Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza n. 3828).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2009, con il quale e' stato prorogato su tutto il territorio nazionale per l'anno 2009 lo stato di emergenza per la prosecuzione delle attivita' di gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007, n. 3661 del 19 marzo 2008, n. 3669 del 17 aprile 2008, n. 3703 del 12 settembre 2008, n. 3746 del 12 marzo 2009;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, adibiti in attivita' di assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza ovvero nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
Visto il medesimo art. 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 e in particolare il comma 18, che prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla citata procedura di emersione, compresi quelli di natura amministrativa e organizzativa facenti capo al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 28 ottobre 2009;
Rilevato l'eccezionale numero di dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari presentate dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Considerato che appare urgente e indifferibile approntare le misure organizzative necessarie ad un'efficace gestione delle procedure amministrative di regolarizzazione delle posizioni lavorative corrispondenti alle predette dichiarazioni di emersione;
Rilevato, altresi', che l'afflusso dei cittadini stranieri richiedenti asilo o irregolari nel territorio nazionale continua a determinare situazioni di elevata criticita' nelle strutture destinate alla loro accoglienza o al loro trattenimento, con particolare riferimento a quelle situate nel territorio della Regione Siciliana;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di approntare ulteriori misure straordinarie per fronteggiare la situazione di emergenza nei termini sopra descritti;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il 10 novembre 2009 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del Ministro dell'interno in data 17 novembre 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Per una piu' efficace gestione delle procedure di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono autorizzati ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con contratto a termine, nel limite massimo rispettivamente di 650 e 300 unita', da ripartire tra le sedi di servizio coinvolte nelle procedure di regolarizzazione.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2010 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i limiti di spesa di 1,6 milioni di euro.
 
Art. 2

1. Per le medesime finalita' di cui all'art. 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possono autorizzare il personale in servizio direttamente coinvolto nelle procedure di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ad effettuare, non oltre il 31 dicembre 2010, fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, nel limite massimo, rispettivamente, di 1.200 unita' per il Ministero dell'interno, e di 300 unita' per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Al personale del Ministero dell'interno si applica la procedura di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703 del 12 settembre 2008.
 
Art. 3

1. Per la realizzazione delle misure ed interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente ordinanza e' autorizzata, ove ritenuto necessario, l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703 del 12 settembre 2008, nonche' delle deroghe alle disposizioni normative e di carattere contrattuale vigenti in materia di somministrazione di lavoro, di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario e di corresponsione della relativa retribuzione accessoria.
 
Art. 4

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, cosi' come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703 del 12 settembre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «compresi quelli strumentali al funzionamento degli Uffici o delle strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione» sono sostituite dalle seguenti «compresi gli automezzi, le apparecchiature informatiche e i beni e servizi strumentali al funzionamento degli uffici o delle strutture di supporto»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Per la realizzazione degli interventi ed opere necessari al superamento del contesto emergenziale in rassegna, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', la progettazione puo' essere affidata, ove necessario, anche a liberi professionisti, avvalendosi, se del caso, delle deroghe di cui all'art. 2.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2-ter, l'approvazione dei progetti sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'. L'approvazione dei progetti costituisce, altresi', condizione per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.
2-ter. Per i progetti di interventi ed opere per cui la normativa vigente prevede la valutazione di impatto ambientale statale o regionale ovvero per i progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la relativa procedura deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, e' indetta un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la determinazione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si esprime entro venti giorni.
2-quater. Per gli interventi ed opere per cui il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, prevede la valutazione di incidenza, la relativa procedura e' attivata entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e si conclude comunque entro i trenta giorni successivi all'attivazione.
2-quinquies. Alle occupazioni di urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi e delle opere necessari al superamento del contesto emergenziale in rassegna si provvede con i termini di legge ridotti della meta'. Una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.».
3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703 del 12 settembre 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 10, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, 12, 13, commi 1, 2, 3 e 4, 17, comma 4, 27, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, comma 1, 66, 67, 69, comma 3, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132, commi 1, 4 e 5, 140, 221, 224, comma 1, 225, comma 1, 226, 238, comma 3, 241 e 243;»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 129, 143, commi 1 e 2, 144, commi 3 e 4, 145, 146, 147 e 148, nonche' ogni altra disposizione strettamente collegata all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 oggetto di deroga;»;
c) alla lettera g), le parole «7, comma 6, e 24» sono sostituite dalle seguenti: «7, comma 6, 24 e 53»;
d) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e legge 23 dicembre 1978, n. 833;»;
e) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 127;»;
f) alla lettera t), le parole «art. 98, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 18 e 19»;
g) alla lettera u), le parole «3, comma 18» sono sostituite dalle seguenti: «3, commi 18 e 36;
h) dopo la lettera y), sono aggiunte le seguenti:
«w) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 2 e 3;
aa) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
bb) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 24 e 25;
cc) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 152, 154, 159;
dd) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 100, 101, 105, 106, 107 118, 120, 121, 124, 125, 126, 181, 182, 188, 190, 191, 193, 196, 197, 198, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 242, 248, 250 e 253;
ee) disposizioni di leggi, regolamenti e decreti regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga o comunque strettamente connesse alla legislazione medesima.».
4. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287 del 23 maggio 2003 le parole «delle attivita' previste al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «degli interventi ed opere necessari al superamento del contesto emergenziale in rassegna».
5. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008 le parole «esercizio finanziario anno 2008» sono soppresse.
6. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3476 del 2 dicembre 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Commissario delegato e' incaricato, altresi', di sovrintendere e monitorare l'attivita' dei centri destinati all'accoglienza o trattenimento dei cittadini extracomunitari richiedenti asilo o irregolari, gestiti dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nel territorio della Regione Siciliana.».
 
Art. 5

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedono, nel limite massimo rispettivamente di 17.318.196 euro e di 10.592.036 euro, a valere sulle risorse finanziarie di loro spettanza derivanti dall'applicazione dei commi 14 e 18 dell'art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 28 ottobre 2009.
 
Art. 6

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone