Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2009 (vai al sommario) |
|
LEGGE 12 novembre 2009, n. 173 |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonche' modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003. |
| Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorreredalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione CCW. |
| Art. 3. (Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58) 1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole: «Fondo per lo sminamento umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi» e dopo le parole: «programmi integrati di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»; 2) alla lettera a), dopo le parole: «presenza delle mine» sono inserite le seguenti: «e di residuati bellici esplosivi»; 3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con residuati bellici esplosivi»; 4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di aree con residuati bellici esplosivi»; 5) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»; 6) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 2. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 3. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «programmi di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 4. Il titolo della legge 7 marzo '2001, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». |
| Art. 4. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 5. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 novembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2675): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (La Russa) il 5 agosto 2009. Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, IV, V e XII. Esaminato dalla III commissione il 15 ed il 16 settembre 2009. Esaminato in aula il 21 settembre 2009 ed approvato il 23 settembre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1780): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 24 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 30 settembre 2009 ed il 21 ottobre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 21 ottobre 2009. |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|