Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2009 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 134 |
Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010». |
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Art. 1 1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni». 1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata. 2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualita' e la continuita' del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n.124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, gia' destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attivita' didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. 3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attivita' di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennita' di disoccupazione, cui puo' essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni. 4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 e' riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, e' prorogato al 31 agosto 2010. 4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e' consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, e' improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria. 4-quater. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n.296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1º settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non e' consentito modificare la scelta gia' precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o piu' specifiche graduatorie. 4-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 4-sexies. Restano validi, secondo quanto gia' stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, purche' in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n.207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. 4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005 e n.85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e' titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilita' professionale previste dalla normativa vigente. 4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, o dalla legge 12 marzo 1999, n.68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorita' scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione e' trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. 4-novies. A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-octies, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-octies all'ufficio scolastico regionale competente. 4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-octies e 4-novies, le autorita' scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. 4-undecies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies. 4-duodecies. All'articolo 427, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano». 4-terdecies. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonche' la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo le parole: «banca dati» sono inserite le seguenti: «nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e»; dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori» e le parole: «, e provvede» sono sostituite dalle seguenti: «. L'INPS provvede altresi' al monitoraggio». 4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati; b) all'articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) e' sostituito dal seguente:«3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro». 4-quinquiesdecies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4-sexiesdecies. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: ... omissis; c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza; ... omissis.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 554, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»: «Art. 554 (Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale). - 1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indichera', fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 2. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando. 3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore. 4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni. 5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587. 6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso. 7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso. 8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.». - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002»: «Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina a regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attivita' didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. 2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. ... Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'»: «Art. 1 (Disposizioni in materia di graduatorie permanenti). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella. 1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. 2. Il comma 3 dell'art. 401 del testo unico e' abrogato. 3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1. 3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante. 4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004. 4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purche' in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.». - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»: «Art. 36 (Procedure di nomina in ruolo del personale docente). omissis. 1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di trecentosessanta giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.». - Il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, fornisce alle Universita' ed Accademie indicazioni e istruzioni per organizzare ed attivare corsi speciali riservati ai docenti in possesso di trecentosessanta giorni di servizio, al fine del conseguimento dell'abilitazione, idoneita' all'insegnamento o del diploma di specializzazione per il sostegno. - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'»: «Art. 2 (Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento). - 1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati: a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneita' all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturita' afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformita' alle modalita' di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53 del 2003; c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'art. 5 della legge n. 53 del 2003, le universita' istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalita' di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico. 2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalita' definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7. 3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base di modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna universita', per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti. 3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca impartisce alle universita' precise disposizioni relative alle modalita' di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attivita' lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale. 4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonche' per educazione musicale nella scuola secondaria secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3. 4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7. 5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento e' valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. 6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali. 7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle universita' e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole universita' e dei singoli conservatori. 7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.». - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 18 novembre 2005, n. 85 riguarda le modalita' di svolgimento e l'organizzazione dei corsi finalizzati all'abilitazione e ripropone, con lievi adattamenti, le disposizioni emanate con il decreto ministeriale n. 21 del 2005. Nel decreto e' data particolare evidenza alle disposizioni di tipo organizzativo, nella considerazione che le stesse concorrano ad un migliore e piu' tempestivo svolgimento dei corsi stessi. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68, supplemento ordinario. - Il testo vigente dell'art. 427, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: «Art. 427 (Reclutamento del personale docente). - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle localita' ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico. 2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita' ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 . 3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera b) dell'art.o 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine. 4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento. Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano. 5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento. 6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie. 7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle localita' ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.». - Il testo vigente dell'art. 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: «Art. 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga). omissis. 4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. omissis.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», cosi' come modificati dalla presente legge: «Art. 8 (Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro). - 1. Abrogato. 2. Abrogato. 3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse. omissis.». «Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. 2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto. 4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono: a) un livello nazionale finalizzato: 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; 2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali; 3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro: 1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; 3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione. 5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 concernente «Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 settembre 2008, n. 211.
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| Art. 1 bis
Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie
1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entita' delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e' finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonche' alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali. 5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n.1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.262, sono annualmente definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonche' il riparto delle risorse complessivamente disponibili tra la suddetta finalita' e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.1 del 2007. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalita' di cui al presente comma. 6. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 11 dicembre 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita': «5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione: «1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione, viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto Fondo non ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.».
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| Art. 1 ter
Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie
1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, dopo le parole: «Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze» sono inserite le seguenti: «, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet».
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Note all'art. 1: - Si riporta il testo aggiornato dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Adozione dei libri di testo). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si e' impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.».
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| Art. 1 quater
Anagrafe degli studenti
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, dopo le parole: «dei singoli studenti» sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,». 2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.76 del 2005 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica».
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Note all'art. 1: - Si riporta il testo aggiornato dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti). - 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica. Omissis.».
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| Art. 1 quinquies
Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sostengono altresi' l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.».
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Note all'art. 1: - Si riporta il testo aggiornato dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante: «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», cosi' come risulta modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ammissione). - omissis. 3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresi' l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto. omissis.».
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| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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