Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2009 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 31 luglio 2009
Legge n. 32/1992. Ripartizione della quota spettante alla regione Basilicata ex legge finanziaria 2005 per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici. (Deliberazione n. 60/2009).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, lettera i), autorizza le regioni Campania e Basilicata a contrarre mutui, con il contributo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 32/1992, concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate delle medesime regioni;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che all'art. 4, comma 91, autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera i) della predetta legge n. 448/1998, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre a valere su due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonche' su due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006;
Visto il successivo comma 93 dell'art. 4 della predetta legge n. 350/2003, che stabilisce che le risorse derivanti dai mutui autorizzati dall'art. 4, comma 91, della medesima legge spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 e del 60 per cento;
Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che, a valere sull'autorizzazione di spesa di 58,5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005, autorizza il Dipartimento della protezione civile a ripartire la predetta somma con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, destinando, tra l'altro, 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al citato art. 50, comma 1, lettera i), della legge n. 448/1998 alle regioni Basilicata e Campania, nella misura rispettivamente del 25 e del 75 per cento;
Vista la tabella F, settore 3, della citata legge n. 311/2004, con la quale sono stati rimodulati all'anno 2008 i due limiti di impegno previsti per l'anno 2006, autorizzati dal citato comma 91 dell'art. 4 della citata legge n. 350/2003;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, all'art. 1, comma 1013, autorizza un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania, da erogare secondo modalita' e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005, n. 3464 (Gazzetta Ufficiale n. 236/2005), che, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 1, comma 203, della legge n. 311/2004, ha determinato in 1.250.000 e 3.750.000 euro, rispettivamente, l'ammontare del contributo a carico del Dipartimento della protezione civile per l'ammortamento dei mutui che le regioni Basilicata e Campania sono state autorizzate a contrarre dalla predetta norma;
Vista la delibera di questo Comitato 4 aprile 2001, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 145/2001), con la quale, tra l'altro, sono state programmate le risorse allora disponibili per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera i) della predetta legge n. 448/1998 nei comuni delle regioni Basilicata e Campania;
Vista la delibera di questo Comitato 23 dicembre 2003, n. 123 (Gazzetta Ufficiale n. 98/2004), con la quale sono state assegnate ai comuni delle regioni Basilicata e Campania, tra l'altro, le risorse derivanti dai mutui, assistiti da contributo statale, autorizzati dalle leggi 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
Vista la delibera di questo Comitato 22 marzo 2006, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 190/2006), che, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 32/1992, ha ripartito tra i comuni alla regione Campania 94 milioni di euro derivanti dai mutui autorizzati dalle leggi finanziarie 2004 e 2005 e tra i comuni della regione Basilicata 46 milioni di euro provenienti dalla legge finanziaria 2004;
Vista la nota n. 345/DA del 23 dicembre 2008, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della proposta di riparto, tra i comuni della regione Basilicata, di 14.516.477,91 euro, quale netto ricavo della quota spettante alla regione stessa ex legge finanziaria 2005 per il completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici 1980-1981, allegando altresi' il relativo materiale istruttorio e chiedendo:
di prevedere un accantonamento di 1.500.000,00 euro, nell'ambito del predetto importo, a favore degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici 1980-1981, nonche' di 146.477,91 euro da destinare all'attivita' di monitoraggio di cui alla legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18, recante nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella regione Basilicata;
di disporre che, fermi restando i complessivi limiti di impegno di spesa, le risorse da erogare ai comuni possano essere attinte in primo luogo dai fondi disponibili in termini di cassa dai mutui di piu' vecchia data;
Vista la nota 28 aprile 2009, n. 5408, con la quale il predetto Ministero ha tra l'altro trasmesso il decreto 30 dicembre 2008, n. 13333, con il quale:
si approva la citata proposta di riparto, da sottoporre a questo Comitato, delle risorse gia' disponibili presso la regione Basilicata;
si approva la proposta di riparto, tra i comuni della regione Basilicata, dei fondi recati dalla legge finanziaria 2007, pari a 33.560.000 euro;
Vista la nota 28 aprile 2009, n. 5408, con la quale il predetto Ministero ha trasmesso la delibera 17 aprile 2009, n. 697 della giunta della regione Basilicata, che chiede a questo Comitato l'approvazione del riparto per i 14.516.477,91 euro ex legge finanziaria 2005;
Considerato che il gruppo di lavoro della Basilicata, istituito con decreto n. 15/Ris del 3 aprile 2008 ai sensi della delibera di questo Comitato 22 marzo 2006, ha elaborato unitariamente la proposta di riparto dei fondi ex legge finanziaria 2005, gia' disponibili presso la regione, e dei fondi recati dalla legge finanziaria 2007, per un importo complessivo di euro 48.076.477,91;
Rilevato che la Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 13085 del 20 febbraio 2009, richiede - per l'importo di euro 33.560.000,00 ex legge finanziaria 2007 - che la rideterminazione del valore del piano degli interventi avvenga nei limiti delle risorse che risulteranno effettivamente disponibili a seguito della definizione dell'operazione di mutuo e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la citata nota n. 5408 del 28 aprile 2009, ha dichiarato di condividere tali considerazioni;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate delle regioni Campania e Basilicata, si approva il riparto tra i comuni della regione Basilicata di 14.516.477,91 euro, netto ricavo della quota spettante alla regione stessa ex legge finanziaria 2005, in conformita' alla tabella allegata alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
2. I comuni destineranno con apposite delibere le risorse loro assegnate, con assoluta priorita' al soddisfacimento delle esigenze abitative, nel rispetto dell'ordine di preferenza di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonche' per le altre finalita' previste dall'art. 28 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dalla delibera di questo Comitato n. 37/2006.
3. Nell'ambito dell'importo di 14.516.477,91 euro viene prevista una riserva di 1.500.000,00 euro a favore degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici 1980-1981, nonche' di 146,477,91 euro da destinare all'attivita' di monitoraggio di cui alla legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18.
4. Fermi restando i complessivi limiti d'impegno di spesa, le risorse da erogare ai comuni possono essere attinte in primo luogo dai fondi disponibili in termini di cassa dai mutui di piu' vecchia data, in quanto siano stati gia' stipulati.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente
Berlusconi
Il segretario del CIPE
Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 383
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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