Gazzetta n. 276 del 26 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 ottobre 2009, n. 169
Regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, d'ora in poi denominato Testo unico, ed in particolare l'articolo 5, che stabilisce le condizioni per il regime del deposito fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa, l'articolo 18, relativo all'individuazione dei poteri e dei compiti di controllo attribuiti agli uffici e ai funzionari dell'amministrazione finanziaria nonche' dalla vigente normativa sulla vigilanza permanente presso gli impianti di produzione di prodotti energetici;
Visto l'articolo 23 del Testo unico con il quale si stabilisce che l'amministrazione finanziaria, allo scopo di verificare il rispetto delle norme stabilite in materia di produzione, deposito, trasformazione e impiego di prodotti energetici, puo' prescrivere l'installazione nei depositi fiscali di prodotti energetici di strumenti e apparecchiature per la misura, anche con l'impiego di tecniche telematiche e informatiche, delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti;
Visto l'articolo 67 del Testo unico che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione dello stesso Testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, concernente le norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono;
Visto l'accordo siglato tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria in data 13 aprile 1993 per l'inizio della sperimentazione nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali di un nuovo sistema informatizzato del processo di gestione delle operazioni di movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti in tempo reale, denominato Infoil;
Considerata la sperimentazione svolta nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali del sistema Infoil;
Considerato che tale sistema ha come scopo quello di snellire e semplificare i controlli fiscali svolti nelle operazioni di movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti senza compromettere la correttezza, la completezza e la tempestivita' delle informazioni aventi rilevanza fiscale;
Ritenuta la necessita' di disciplinare, dopo il completamento della sperimentazione, le modalita' per l'adesione al nuovo sistema di controllo;
Vista la positiva valutazione espressa dal Comando generale della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009, n. 1483/09;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-12700/UCL del 23 settembre 2009;

A d o t t a
il presente regolamento:

Art. 1

Definizione del regime

1. Nelle raffinerie, negli stabilimenti di produzione e negli impianti petrolchimici, nei quali i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, i dati necessari per la determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti sono rilevati direttamente dal depositario autorizzato, qualora disponga di un idoneo sistema informatizzato di controllo dei dati medesimi, che consenta la connessione al sistema stesso da parte dell' Agenzia delle dogane in modo autonomo e diretto.
2. E' ritenuto idoneo un sistema informatizzato di controllo in grado di:
a) rilevare in modo automatico a distanza, attraverso misurazione diretta, i livelli dei serbatoi e le temperature dei prodotti;
b) registrare le quantita' introdotte ed estratte, e la relativa densita', rilevate anche attraverso misurazione indiretta.
3. Il rilevamento del dato della densita' dei prodotti finiti ottenuti negli stabilimenti di produzione e' effettuato dal depositario autorizzato attraverso il prelievo sistematico di campioni, secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane.
4. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta afferente i prodotti ottenuti negli impianti di lavorazione sono effettuati dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente avvalendosi dei dati forniti dal sistema informatizzato, secondo le modalita' stabilite dalla stessa Agenzia delle dogane.
5. Negli impianti di produzione, i prodotti gia' accertati che residuano al termine delle operazioni di estrazione da un serbatoio sono reimmessi nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti anche per la preparazione di altro prodotto. L'effettuazione di tali operazioni comporta, conformemente alla previsione dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, l'annullamento del carico d'imposta relativo al prodotto residuo del serbatoio.
6. Le eventuali differenze tra le risultanze contabili, i dati forniti dal sistema informatizzato e quelli rilevati manualmente in misura superiore a quanto consentito, dovranno essere giustificate dal depositario autorizzato e, in mancanza di cio', troveranno applicazione le vigenti disposizioni sanzionatorie in materia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Si riportano i testi degli articoli 5, 18 e 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.».
«Art. 18 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). - 1. Il regime del deposito fiscale e' consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, nonche' per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di prodotti energetici di capacita' superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacita' superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacita' inferiore, quando risponde ad effettive necessita' operative e di approvvigionamento dell'impianto.
2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'amministrazione finanziaria puo' prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio tecnico di finanza.
4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 6.
5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione dei prodotti energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sui prodotti energetici per le quali e' stabilita la pena della reclusione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383 (Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono):
«Art. 1 (Cali di lavorazione degli oli minerali). - 1. In caso di rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», di oli minerali soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso l'abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi e' fissato nella misura dell'1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione.
2. A richiesta dell'operatore puo' essere riconosciuto dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura del calo superiore a quella di cui al comma 1, sulla base di esperimenti effettuati dall'UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma 1.
3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, promiscuamente con materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione di tali operazioni comporta l'annullamento del carico d'impresa sui prodotti sottoposti alle medesime.».



 
Art. 2

Inoltro delle istanze

1. Il depositario che intende avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 1, presenta apposita istanza direttamente all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. L'istanza contiene, oltre agli elementi identificativi del deposito fiscale, le seguenti informazioni:
a) caratteristiche tecniche, funzionali ed operative del sistema informatico al quale l'ufficio dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente accede direttamente con terminale collegato a livello locale;
b) caratteristiche tecniche e dislocazione degli strumenti per la rilevazione automatica a distanza dei livelli dei serbatoi e delle temperature dei prodotti, nonche' modalita' utilizzate per la misurazione indiretta delle quantita' e della densita', con l'indicazione dei punti di connessione al sistema informatizzato per la rilevazione autonoma e diretta delle misure da parte dell'Agenzia delle dogane;
c) tipologia dei dati operativi, contabili e di controllo che il sistema informatico e' in grado di rilevare, registrare e storicizzare;
d) modalita' di tenuta degli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti, ovvero della loro tenuta in modo informatico;
e) modalita' di redazione dei bilanci di materia e di energia.
2. Le funzioni e i dati elementari di interesse fiscale che dovranno essere resi disponibili alla Agenzia delle dogane e le relative modalita' di trasmissione per il tramite del sistema telematico doganale, le metodologie operative di controllo, nonche' le caratteristiche tecniche minime e la dislocazione degli strumenti di controllo, sono stabiliti dall'Agenzia delle dogane.
 
Art. 3

Rilascio dell' autorizzazione

1. L'Ufficio delle dogane territorialmente competente, effettuata la verifica dell'istanza di cui all'articolo 2, promuove per il tramite della Direzione regionale sovraordinata l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte dell'Area centrale tecnologie per l'innovazione sugli aspetti informatici e di connessione relativi all'attivazione e gestione del sistema. La sperimentazione del sistema informatizzato, in parallelo alla procedura ordinaria, dovra' concludersi entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
2. Si prescinde dalla sperimentazione qualora si tratti di stabilimento nel quale il programma informatizzato oggetto dell'istanza sia stato gia' attivato da almeno sei mesi dalla data della richiesta, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'ambito del programma sperimentale condotto dall'Agenzia delle dogane.
3. Conclusi gli adempimenti propedeutici di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente rilascia, ove nulla osti, l'autorizzazione all'impiego della procedura di cui all'articolo 1.
 
Art. 4

Adempimenti del depositario autorizzato

1. Il depositario, autorizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, assume la piena responsabilita' delle operazioni di rilevanza fiscale contenute nella dichiarazione di programma giornaliero di lavorazione che si impegna a comunicare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente entro le ore 17 del giorno precedente all'inizio delle operazioni. Eventuali variazioni al programma giornaliero sono comunicate, al piu' tardi, un'ora prima dell'inizio delle operazioni oggetto di variazione. Per le estrazioni a mezzo autobotti nel programma giornaliero non e' necessario riportare il dettaglio della singola estrazione. Analoga responsabilita' e' assunta in carico dal depositario autorizzato per tutti gli altri dati ed eventi operativi, rilevanti ai fini delle accise, registrati nel sistema informatico.
2. Il depositario autorizzato e' tenuto a conservare per due mesi i campioni delle partite di prodotti accertate, secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane. Qualora l'Ufficio delle dogane territorialmente competente abbia provveduto a prelevare un campione e ad inviarlo in analisi al competente Laboratorio chimico specializzato, il depositario e' tenuto a conservare i restanti esemplari del campione fino alla conclusione dell'accertamento analitico ivi comprese eventuali revisioni di analisi.
3. Presso i depositi fiscali autorizzati e' eseguito una volta l'anno l'inventario ordinario fisico delle giacenze e, in particolare, l'inventario delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, per il calcolo delle perdite di lavorazione.
 
Art. 5

Attivita' di controllo

1. Per i depositi fiscali muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue controlli periodici mediante interventi diretti, per accertarsi della regolarita' delle operazioni di rilevanza fiscale e dell'esattezza dei dati forniti dagli strumenti automatici di misura, tenendo conto dei limiti di incertezze di misura previsti.
2. Per i depositi di cui al comma 1 che dispongano di idonei sistemi per la rilevazione automatica a distanza delle quantita' di materie prime o semilavorati introdotte o di prodotti finiti estratti, della densita' dei prodotti finiti contenuti nell'intero parco serbatoi, o per il prelievo automatico dei campioni di prodotti estratti, nonche' di ulteriori sistemi automatizzati di controllo, l'Agenzia delle dogane adotta forme semplificate di controllo.
3. In presenza di irregolarita' rilevate ai sensi dei commi 1 e 2, o nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 o delle istruzioni impartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva la possibilita' di valutare distintamente le singole fattispecie in ragione della comprovata buona fede del depositario autorizzato.
4. Il Corpo della guardia di finanza, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esercita le funzioni di vigilanza di competenza, accedendo, se ritenuto necessario, ai dati di cui all'articolo 1.
5. Per i depositi fiscali di produzione muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue altresi' controlli periodici mediante il prelievo di campioni di prodotti estratti, tesi all'accertamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
«Art. 8 (Accertamenti sulla conformita' dei combustibili). - 1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, e' effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.
2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua:
a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantita' e le qualita', ai fini della classificazione fiscale;
b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito;
c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato V. Non si applica quanto previsto dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio ed il Corpo della guardia di finanza provvedono altresi' all'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 9, comma 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette a tali organi i piani approvati con le modalita' previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'art. 9, comma 3.».



 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 ottobre 2009

Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 286
 
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