Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2009 (vai al sommario)
LEGGE 12 novembre 2009, n. 174
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:


Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.
 
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 11.510 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
 
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2696):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della giustizia (Alfano).
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° ottobre 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, e VI.
Esaminato dalla III commissione il 7 ed il 13 ottobre 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 14 ottobre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1825):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 ottobre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 21 ottobre 2009.
Esaminato ed approvato in aula il 21 ottobre 2009.
 
Allegato

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL
RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA, di seguito denominati "le Parti" Desiderando intensificare la loro cooperazione giudiziaria in materia civile, RIAFFERMANDO il rispetto per le leggi e le decisioni delle Autorita' giudiziarie di ciascuna delle due Parti, HANNO CONVENUTO quanto segue:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente Accordo si applicano in materia civile, compresi il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro.

ARTICOLO 2
PROTEZIONE GIURIDICA
1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di quest'ultima. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte per il rispetto e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

ARTICOLO 3
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"
Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che promuovono un procedimento dinanzi alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualita' di terzi, non puo' essere imposta, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di questa ultima, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.

ARTICOLO 4
GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE
E DALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO
1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, del gratuito patrocinio. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti godono parimenti nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse e dalle spese di giustizia, nonche' di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione della sentenza. 4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza o il domicilio. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza o il domicilio nel territorio delle Parti, tale certificazione e' rilasciata dalla autorita' competente della Parte di cui egli e' cittadino, ai sensi della propria legge.

ARTICOLO 5
PERSONE GIURIDICHE
Le disposizioni riguardanti i cittadini di ciascuna Parte contraente si applicano anche alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio dell'altra Parte e sono costituite secondo la legge di quest'ultima.

ARTICOLO 6
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, gli atti, i documenti e le traduzioni, in originale o in copia autentica, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

TITOLO II
ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 7
OGGETTO DELL'ASSISTENZA 1. Ciascuna Parte, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, su richiesta, si impegna: a) a prestare all'altra Parte assistenza per il compimento di atti giudiziari, in particolare provvedendo alle notificazioni, all'audizione di parti, all'assunzione di prove e all'acquisizione di perizie; b) a fornire all'altra Parte informazioni concernenti la legislazione e la giurisprudenza, necessarie per un procedimento giudiziario; c) a trasmettere all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedimento giudiziario, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

ARTICOLO 8
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA
L'assistenza e' rifiutata se gli atti richiesti sono tali da recare pregiudizio alla sovranita' o alla sicurezza della Parte richiesta o sono contrari all'ordine pubblico di questa.

ARTICOLO 9
COMUNICAZIONI
1. Ai fini del presente titolo, le Parti comunicano fra loro per il tramite delle Autorita' centrali designate. 2. L'Autorita' centrale designata per la Repubblica Italiana e' il Ministero della Giustizia. 3. L'Autorita' centrale designata per la Repubblica di Moldova e' il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 10
LINGUE 1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese. 2. Gli atti e i documenti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese e le risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese.

ARTICOLO 11
SPESE
L'esecuzione dell'assistenza non puo' dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonche' delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 del presente Accordo.

ARTICOLO 12
COMMISSIONI ROGATORIE.
1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti: a) l'autorita' richiedente; b) l'autorita' richiesta, ove possibile; c) il procedimento per il quale e' domandata; d) l'identita' e il recapito delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti; e) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare; f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. La commissione rogatoria contiene altresi', ove necessario per l'atto da espletare, l'identita' e il recapito delle persone da sentire e le domande da porre loro

ARTICOLO 13
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE
1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta segue tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, domanda alla Parte richiedente le informazioni supplementari necessarie. 3. Quando e' espressamente domandato, la Parte richiesta fa conoscere alla Parte richiedente, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti che costituiscono l'oggetto della commissione rogatoria. L'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente e le parti processuali possono assistere all'esecuzione, nel rispetto della legge della Parte richiesta. 4. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituisce prontamente gli atti alla Parte richiedente, indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

ARTICOLO 14
NOTIFICAZIONE DI ATTI
1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari. 2. La richiesta di notificazione e' redatta dall'Autorita' centrale in conformita' al modello A) allegato al presente Accordo. I documenti allegati non necessitano di traduzione. 3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 13 del presente Accordo. 4. La nota di restituzione e' rilasciata dall'Autorita' centrale della Parte richiesta in conformita' al modello B) allegato al presente Accordo. La prova dell'avvenuta notificazione e' data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto e la sua qualita', nonche' la data, il luogo e le modalita' della consegna.

ARTICOLO 15
ESECUZIONE DI COMMISSIONI ROGATORIE E NOTIFICAZIONI
PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O
DEGLI UFFICI CONSOLARI
Ciascuna Parte puo' a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coercitivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione, se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.

ARTICOLO 16
COMPARIZIONE DI PERSONE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE
1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la comparizione dinanzi alla propria Autorita' giudiziaria di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non puo' essere sottoposta dalla Parte richiesta a misure coercitive per assicurarne la comparizione o assoggettata a sanzioni in caso di mancata comparizione. 2. Ai testimoni ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonche' le diarie e le indennita' nella misura prevista dalla legge della Parte richiedente. 3. La persona citata, se compare, non puo' essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena, ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, per fatti commessi prima dell'arrivo nel territorio dell'altra Parte. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente, trascorsi sette giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'Autorita' competente che la sua presenza non e' piu' necessaria, ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

TITOLO III
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE

ARTICOLO 17
CONDIZIONI RICHIESTE Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorita' giudiziarie di ciascuna Parte, nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni: a) la sentenza e' stata pronunciata da una Autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 18 del presente Accordo; b) il convenuto, in caso di contumacia, e' stato regolarmente citato ovvero se incapace e' stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa; c) la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa; d) la sentenza non e' in contrasto con altra sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento; e) non e' pendente tra le stesse Parti, davanti all'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento, un giudizio per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla proposizione della domanda davanti all'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte; f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.

ARTICOLO 18
COMPETENZA
1. Ai fini dell'articolo 17 lettera a) del presente Accordo, l'autorita' giudiziaria e' considerata competente se: a) il convenuto aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza, alla data di presentazione della domanda; b) il convenuto e' stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attivita' di una filiale, una succursale o un'agenzia a carattere commerciale, industriale o di altra natura site nel territorio di detta Parte; c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'Autorita' giudiziaria di detta Parte o si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza; sempre che in tali casi cio' sia consentito dalla legge della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento; d) in materia contrattuale l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui Autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; e) in materia di responsabilita' extracontrattuale, il fatto illecito si e' verificato nel territorio di detta Parte; t) in materia di obbligazioni alimentari, il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, residenza o domicilio nel territorio di detta Parte; g) in materia di successioni, il defunto era al momento della morte cittadino della Parte la cui Autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza, o in questa aveva il proprio ultimo domicilio; h) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili siti nel territorio della Parte la cui Autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza.

ARTICOLO 19
TRANSAZIONI GIUDIZIALI
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle Parti sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.

ARTICOLO 20
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni giudiziali ciascuna Parte applica la propria legge. 2. L'Autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Accordo sono state soddisfatte.

ARTICOLO 21
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO
E L'ESECUZIONE DI SENTENZE
1. La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare: a) una copia autentica ed integrale della sentenza; b) un'attestazione comprovante che la sentenza e' passata in giudicato; c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa; d) un documento comprovante che l'incapace e' stato regolarmente rappresentato, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa; e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere da a) a d) del presente articolo, nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento in lingua inglese o in lingua francese.

ARTICOLO 22
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI
TRANSAZIONI GIUDIZIALI
La Parte che chiede il riconoscimento deve presentare l'originale o una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulti che la transazione stessa ha efficacia esecutiva, con allegata una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene chiesto il riconoscimento o in lingua inglese o in lingua francese.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 23
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO 24
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo sara' ratificato in conformita' con la normativa vigente in ciascuna Parte ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 25
DENUNCIA
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarlo in ogni momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. Fatto a Roma il 7 dicembre 2006 in duplice esemplare nelle lingue italiana e moldova, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica di Moldova

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati

ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell’Ufficio Legislativo
Con. Di Stato Marco Lipari

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ALLEGATO A
Form A RICHIESTA DI NOTIFICAZIONI DI ATTI REQUEST FOR SER VICE OF DOCUMENTS ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE... AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA . ON JUDICIAL ASSISTANCE AND RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF CIVIL JUDGMENTS . . . . . . . . . . Il Ministero . . . . . . . . . . ha l'onore di far pervenire in duplice esemplare al Ministero . . . . . . i documenti sottoindicati con preghiera, conformemente all'art. 14 dell'Accordo, di notificarne un esemplare al destinatario. The Ministry of . . . . . . . .has the honour to send to the Ministry of . . . . . . . . the documents in duplicate, set out below. You are requested to send a copy there of to the addressee, in pursuance of art. 14 of the Agreement. LA NOTIFICA VA EFFETTUATA: (*) SER VICE SHALL BE MADE EITHER: (*) A) secondo le modalita' previste dalla legge del Paese richiesto A) in accordance with the procedure laid down by the law of the requested Country B) secondo la seguente modalita' . . . . . . . . . . . . . . . B) in accordance with the following specific procedure. . . . . . . . . . . . . . . RICHIEDENTE REQUESTING PARTY
DESTINATARIO ADDRESSEE Identita' . . . . . . . . . . . . . . . name Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . address. . . . . . . . . . . . . . . altri elementi utili . . . . . . . . . . . . . . . other useful information . . . . . . . . . . . . . . . (*) cancellare la dizione inutile (*) delete as appropriate
NATURA ED OGGETTO DELL'ATTO . . . . . . . . . . . . . . . NATURE AND PURPOSE OF THE DOCUMENT . . . . . . . . . . . . . . . Codesta Autorita' e' pregata di inviare a questo Ministero la nota di restituzione debitamente compilata, con i relativi allegati. You are kindly requested to send this Ministry the return form properly filled in, together with enclosures. ELENCO DEI DOCUMENTI LIST OF DOCUMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
data, firma, timbro
date, signature, seal

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ALLEGATO B
FORM B
NOTA DI RESTITUZIONE
RETURN FORM
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE . . . . . . . . . . . . . . .
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON JUDICIAL ASSISTANCE AND RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF CIVIL JUDGMENTS . . . . . . . . . . . . . . . Il Ministero . . . . . . . . . .ha l'onore di comunicare al Ministero . . . . . . . . . . che, conformemente all'art. 14 dell'Accordo, The Ministry . . . . . . . . . has the honour to communicate to the Ministry . . . . . . . . . that, pursuant to Art. 14 of the Agreement, 1) LA NOTIFICAZIONE E' STATA EFFETTUATA 1) SERVICE WAS MADE a) — secondo le modalita' previste dalla legge del Paese richiesto, mediante: (*) a) — in accordance with the procedure laid down by the law of the requested Country, by means of (*) 1) ricevuta sottoscritta dal destinatario; 1) a receipt signed by the addressee; 2) attestazione dell'Ufficio che ha effettuata la notifica; 2) an acknowledgement by the Office making the service; 3) attestazione dell'Ufficio che ha effettuata la notifica che il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto; 3) an acknowledgement stating that the addressee has refused to accept the document; b) — secondo la seguente particolare modalita' richiesta: . . . . . . . . . . . . . . . c) — in accordance with the following specific procedure: . . . . . . . . . . . . . . . I documenti menzionati nella richiesta sono stati consegnati a: . . . . . . . . . . . . . . . The documents mentioned in the request have been handed to: . . . . . . . . . . . . . . . identita' della persona che ha ricevuto l'atto: . . . . . . . . . . . . . . . full name: . . . . . . . . . . . . . . .
qualita' (rapporto di parentela, di subordinazione o altro con il destinatario):
specift type of relationship to the addressee (family, employment or other): . . . . . . . . . . . . . . . Data e luogo della notificazione: . . . . . . . . . . . . . . . Date and piace of service: . . . . . . . . . . . . . . . (*) cancellare la dizione inutile (*) delete as appropriate
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ALLEGATO B
FORM B
2) LA NOTIFICAZIONE NON E' STATA EFFETTUATA PER I SEGUENTI MOTIVI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) SERVICE WAS NOT MADE FOR THE FOLLOWING REASONS: Conformemente all'art. 11 dell'Accordo il richiedente e' pregato di rimborsare le spese (specificate nella allegata nota) In pursuance of Art. 11 of the Agreement, the requesting Country should reimburse any expense incurred for service (as per enclosed list) Documenti restituiti: List of documents returned: A) copia dell'atto notificato; A) copy of the document served; B) originale e copia degli atti non notificati; B) copy and original of the document if service was not made; C) altri documenti concernenti l'espletamento del servizio . . . . . . . . . . . . . . . C) other documents relevant to service (specify) . . . . . . . . . . . . . . . data, firma, timbro date, signature, seal
D’ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell’Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari
 
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