Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
ORDINANZA 26 novembre 2009 |
Ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 in tema di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria; Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954; Viste l'ordinanza ministeriale del 12 ottobre 2009 recante misure urgenti per prevenire la diffusione del contagio da rabbia negli animali al seguito di persone dirette nella provincia di Udine (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2009, n. 262); Vista la decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 maggio 2009 sulle spese in campo veterinario; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario); Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 concernente «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di lotta ed emergenze contro le malattie animali ed Unita' centrale di crisi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º luglio 2008, n. 152); Visto il rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale e il benessere animale della Commissione europea riguardante la vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia del 23 ottobre 2002; Viste le raccomandazioni della Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea prot. D1 HK (2009) D/411782; Considerata la recente evoluzione epidemiologica della malattia nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto; Visto il parere del Centro di referenza nazionale per la rabbia istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie con decreto 8 maggio 2002 del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118); Ritenuto necessario limitare il piu' possibile il rischio derivante dalla diffusione della malattia nei territori interessati nonche' di prevenire il manifestarsi di nuovi casi al di fuori dei territori gia' coinvolti. Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1
1. I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi. 2. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8, sono individuati i territori a rischio di contagio. 3. E' vietata l'introduzione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 1 del presente articolo. |
| Art. 2
1. I cani di proprieta' di persone residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato. 2. E' consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio. 3. Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprieta' le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti. 4. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente art. 1 e al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali. |
| Art. 3
1. Gli animali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente ordinanza devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori. 2. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8 sono stabiliti i provvedimenti piu' restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 recante «Regolamento di Polizia veterinaria», nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e in altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio deve essere intensificata la lotta al randagismo e i cani accalappiati devono essere immediatamente ricoverati presso i canili sanitari. |
| Art. 4
1. Nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio e' fatto divieto, salvo per le persone appositamente incaricate e informate, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici delle specie sensibili, in particolare con le volpi. |
| Art. 5
1. E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio. 2. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente comma 1 sono a carico dei proprietari degli animali. |
| Art. 6
1. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8 sono individuate le zone da sottoporre a campagna di vaccinazione orale delle volpi stabilendone l'ampiezza secondo le modalita' previste dal rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale e il benessere animale della Commissione europea riguardante «La vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia» del 23 ottobre 2002. Nelle aree prive di efficaci barriere naturali le zone di vaccinazione dovranno essere calcolate con un raggio di almeno 50 chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per le modalita' di spargimento delle esche si dovra' privilegiare il piu' possibile la diffusione mediante mezzo aereo. |
| Art. 7
1. Le competenti Autorita' regionali e provinciali, ivi incluse quelle i cui territori confinano con le zone interessate, intensificano l'attivita' di monitoraggio e sorveglianza degli animali selvatici. Tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici sensibili rinvenuti morti o abbattuti perche' sospetti dovranno essere sottoposti a test per la diagnosi della rabbia. 2. In aggiunta al monitoraggio di cui al comma precedente dovra' essere valutata la possibilita' di realizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un prelievo attivo della popolazione volpina. |
| Art. 8
1. Nell'ambito dell'attivita' dell'Unita' centrale di crisi di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008 e' attivato un coordinamento tra le regioni e province autonome interessate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Centro di referenza nazionale per la rabbia, con il compito di definire i territori a rischio, le zone e le modalita' di vaccinazione e eventuali ulteriori misure di controllo. 2. Il Centro di referenza nazionale per la rabbia predispone e presenta al coordinamento di cui al comma 1, un piano triennale di eradicazione della rabbia da presentare per la richiesta di cofinanziamento comunitario ai sensi della decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 maggio 2009. 3. Le misure previste dalla presente ordinanza verranno estese anche ad altre regioni e province autonome eventualmente coinvolte dalla diffusione della malattia e sulla base della situazione epidemiologica della malattia stessa. 4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza e' assicurata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell'ordine. |
| Art. 9
1. L'ordinanza ministeriale 12 ottobre 2009 recante misure urgenti per prevenire la diffusione della rabbia nella provincia di Udine e' abrogata. La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con validita' di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione. Roma, 26 novembre 2009
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 53 |
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