Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 134
Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010».


Art. 1
1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni».
1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualita' e la continuita' del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n.124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, gia' destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attivita' didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attivita' di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennita' di disoccupazione, cui puo' essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 e' riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, e' prorogato al 31 agosto 2010.
4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e' consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, e' improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.
4-quater. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n.296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1º settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non e' consentito modificare la scelta gia' precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o piu' specifiche graduatorie.
4-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
4-sexies. Restano validi, secondo quanto gia' stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, purche' in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n.207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005 e n.85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e' titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilita' professionale previste dalla normativa vigente.
4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, o dalla legge 12 marzo 1999, n.68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorita' scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione e' trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies.
4-novies. A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-octies, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-octies all'ufficio scolastico regionale competente.
4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-octies e 4-novies, le autorita' scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies.
4-undecies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies.
4-duodecies. All'articolo 427, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano».
4-terdecies. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonche' la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo le parole: «banca dati» sono inserite le seguenti: «nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e»; dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori» e le parole: «, e provvede» sono sostituite dalle seguenti: «. L'INPS provvede altresi' al monitoraggio».
4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;
b) all'articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) e' sostituito dal seguente:«3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro».
4-quinquiesdecies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-sexiesdecies. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera
c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
... omissis;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel
secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa
procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati
ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per
cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione
al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20
dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3
ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi
corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a
domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al
corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Le nomine, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre
2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,
coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo
esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza;
... omissis.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 554, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado»:
«Art. 554 (Accesso ai ruoli della terza e quarta
qualifica funzionale). - 1. Le assunzioni nei ruoli della
quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi
provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti
delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi
sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, la quale indichera', fra l'altro, i titoli ed i
criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A.
non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato,
senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei
ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la
partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in
cui si presta servizio alla data di pubblicazione del
bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato
almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in
qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono
stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la
qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al
presente articolo si prescinde dal limite massimo di eta'
previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono
effettuate tramite le apposite liste di collocamento
previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie
di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla
data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art.
587.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con
regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con
propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio
da ritenere equivalenti al diploma di qualifica
professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma
1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di
ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che
presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel
posto spettante in base al punteggio complessivo riportato
e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora
nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
nuovi titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda
di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di
cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti
disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti,
integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2 del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001/2002»:
«Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina a regime entro lo stesso termine
del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
... Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 recante «Disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di
Universita'»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti). - 1. A decorrere dall'anno scolastico
2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato:
«testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo
scaglione previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base
alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili,
dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente
i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza
dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art.
401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da
presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento
della graduatoria con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
mancata presentazione della domanda comporta la
cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici
successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi
entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento
nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato
all'atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell'art. 401 del testo unico e'
abrogato.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS)
costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento
nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui
al comma 1.
3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il
diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti
applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a
conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da
apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame
finale con valore di esame di Stato abilitante.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli
aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie
permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli
scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'art.
2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333, le parole: «da effettuare con periodicita' annuale
entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con
effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno
scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni
delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati
entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del
diploma abilitante di didattica della musica, purche' in
possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e
che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004,
trecentosessanta giorni di servizio nella classe di
concorso 77/A.».
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti»:
«Art. 36 (Procedure di nomina in ruolo del personale
docente). omissis.
1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento
conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva
ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o
idoneita' all'insegnamento indetti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il
requisito di servizio di trecentosessanta giorni, reso in
qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti
corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 9 febbraio 2005, n.
21, fornisce alle Universita' ed Accademie indicazioni e
istruzioni per organizzare ed attivare corsi speciali
riservati ai docenti in possesso di trecentosessanta giorni
di servizio, al fine del conseguimento dell'abilitazione,
idoneita' all'insegnamento o del diploma di
specializzazione per il sostegno.
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 recante «Disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di
Universita'»:
«Art. 2 (Disposizioni speciali per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento). - 1. Nell'anno
accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica e
musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie
strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale,
riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso
della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili
conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre
1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un
diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di
belle arti o di istituto superiore per le industrie
artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di
concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al
Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e
che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per
almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in
possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla
lettera a), privi di abilitazione o idoneita'
all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione
per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di
maturita' afferente alle classi di concorso comprese nelle
tabelle C e D del citato decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive
modificazioni, alle classi di concorso comprese nella
tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il
possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di
scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che
siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano
prestato servizio su posti di sostegno per almeno
trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo
conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale
conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che
siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano
prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nella
scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto,
successivamente e in conformita' alle modalita' di
formazione definite nella fase transitoria di attuazione
del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'art. 5
della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso
del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano
privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato
servizio per almeno trecentosessanta giorni dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non
oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo
attuativo dell'art. 5 della legge n. 53 del 2003, le
universita' istituiscono, nell'ambito delle proprie
strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per
il conseguimento del titolo di specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola
materna ed elementare in possesso di abilitazione o
idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti prima
della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999,
n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno
trecentosessanta giorni su posti di sostegno, dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di
attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le
modalita' di formazione per consentire ai docenti non
abilitati che hanno prestato almeno trecentosessanta giorni
di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico.
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati
dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati,
che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che
abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio
complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal
1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico
2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito
nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i
conservatori, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono
finanziati sulla base delle modalita' definite ai sensi del
comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il
conseguimento dell'abilitazione o idoneita'
all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore
di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle
graduatorie permanenti di cui all'art. 1, comma 1, sulla
base di modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo,
in ciascuna universita', per l'attivazione del rispettivo
corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in
relazione al numero degli iscritti.
3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni
tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei
corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca impartisce alle universita' precise
disposizioni relative alle modalita' di attuazione dei
corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di
scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie
chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attivita'
lavorativa dei frequentatori che operano in scuole
dislocate su tutto il territorio nazionale.
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati
dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati,
che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che
abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio
nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in
soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della
musica coordinati con le relative classi di strumento
presso i conservatori, ai fini del conseguimento di
specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonche'
per educazione musicale nella scuola secondaria secondo
modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto
anche conto dei criteri di cui al comma 3.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso
31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno trecentosessanta
giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita
dall'art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 del
Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe
di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della
musica coordinato con le relative classi di strumento
presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in
relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Al presente comma si
applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di
cui al comma 7.
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente
articolo, il servizio di insegnamento e' valido solo se
prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e
per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi
di concorso.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali
di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti
disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per
i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati
banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento
nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento
possono essere disciplinati con apposita legge provinciale,
adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6
sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle
universita' e dai conservatori con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei
corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle
singole universita' e dei singoli conservatori.
7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e'
valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il
superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono
stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n.
1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano maturato il
requisito sulla durata del servizio prestato di cui
all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000,
n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore
della medesima legge n. 306.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 18 novembre 2005, n.
85 riguarda le modalita' di svolgimento e l'organizzazione
dei corsi finalizzati all'abilitazione e ripropone, con
lievi adattamenti, le disposizioni emanate con il decreto
ministeriale n. 21 del 2005. Nel decreto e' data
particolare evidenza alle disposizioni di tipo
organizzativo, nella considerazione che le stesse
concorrano ad un migliore e piu' tempestivo svolgimento dei
corsi stessi.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39,
supplemento ordinario.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68, supplemento
ordinario.
- Il testo vigente dell'art. 427, comma 4, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado» cosi' come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
«Art. 427 (Reclutamento del personale docente). - 1.
Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione
secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con
lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari,
secondarie e artistiche delle localita' ladine della
provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per
titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo
unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di
lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle
localita' ladine, i cittadini dei gruppi linguistici
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89 .
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal
presente articolo, ad eccezione di quelli per
l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in
lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di
servizio di cui alla lettera b) dell'art.o 401 nelle scuole
con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle
localita' ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di
insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti
di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella
scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano
e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria
superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano,
possono accedere anche coloro che siano in possesso di un
titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato
equipollente dal Ministero della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai
soli fini dell'insegnamento. Fermo restando che il
beneficiario del riconoscimento delle qualifiche
professionali deve possedere le conoscenze linguistiche
necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo'
limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'art.
3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli
fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di
lingua tedesca della provincia di Bolzano.
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria
della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle
discipline da impartire in lingua diversa da quella
italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.
6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o
tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua
tedesca o di scuole in lingua italiana, e' richiesta una
adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della
scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del
titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Nei
confronti del personale non di ruolo il relativo attestato
conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del
conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo,
sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio
in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi
nelle relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente delle
scuole delle localita' ladine della provincia di Trento si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 16
dicembre 1993, n. 592.».
- Il testo vigente dell'art. 19, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, recante
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale» cosi' come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga). omissis.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai
commi precedenti, secondo le linee guida definite nel
decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita
banca dati nella quale confluiscono tutti i dati
disponibili relativi ai percettori di trattamenti di
sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la
gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono
accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei
complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se
determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
omissis.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 15 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276 recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30», cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 8 (Ambito di diffusione dei dati relativi
all'incontro domanda-offerta di lavoro). - 1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati
amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con
particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore
di particolari benefici contributivi e fiscali, gli
elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale
prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
hanno valore certificativo delle stesse.
omissis.».
«Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto
dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene
costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale
sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e
offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a
tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati,
sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e'
liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle
imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale
direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi
appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e
privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e
a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della
borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici
nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione, alla raccolta, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la
massima efficienza e trasparenza del processo di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli
strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la
diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai
fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle
competenze proprie delle regioni di programmazione e
gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e
privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al
lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard
nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il
livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in
ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle
province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio
2008, n. 140 concernente «Regolamento recante la disciplina
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi
dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.» e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9
settembre 2008, n. 211.



 

Art. 1 bis

Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entita' delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e' finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonche' alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.
5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n.1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.262, sono annualmente definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonche' il riparto delle risorse complessivamente disponibili tra la suddetta finalita' e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.1 del 2007. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalita' di cui al presente comma.
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296.



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a
633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa
di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta
del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le
variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse
agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
11 dicembre 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita':
«5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d),
e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite
massimo di euro 5.000.000.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni
per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di
istruzione:
«1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con
apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
della pubblica istruzione, viene definito il programma
nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle
scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori
l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per
l'intero anno scolastico.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 602, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso
dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio
successivo. La quota del predetto Fondo non ripartita
nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle
istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento
dell'offerta formativa e per la formazione del personale,
sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del
3 aprile 2006.».



 

Art. 1 ter

Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, dopo le parole: «Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze» sono inserite le seguenti: «, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet».



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo aggiornato dell'art. 5, comma 1,
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Adozione dei libri di testo). - 1. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 15 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si
e' impegnato a mantenere invariato il contenuto nel
quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali
appendici di aggiornamento da rendere separatamente
disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate
esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti
scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o
scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo
avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a
valere per il successivo quinquennio, e nella scuola
secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere
per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila
affinche' le delibere dei competenti organi scolastici
concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel
rispetto delle disposizioni vigenti.».



 

Art. 1 quater

Anagrafe degli studenti

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, dopo le parole: «dei singoli studenti» sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,».
2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.76 del 2005 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica».



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo aggiornato dell'art. 3, comma 1
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti). - 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi
scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli
studenti e dei dati relativi alla valutazione degli
studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria,
avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del
medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle
istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati
personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri
dati utili alla prevenzione e al contrasto della
dispersione scolastica.
Omissis.».



 

Art. 1 quinquies

Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sostengono altresi' l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.».



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo aggiornato dell'art. 2, comma 3,
della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante:
«Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore», cosi' come risulta modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Ammissione). - omissis.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7,
l'ammissione dei candidati esterni che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la
loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi
dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva,
nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno. Sostengono altresi' l'esame preliminare, sulle
materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i
candidati in possesso di idoneita' o di promozione
all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno
ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati
per l'ammissione all'esame.Si tiene conto anche di crediti
formativi eventualmente acquisiti. Il superamento
dell'esame preliminare, anche in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita'
all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti
al consiglio della classe dell'istituto, statale o
paritario, collegata alla commissione alla quale il
candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei
decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
omissis.».



 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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