L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 12 novembre 2009; (Omissis);
Delibera:
Art. 1
Modifiche e integrazioni all'art. 42 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilita'
1. L'art. 42 (Commissione di garanzia) del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilita' e' modificato come segue: a) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera d): «d) revisori ufficiali dei conti iscritti all'albo dei revisori da almeno 10 anni.»; b) il comma 3 e' integralmente sostituito dal seguente: «3. La Commissione dura in carica per cinque anni a decorrere dalla delibera di nomina.». (Omissis). La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 2009
Il presidente: Calabro' |