Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 11 novembre 2009 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «La Bella della Daunia» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 1904 della Commissione del 7 settembre 2000. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento CE n. 1904 della Commissione del 7 settembre 2000 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1067 della Commissione del 6 novembre 2009, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «La Bella della Daunia», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 1067 del 6 novembre 2009. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 11 novembre 2009
Il Capo dipartimento: Nezzo |
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Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» Art. 1.
La denominazione d'origine protetta «La Bella della Daunia» e' riservata alle olive da mensa di colore verde e di colore nero che rispondono ai requisiti ed alle condizioni stabilite dal Reg. (CE) n. 510/2006 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» designa le olive da mensa di colore verde e di colore nero prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare ottenute dalla varieta' di olivo la «Bella di Cerignola».
Art. 3.
La zona di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» di cui al presente disciplinare, comprende in provincia di Foggia, parte dei territori comunali di Cerignola, Orta Nova, Stornarella e Trinitapoli e gli interi agri di San Ferdinando e Stornara. Il confine che delimita il territorio idoneo alla coltivazione dell'oliva da mensa «La Bella della Daunia» s'estende da ovest verso l'estremo sud: Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O. partendo da ovest il confine dell'area interessata inizia con la delimitazione del fiume Ofanto e prosegue verso il «Ponte Romano» situato sulla s.s. n. 98 e verso Cerignola sino all'incrocio con la strada provinciale «Ciminiera», deviando a sinistra fino al raggiungimento del locale «Casalini». Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E. attraverso la strada «Ciminiera» raggiunge la s.s. 529 Ofantina da dove prosegue verso sinistra lungo la suddetta stradale. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Villaggio Gaudiano». Il N.E. dalla masseria Catenaccio s'estende lungo la s.s. 529 Ofantina sino al km 13, devia a destra sino alla masseria Moschella. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «S. Carlo». Il N.O. dalla masseria Moschella la delimitazione continua sino al limite dell'agro di Cerignola, prosegue lungo detto limite fino all'incrocio della strada S. Leonardo - Topporusso, devia a destra, percorre la stessa strada sino a 800 ml circa oltre la masseria Posta Barone Grella. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Liberta» I S.O.: il confine segue la strada S. Leonardo - Topporrusso dal km 13,00 sino al km 11,00 circa. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E. dal km 11,00 circa la delimitazione s'estende sino al quadrivia della strada Pozzo Terraneo, devia a sinistra e prosegue lungo la strada Pozzo Monaco-pozzoterraneo. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Liberta» I S.O. prosegue lungo la strada Pozzo Monaco - Pozzoterraneo sino al quadrivia di S. Giovanni in Fonde distante 5 km circa dal comune di Stornara e devia dapprima verso sinistra sino al km 11,3 e poi verso destra percorrendo la strada comunale che conduce al comune di Stornarella. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O.: seguendo la strada sopra descritta, raggiunge il comune di Stornarella e da qui prosegue attraverso la provinciale Stornarella - Ascoli Satriano sino al limite dell'agro di Stornarella (confinante con il canale «La Pidocchiosa»). Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Corleto» IV S.E. la delimitazione prosegue poi fino al limite costituito dall'agro comunale di Stornarella. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Ordona» IV N.E. Dall'agro del comune di Stornarella il confine s'estende lungo la strada provinciale Orta Nova - Ascoli Satriano fino al comune di Orta Nova. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O. Dal comune di Orta Nova attraverso la s.s. n. 161 Orta Nova - Napoli il confine s'estende fino al «Passo d'Orta», da qui devia verso sinistra con la s.s. n. 16 Cerignola - Foggia in direzione del capoluogo di provincia, fino al limite dell'agro di Orta Nova. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Stazione di Orta Nova» TI S.O. il confine continua lungo la s.s. n. 16 in direzione di Foggia costeggiando l'agro di Orta Nova fino al raggiungimento della s.s. n. 544 Foggia - Trinitapoli. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Tressanti» TI S.E. la delimitazione prosegue poi lungo la s.s. n. 544 Foggia - Trinitapoli. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Stazione di Candida» III S.O. Il confine continua lungo la s.s. n. 544 Foggia - Trinitapoli. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Trinitapoli» III S.E. La delimitazione prosegue lungo la s.s. n. 544 Foggia - Trinitapoli e raggiunge la periferia del comune di Trinitapoli sino ad incrociare la strada comunale «Mandriglia». Da li' prosegue fino a raggiungere il «Vecchio derivativo Ofantino». Devia poi verso destra lungo il limite dell'agro comunale di Trinitapoli sino al fiume Ofanto. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canne della battaglia» IV N.IE. il confine prosegue poi lungo il fiume Ofanto limite di confine dell'agro comunale di Trinitapoli. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «S. Ferdinando di Puglia» IV N.O. Prosegue ancora lungo il fiume Ofanto limite dell'agro comunale di S. Ferdinando di Puglia. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O. Il confine s'estende lungo il fiume Ofanto e raggiunge il «Ponte Romano» situato sulla s.s. n. 98 Cerignola - Canosa. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Cerignola» I N.E. Il territorio di Cerignola descritto all'interno della carta I .G.M. n. 175 «Cerignola» I N.E. risulta essere compreso entro i confini precedentemente delimitati.
Art. 4.
Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedoclimatici. Il sistema di potatura annuale, le forme di allevamento e sesti d'impianto sono quelli tradizionali della zona, con un numero massimo di piante 420/Ha, anche consociate. La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta, a cominciare dal 1° ottobre; per le olive verdi nel momento in cui la pellicola inizia a virare dal verde foglia al verde paglierino con lenticelle ben pronunciate, per le olive nere quando le olive sono invaiate o mature con colorazione rosso vinoso. Per evitare il contatto delle olive con il terreno devono essere usati dei teli. L'irrigazione deve terminare 10/15 giorni prima della raccolta per non danneggiare le drupe (ammaccature) che risultano troppo turgide e delicate. Il trasporto deve essere fatto in modo idoneo per evitare danni al frutto. A tal fine devono essere impiegate idonee cassette di plastica. La produzione massima consentita d'olive per ettaro ammessa a tutela non deve superare i 150 q.li/Ha in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata) Le olive verdi «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione con Sistema Sivigliano che viene di seguito descritto: le olive dopo la calibratura sono trattate con soluzione di liscivia alcalina (idrossido di sodio), le cui concentrazioni potranno variare da 1,7% al 4,0% (w/v), a secondo della maturazione delle olive, della temperatura, della qualita' dell'acqua. Il trattamento si fa in recipienti di capacita' variabile badando che la soluzione copra totalmente i frutti e si interrompe quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della polpa. Questa fase di lavorazione dura da un minimo di otto ore ad un massimo di quindici ore. Le olive devono essere costantemente coperte di acqua per evitare ossidazioni. Dopo il trattamento con la liscivia alcalina vengono fatti dei lavaggi con acqua per eliminare la soluzione sodica. Segue la fermentazione 30-60 giorni in recipienti adeguati nei quali le olive devono essere sempre coperte con salamoia che deve avere una concentrazione iniziale del 9%-10% che scende rapidamente intorno al 5% per l'alto contenuto d'acqua scambiabile dell'oliva. Qualora il periodo che intercorre tra la fase di fermentazione e quella di confezionamento supera i 6 mesi, allora e' necessario aggiungere sale macinato in modo da stabilizzare la salamoia tra l'8% ed il 10%. Dopo la fermentazione le olive vengono confezionate in contenitori di vetro o di latta, ed altri contenitori con una salamoia finale variabile dal 3% al 5% e con pH < 4.6; segue la pastorizzazione. Le olive nere «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione con Sistema californiano che puo' avvenire in uno dei due modi di seguito descritti: Metodica A): le olive sono calibrate e messe in contenitori con salamoia salina concentrata dal 2,5% al 10% in ragione inversa della grossezza e al riparo dell'aria nell'attesa d'essere lavorate. Successivamente viene sostituita la salamoia con una prima soluzione di liscivia (idrossido di sodio) al 2% circa, per essere poi direttamente arieggiate o immettendo aria compressa nell'acqua. Ripetuti trattamenti con liscivie diluite seguiti ciascuno da aerazione, facilitano la penetrazione fino al nocciolo; se e' necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg d'olive (come residuo) per l'annerimento completo del frutto. Successivamente le olive sono lavate, sottoposte a vapore e confezionate in contenitori di vetro o di latta ed altri contenitori che possano essere sottoposti a sterilizzazione, con una salamoia al 3% circa e con pH=4,6 circa. Segue la sterilizzazione. Metodica B): le olive sono calibrate e messe in contenitori con salamoia salina concentrata dall'8% al 10% in ragione inversa della grossezza e al riparo dell'aria nell'attesa d'essere lavorate. Successivamente viene sostituita la salamoia con una soluzione di liscivia (idrossido di sodio) variabile dall'1,3 al 2,5% circa fino quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della polpa. Seguono poi vari lavaggi e aerazione immettendo aria compressa nell'acqua. Se necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg d'olive (come residuo) per l'annerimento completo del frutto. Successivamente le olive sono lavate, sottoposte a vapore e confezionate in contenitori di vetro o di latta ed altri contenitori che possano essere sottoposti a sterilizzazione; il prodotto confezionato avra' una salamoia finale con concentrazione variabile dal 2% al 5% circa ed un pH > 4,6. Segue la sterilizzazione.
Art. 5.
Gli oliveti e le ditte di trasformazione idonee alla produzione della DOP «La Bella della Daunia» sono iscritti in un apposito elenco, attivato, aggiornato e conservato dall'organismo di controllo conformemente alle previsioni degli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/06.
Art. 6.
All'atto dell'immissione al consumo l'oliva verde da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche: la tonalita' di colore deve essere verde paglierino uniforme con lenticelle marcate; forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta ed apice acuto e sottile; delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola; peso compreso tra 6 g e 30 g; resa in polpa > 80%; contenuto in grasso < 15%; tenore in zuccheri riduttori < 2,8%. All'atto dell'immissione al consumo l'oliva nera da mensa D.O.P «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche: colore deve essere nero intenso all'esterno; forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta ed apice acuto e sottile; delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola; peso compreso tra 6 g e 30 g; resa in polpa > 80%; contenuto in grasso < 18%; tenore in zuccheri riduttori < 2,4%.
Art. 7.
L'immissione al consumo della DOP «La Bella della Daunia» deve avvenire secondo le seguenti modalita': il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori di vetro, con peso sgocciolato minimo di 100 g, in confezioni in termoplastica con peso sgocciolato minimo di 100 g, in latte con peso sgocciolato da 180 g in su; contenitori in plastica da 20 a 150 kg (per il trasporto delle olive dai trasformatori ai confezionatori) che non alterino e non trasmettano alle olive odori o sostanze nocive. Le confezioni devono essere sottoposte a pastorizzazione o sterilizzazione. Tutti i contenitori devono essere provvisti di etichettatura corrispondente ai requisiti stabiliti dalle varie disposizioni di legge; sull'etichetta saranno riportate a caratteri di stampa chiari e leggibili le seguenti indicazioni: «La Bella della Daunia» e «denominazione di origine protetta» (o la sua sigla D.O.P.); il logo della denominazione da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione di origine protetta (o la sua sigla DOP); il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice; peso netto sgocciolato contenuto nella confezione espresso in conformita' alle norme vigenti. Il simbolo grafico e' composto da una figura femminile che si ispira alla tradizione iconografica vascolare presente anticamente in Daunia ed e' resa «in negativo», si tratta di una danzatrice che nella mano sinistra stringe un ramo di ulivo sollevato dalla figura. Attorno alla figura si inserisce il titolo «La Bella della Daunia» con caratteri classici «graziati» (in maiuscolo). Nella cornice esterna di colore oro pantone 872 si inserisce superiormente la dicitura «Oliva da mensa DOP», inferiormente viene riportato il nome della cultivar: varieta' «Bella di Cerignola». Nelle riproduzioni la figura e' nera con tratti bianchi su sfondo bianco. Essa e' inscritta in una doppia circonferenza profilata di colore oro Pantone 872. La prima circonferenza mostra come sfondo il colore bianco, la seconda a fondo colore oro Pantone 872. Entrambe le scritture sono in nero. Il simbolo grafico sara' riprodotto su di un bollino autoadesivo in tre dimensioni: con 2, cm 3, cm 5. |
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