Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 novembre 2009 |
Autorizzazione all'esenzione fiscale relativa all'attivita' svolta in Italia dalla filiazione della Universita' «University of Oregon», in Siena. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-bis; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2; Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000; Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione University of Oregon; Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante della filiazione University of Oregon alla sig.ra Silvia Minucci nata a Siena il 27 aprile 1971; Visto lo statuto della University of Oregon avente sede a Eugene (OR - USA), 1226 University of Oregon; Visto l'atto con il quale l'autorita' competente della University of Oregon ha deliberato l'insediamento della propria filiazione in Siena, piazza La Lizza n. 10; Visti l'elenco dei programmi didattici della University of Oregon e l'elenco delle discipline, parti di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia presso la filiazione; Considerato il decreto ministeriale 10 maggio 2005 con il quale e' stata concessa l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'attivita' svolta in Italia dalla University of Oregon, per la sede operante in Macerata; Considerato che la documentazione trasmessa e' conforme a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 23 maggio 2000; Constatato che tutta la documentazione e' stata trasmessa in originale o in copia conforme, corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana; Rilevato che l'attivita' della filiazione in Siena della University of Oregon e' senza scopo di lucro, come dichiarato dall'autorita' competente dell'istituzione medesima; Rilevato che lo scopo della filiazione e' lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della University of Oregon; Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso la University of Oregon; Rilevato l'esplicito impegno a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, ai Ministeri competenti, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno presso la sede della filiazione con l'indicazione della rispettiva cittadinanza e degli insegnamenti impartiti;
Decreta:
1. Si autorizza l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'attivita' svolta in Italia dalla filiazione della University of Oregon, avente sede in Siena, piazza La Lizza n. 10, ai sensi dell'art. 2, legge 14 gennaio 1999, n. 4. 2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonche' per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e successive modificazioni. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
Roma, 6 novembre 2009
Il Ministro: Gelmini |
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