Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 novembre 2009 |
Riconoscimento, al sig. Boor Branko-Flaming, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Boor Branko-Flaming, nato il 17 febbraio 1968 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructilor de masini» conseguito presso la Universita' politehnica di Bucarest nel giugno 1993 - come attestato dal «Ministerul Invatamintului si Stiintei» - ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che secondo la attestazione della autorita' competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 6 marzo 2009 e del 17 settembre 2009, nel corso delle quali era stato espresso parere favorevole per la iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, previo superamento di misure compensative; Preso atto che le misure compensative applicate consistono in una prova attitudinale scritta e orale sui seguenti esami: 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici oppure, in alternativa a scelta del richiedente, un tirocinio professionale della durata di dodici mesi sulle materie oggetto della prova attitudinale; Vista la istanza di riesame presentata dal sig. Boor, nella quale precisa che gli esami oggetto della prova attitudinale applicata al suo caso, non sono presenti nel piano di studi della facolta' di ingegneria di alcune Universita' italiane; Vista altresi' la documentazione allegata a sostegno della istanza di riesame, relativa ad esperienza professionale maturata in Romania; Considerato quanto espresso nella Conferenza di servizi del 27 ottobre 2009, nella quale e' stato confermato il parere precedentemente espresso, rigettando la richiesta di riesame presentata dall'interessato; Rilevato pertanto che, permangono le differenze riscontrate nelle precedenti Conferenze di servizi, in quanto in Italia viene richiesta ad un ingegnere una formazione non solo accademica ma anche professionale, e quest'ultima si acquisisce successivamente alla laurea con il tirocinio e il superamento dell'esame di abilitazione professionale; Rilevato inoltre che la esperienza professionale come documentata, non fornisce elementi utili per una diminuzione delle misure compensative come sopra descritte; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1 Al sig. Boor Branko-Flaming, nato il 17 febbraio 1968 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructilor de masini» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2 Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici. Roma, 10 novembre 2009
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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