Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 agosto 2009
Disposizioni per promuovere l'efficienza e la concorrenza del mercato all'ingrosso del gas naturale, favorendo la conseguente riduzione di oneri per imprese e famiglie per l'anno termico 2009-2010.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008;
Viste le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') numeri 22/04, 56/07, 162/07, 291/07, 326/07, 112/08, 124/08, 24/09, 108/09;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, di seguito decreto-legge n. 78/2009, ed in particolare l'art. 3;
Vista la proposta dell'Autorita' adottata con deliberazione 5 agosto 2009, n. 110/09;
Ritenuto che la proposta formulata dall'Autorita', nelle sue linee generali, possa essere condivisa;
Ritenuto di poter condividere la valutazione dell'Autorita' in merito alla possibilita' di partecipazione del soggetto cedente alle procedure concorrenziali lato acquisto, considerata l'entita' del volume oggetto di offerta, purche' sia garantita la parita' di condizioni informative per tutti i soggetti partecipanti, coerentemente con l'articolazione dei decreti attuativi prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 3, del decreto-legge n. 78/2009;
Ritenuto opportuno non escludere dai vantaggi i clienti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009 non dotati di misuratori in grado di rilevare i consumi giornalieri, riservando ad essi una quota in proporzione dei loro consumi annui complessivi stimati, da disciplinare con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1

Finalita', oggetto del provvedimento
ed ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78/2009, il presente decreto reca disposizioni aventi finalita' di promuovere l'efficienza e la concorrenza nel mercato all'ingrosso del gas naturale, favorendo la conseguente riduzione di oneri per imprese e famiglie per l'anno termico 2009-2010, nella prospettiva della revisione della normativa in materia disposta dall'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
2. Oggetto del presente decreto sono:
a) l'adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, di misure finalizzate alla cessione di gas naturale al mercato all'ingrosso per l'anno termico 1° ottobre 2009-30 settembre 2010, operata da ciascun soggetto obbligato ad offrire in vendita presso il Punto di scambio virtuale del mercato regolamentato della capacita' e del gas di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorita' n. 137/02 (di seguito: PSV) un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi (di seguito: volume oggetto di cessione) mediante specifiche procedure concorrenziali;
b) la formulazione di indirizzi all'Autorita' affinche' determini condizioni e modalita' per l'indizione e la conduzione delle procedure concorrenziali di cui alla lettera a), ivi comprese le condizioni per la conclusione dei contratti in esito a tali procedure;
c) la previsione di fissazione dei prezzi da riconoscere a ciascun soggetto cedente nelle procedure concorrenziali dal medesimo condotte, ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 78/2009;
d) la definizione di criteri per la regolazione degli eventuali proventi rivenienti dalle procedure concorrenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2009.
3. Le misure di cui al comma 2, lettera a), si applicano alla societa' Eni S.p.a. in quanto per la medesima societa' risultano verificate le condizioni vincolanti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009.



Note all'art. 1:



 
Art. 2

Misure per la cessione di gas naturale al mercato
all'ingrosso mediante procedura concorrenziale

1. Alla procedura concorrenziale sono ammessi in acquisto tutti i soggetti abilitati ad operare presso il PSV, ivi incluso il soggetto cedente che puo' operare anche in acquisto.
2. La procedura e' organizzata e gestita dal soggetto cedente in modo da assicurare la massima imparzialita' e non discriminatorieta', secondo modalita' definite dall'Autorita'.
3. L'offerta e la corrispondente cessione del gas naturale avvengono in base alle condizioni generali di cui alla delibera n. 108/09 dell'Autorita', in quanto applicabili, ed alle condizioni specifiche di cui al presente articolo.
4. L'offerta e' suddivisa in lotti con caratteristiche standard, definite dall'Autorita', articolati nelle seguenti tipologie:
a) lotti annuali con consegna nel periodo 1° ottobre 2009-30 settembre 2010, per un volume complessivo pari a circa il 60% del volume oggetto di cessione;
b) lotti semestrali con consegna nel periodo 1° ottobre 2009-31 marzo 2010, per un volume complessivo pari circa il 40% del volume oggetto di cessione.
5. La procedura avviene sulla base di aste non discriminatorie che prevedono un prezzo uniforme di assegnazione per ogni tipologia di lotto e prevede la mancata assegnazione dei lotti per i quali i relativi prezzi offerti siano inferiori a quelli di cui all'art. 4, comma 1, per la corrispondente tipologia.
6. Il soggetto cedente pubblica sul proprio sito internet i documenti inerenti la procedura concorrenziale di assegnazione entro termini stabiliti dall'Autorita' in modo tale da consentire in ogni caso il completamento della procedura entro il 3 settembre 2009.
7. L'esecuzione dei contratti conclusi in esito alla procedura avviene presso il PSV.
 
Art. 3

Indirizzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in materia di procedura concorrenziale

1. L'Autorita' adotta le opportune misure al fine di rendere compatibili gli esiti della procedura concorrenziale con le forniture e i servizi di trasporto e di stoccaggio per l'anno termico 2009-2010.
2. L'Autorita', nel determinare condizioni e modalita' per le procedure concorrenziali, tiene conto che le condizioni generali del contratto di cessione del gas devono essere coerenti con le condizioni contrattuali relative alle piu' recenti procedure di assegnazione ad evidenza pubblica effettuate dal soggetto cedente.
3. L'Autorita' adotta opportune misure affinche' l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 avvenga per il tramite dell'impresa maggiore di trasporto, in coordinamento con gli altri soggetti interessati.
 
Art. 4

Previsione di fissazione dei prezzi riconosciuti

1. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 78/2009, sono fissati, su proposta dell'Autorita', i prezzi da riconoscere al soggetto cedente per ciascuna tipologia di lotti nell'ambito delle procedure concorrenziali.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato in tempo utile affinche' sia notificato al soggetto cedente non prima della dichiarazione da parte del medesimo soggetto cedente dell'avvenuta chiusura definitiva dei termini per il deposito delle richieste in acquisto e comunque in tempo utile ai fini dell'assegnazione dei lotti della procedura concorrenziale.
 
Art. 5

Criteri per la destinazione dei proventi
della procedura concorrenziale

1. L'eventuale differenza positiva tra i proventi rivenienti dalle procedure concorrenziali e gli importi riconosciuti al soggetto cedente derivanti dal prodotto tra i prezzi riconosciuti di cui all'art. 4, comma 1, ed i corrispondenti volumi di gas ceduto, e' riconosciuta ai clienti finali di cui ai commi 2 e 4, in proporzione ai rispettivi prelievi medi sul triennio 2006-2008.
2. I clienti finali beneficiari della eventuale differenza positiva sono individuati fra quelli indicati all'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2009:
a) se dotati di impianto di misura con rilevazione giornaliera dei prelievi di gas e per i quali la media, ponderata sulla base dei consumi di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, del rapporto fra il prelievo medio ed il prelievo giornaliero massimo, in ciascuno dei predetti anni, risulti superiore a 0,5;
b) per i quali valgono le condizioni di cui al comma 4.
3. L'eventuale differenza positiva e' versata dal soggetto cedente all'impresa maggiore di trasporto che provvede al riconoscimento a ciascun cliente beneficiario, giusta presentazione di richiesta da parte di quest'ultimo entro i termini individuati dall'Autorita', pena l'inammissibilita' della medesima richiesta.
4. Una quota percentuale della eventuale differenza positiva di cui al comma 1 fissata pari al 2% e' accantonata a favore di casi particolari di clienti finali industriali non dotati di impianti di misura con rilevazione giornaliera, purche' caratterizzati da elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi di gas. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009, sono definiti i criteri di individuazione di tali clienti.
 
Art. 6

Monitoraggio

1. L'Autorita' determina le modalita' con le quali il soggetto cedente:
a) comunica al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' gli esiti della procedura indicando i dati relativi ai richiedenti, ai lotti richiesti e assegnati, e le offerte presentate;
b) pubblica nel proprio sito internet i dati aggregati e di sintesi degli esiti della procedura.
2. L'Autorita' determina le modalita' con le quali l'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero dello sviluppo economico ed alla medesima Autorita' un rendiconto economico delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 5 e presenta una proposta per la regolazione definitiva delle partite economiche da disciplinare con successivo decreto ministeriale.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 7 agosto 2009

Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 306
 
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