Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 novembre 2009
Riconoscimento, al sig. Leja Marc Andre', di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Leja Marc Andre', nato l'11 maggio 1975 a Schweinfurt (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Germania, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori civile ambientale, industriale e dell'informazione, e l'esercizio in Italia della medesima professione;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Ingenieur (FH)» presso la «Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Gottingen» nell'anno 2003;
Considerato che ha documentato di aver maturato esperienza professionale per un periodo superiore a tre anni, esperienza che gli consentirebbe la iscrizione in una «Ingenieurkammer» in qualita' di «Beratender Ingenieur»;
Considerato pertanto che il sig. Leja e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Germania, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della direttiva 2005/36/CE;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2008 e del 10 luglio 2009 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settori industriale e dell'informazione dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Leja e' sostanzialmente diversa da quella richiesta in Italia agli iscritti in questi due settori, e le carenze sono tali da non poter essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che nelle medesime sedute della Conferenza di servizi, in ordine alla domanda di iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale, e' stato espresso parere favorevole, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, previo superamento di misure compensative in quanto sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante;
Preso atto che le misure compensative applicate consistono in una prova attitudinale scritta e orale sui seguenti esami: 1) urbanistica e pianificazione territoriale, 2) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche delle costruzioni, 3) costruzioni idrauliche e marittime - idrologia oppure, in alternativa a scelta del richiedente, un tirocinio professionale della durata di diciotto mesi sulle materie oggetto della prova attitudinale;
Vista la istanza di riesame presentata dal sig. Leja, a sostegno della quale ha prodotto esperienza professionale maturata in Germania;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009, nella quale e' stata accolta la domanda di riesame presentata dal sig. Leja ed e' stato parzialmente modificato il precedente parere;
Rilevato comunque che, permangono le differenze riscontrate nelle precedenti Conferenze di servizi;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1
Al sig. Leja Marc Andre', nato l'11 maggio 1975 a Schweinfurt (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur (FH)» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulla seguente materia: 1) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche delle costruzioni.
 
Art. 4
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settori industriale e dell'informazione e' respinta.
Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone