Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 novembre 2009 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1972 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal «Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo» per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo»; Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a DOC «Trebbiano d'Abruzzo» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1972 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011. |
| Art. 2 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. |
| Art. 3 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato A i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo». |
| Art. 4 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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