Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 novembre 2009
Riconoscimento, al sig. Simon Sorin Iosif, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Simon Sorin Iosif, nato il 1º marzo 1971 a Viseu de Sus (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Inginer Diplomat, in domeniul Inginerie electrica, specializarea Electrotehnica generala» rilasciato dalla Universita' tecnica di Cluj Napoca (Romania) nel giugno 2007, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settori industriale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 settembre 2009 e del 27 ottobre 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Ritenuto altresi' il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» -sezione A - settore industriale, per cui e' necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non e' necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Simon Sorin Iosif, nato il 1º marzo 1971 a Viseu de Sus (Romania), cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi trentasei; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
1) tecnologia meccanica (scritto e orale);
2) costruzioni di macchine (scritto e orale);
3) energetica e macchine a fluido (scritto e orale);
4) impianti chimica (solo orale);
5) impianti termoidraulici (solo orale);
6) impianti industriali (solo orale).
 
Art. 4

Il titolo professionale di cui in premessa e' riconosciuto, altresi', quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 19 novembre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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