Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 novembre 2009 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive; Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2003 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «''Montepulciano d'Abruzzo'' Colline teramane» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla dal Consorzio di tutela vini «Colline Teramane» per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «''Montepulciano d'Abruzzo'' Colline teramane»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Abruzzo sulla citata domanda; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «''Montepulciano d'Abruzzo'' Colline teramane» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Decreta: Articolo unico
L'art. 4 del disciplinare di produzione della DOCG «''Montepulciano d'Abruzzo'' Colline teramane» e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2010/2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato
Annesso
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con esclusione dei fondovalli umidi. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate per ettaro in coltura specializzata ed anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata nel limite indicato mediante il diradamento. Non sono ammessi superi di produzione. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Fermo restando il limite massimo di produzione sopra indicato: per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' per ettaro in coltura specializzata non puo' essere inferiore a 3000 ceppi; per gli impianti esistenti in coltura specializzata e promiscua la produzione dovra' essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo che non dovra' essere in alcun caso superiore a 7,00 Kg. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette aperte. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo del 12% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. |
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