Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 novembre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Bonazza Gabriella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Bonazza Gabriella, nata il 18 marzo 1980 a Tione di Trento (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui e' iscritta dal febbraio 2008 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli Studi di Trento nel gennaio 2005, omologato in Spagna nel luglio 2007;
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel febbraio 2007 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1
Alla sig.ra Bonazza Gabriella, nata il 18 marzo 1980 a Tione di Trento (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».
 
Art. 2
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale forense, Sede amministrativa, Via del Governo Vecchio n. 3, Roma, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su:
1) discussione di un caso pratico su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);
2) elementi su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);
3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale;
c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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