Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2009 (vai al sommario)
LEGGE 13 novembre 2009, n. 172
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantatre' e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
«13) Ministero della salute»;
b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;
d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»;
e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' regionali» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;
2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»;
3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita' sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento».
3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gia' attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonche' le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. Dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. La denominazione: «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonche', per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresi' fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.
8. Nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' delle misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalita' delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, e' fatta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonche' di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure.
9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.
10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e, quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1691):
Presentato dal Presidente del Consiglio (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi) il 15 luglio 2009.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 21 luglio 2009 con pareri delle commissioni 5ª, 11ª e 12ª.
Esaminato dalla commissione il 28 luglio; 16 e 23 settembre 2009.
Relazione scritta annunciata il 24 settembre 2009 (atto n. 1691-A) relatore sen. Vizzini.
Esaminato in aula il 22 settembre 2009 e approvato il 30 settembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2766):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 5 ottobre 2009 con pareri delle commissioni V, XI, XII e questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 13, 14, 20, 21, 27 e 28 ottobre 2009.
Esaminato in aula il 9 novembre 2009 e approvato 1'11 novembre 2009.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».
- Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
13) Ministero della salute.».
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Il testo dell'art. 24, comma 1, lettera b) del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) (omissis);
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali,
coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i
controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della
normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;».
- Il testo dell'art. 47-bis, del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della
tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana,di
coordinamento del sistema sanitario nazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria,
di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e
sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse,
le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con
modalita' definite d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza
sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».
- Il testo dell'art. 47-ter, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e
cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo,
coordinamento e monitoraggio delle attivita' tecniche
sanitarie regionali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro
regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e
l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari;
organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
concorsi e stato giuridico del personale del Servizio
sanitario nazionale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro.».
b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
annualmente al Parlamento.».
- Il testo dell'art. 47-quater del citato decreto
legislativo, n. 300 del 1999 e' il seguente:
«Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non puo' essere
superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di
cui all'art. 47-ter.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244), convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Il testo dell'art. 1, comma 8, del citato
decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008, e' il seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n. 223.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2003, n. 129 (Regolamento di organizzazione del Ministero
della salute), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
giugno 2003, n. 129.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
2001, n. 297 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro del lavoro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2001, n. 167.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno
2003, n. 208 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della salute), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182.
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' il seguente:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 527, della citata legge
n. 296 del 2006 e' il seguente:
«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al
comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
fine e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art.
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete..
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999 e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.».
- Il testo dell'art. 1, commi 7, 8 e 11, della legge 24
dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita'
per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche'
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale),
e' il seguente:
«Art. 1. - 1.-6. (Omissis).
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il
riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli
enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti
previdenziali pubblici, dalla possibilita' di prevedere, a
tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie
e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni
unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare
il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a
conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per
3,5 miliardi di euro.
9.-10. (Omissis).
11. In funzione delle economie rivenienti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8,
da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo
del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono corrispondentemente
rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di
cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' per l'accertamento delle
economie riscontrate in seguito all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle
previsioni della spesa a normativa vigente degli enti
previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli
enti medesimi.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare
situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 e' il
seguente:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a
decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e
alla ricerca in base a un programma approvato con decreto
del Ministro della salute, nonche', per quanto di
pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del
medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al
Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
- Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 393 (Proroga della partecipazione
militare italiana a missioni internazionali di pace,
nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in
Albania), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 27 e' il seguente:
«Art. 4-bis (Monitoraggio sanitario). - 1. E' disposta
la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle
condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque
titolo hanno operato od operano nei territori della
Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni
internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonche'
di tutto il personale della pubblica amministrazione,
incluso quello a contratto, che ha prestato o presta
servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze
diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari
che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi
accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso
qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita', le
condizioni e i criteri per l'attuazione del presente
articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze
alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al
Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del
Ministro della sanita' sullo stato di salute del personale
militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
Jugoslavia.».
- Il testo dell'art. 5, comma 2 del citato
decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e' il seguente:
« 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art.
4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
nonche' l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni
nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli
anni 2002 e 2003.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, supplemento
ordinario.



 
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