, della successiva corretta quantificazione dell'importo del canone di locazione che l'Agenzia del demanio, in virtu' di quanto previsto dal contratto di locazione stipulato con il Fondo, sara' tenuta a corrispondere agli acquirenti di tali immobili;
Decreta:
Gli immobili di proprieta' del Fondo e trasferiti al medesimo in forza dell'art. 4 e dei decreti attuativi sono individuati e descritti nell'allegato al presente decreto. Il canone di locazione da corrispondersi da parte dell'Agenzia del demanio agli acquirenti degli immobili alienati dal Fondo, individuati nell'allegato al presente decreto, e disciplinato dall'art. 5 del contratto di locazione stipulato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio sara' oggetto di successivo decreto di accertamento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2009
Il direttore generale: Grilli |