Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2009 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
PROVVEDIMENTO 17 novembre 2009 |
Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad altri pubblici ufficiali. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
e
IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ed in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, concernente le modifiche normative conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto il decreto 12 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ed in particolare l'art. 24; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; Visto il provvedimento 6 dicembre 2006 emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e soggetti; Visto il provvedimento 8 novembre 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, che approva il modello di versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP); Visto il provvedimento 30 aprile 2008 emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2008, n. 109, riguardante le nuove specifiche tecniche e il rinvio del termine per l'utilizzo facoltativo delle procedure telematiche; Visto l'art. 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente l'estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi; Visto il provvedimento 23 marzo 2009 emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate che estende l'utilizzo del modello di versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP) ad altre tipologie di tributi erariali; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' tecniche per l'attivazione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Dispongono:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonche' la richiesta di pagamento, mediante addebito sul conto dell'ente, dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione, relative agli atti per i quali e' utilizzata la procedura telematica; c) «modulo»: l'apposito modello da utilizzarsi per la richiesta di abilitazione e/o revoca all'utilizzo del servizio telematico; d) «pubblici ufficiali»: i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; e) «enti»: amministrazioni dello Stato, ed enti pubblici, presso cui operano i pubblici ufficiali di cui alla lettera d); in particolare enti aventi i seguenti requisiti: e.1) amministrazioni dello Stato ed enti pubblici che non sono soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sono autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca oppure presso Poste Italiane S.p.a.; e.2) amministrazioni dello Stato ed enti pubblici che utilizzano il modello di versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai pubblici ufficiali che operano nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), che intendono avvalersi del servizio telematico. 2. Con successivo provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto fra loro e con il Ministero della giustizia, le procedure telematiche sono estese ai pubblici ufficiali che operano nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici diversi da quelli indicati all'art. 1, comma 1, lettera e). |
| Art. 3
Abilitazione al servizio telematico di trasmissione
1. I pubblici ufficiali sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico per la trasmissione degli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, ai fini della loro registrazione nonche' della loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, secondo le modalita' indicate nei commi successivi. 2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), chiedono l'abilitazione del pubblico ufficiale al servizio telematico inviando all'Agenzia del territorio un'apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta sullo specifico modulo predisposto dall'Agenzia del territorio e pubblicato nel sito Internet della stessa. Con la medesima modalita' e' richiesta la modifica delle informazioni fornite, nonche' la richiesta di revoca dell'abilitazione. 3. L'Agenzia del territorio, verificata l'ammissibilita' e la regolarita' della domanda, abilita il pubblico ufficiale, dandone comunicazione all'ente e al pubblico ufficiale per via telematica. |
| Art. 4
Modalita' di pagamento telematico
1. Il pagamento dei tributi dovuti e' effettuato con modalita' telematiche ed e' registrato a nome dell'ente, individuato dal corrispondente codice fiscale e l'addebito del relativo importo e' richiesto sul conto intestato all'ente medesimo, con le seguenti modalita': a) per gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e.1), l'addebito e' eseguito sul conto corrente intrattenuto presso Poste Italiane S.p.a. oppure presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate, il cui elenco e' disponibile sul sito Internet della stessa Agenzia delle entrate; b) per gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e.2), il versamento avviene con addebito sulla contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato e intestata agli enti inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ovvero con le modalita' di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 ottobre 2007, qualora gli enti siano inseriti nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 2. Ai fini dell'operazione di addebito e' necessaria la corrispondenza tra il codice fiscale dell'ente e quello dell'intestatario del conto di cui al comma precedente. 3. Le somme eventualmente versate in eccesso in sede di autoliquidazione devono essere richieste tramite istanza di rimborso. |
| Art. 5
Specifiche tecniche
1. Per la trasmissione telematica delle formalita' di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 6
Firma digitale
1. Il pubblico ufficiale sottoscrive il modello unico informatico da trasmettere all'Agenzia del territorio con la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che tiene luogo del codice di autenticazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 13 dicembre 2000. |
| Art. 7
Decorrenza dell'utilizzo facoltativo delle procedure telematiche
1. L'utilizzo facoltativo, per i pubblici ufficiali di cui al presente provvedimento, delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, decorre dal 1° dicembre 2009. |
| Art. 8
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000. 2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2009
Il direttore dell'Agenzia delle entrate Befera Il direttore dell'Agenzia del territorio Alemanno Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Ormanni |
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